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	11-04-2015
	Emilia-Romagna - IPPC, approvata la tempistica per la relazione di 
	riferimento
	Con la
	
	delibera della Giunta n. 245 del 16 marzo 2015, la Regione 
	Emilia-Romagna ha approvato il provvedimento "Autorizzazione integrata 
	ambientale (AIA) - Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento 
	degli obblighi connessi alla relazione di riferimento".
	La delibera contiene le indicazioni sulle tempistiche da 
	seguire in ambito regionale per la effettuazione della verifica di 
	sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento e, 
	se dovuta, per la presentazione della relazione di riferimento.
	La verifica di sussistenza dell’obbligo di 
	presentazione della relazione di riferimento deve essere 
	presentata, mediante il portale IPPC-AIA:
	
		- entro il 30 aprile 2015, insieme al report annuale 
		(come uno o più allegati autonomi rispetto al report), dai gestori delle 
		installazioni già in possesso di AIA, ex allegato VIII 
		alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 ed escluse dall’allegato XII alla 
		parte seconda del D.Lgs 152/06.  In casi di particolare complessità, può 
		essere richiesta una proroga di 3 mesi;
 
		-  insieme alla domanda di AIA, nel caso di 
		installazioni non già in possesso di AIA e solo nel 
		caso in cui tale verifica abbia escluso la necessità di presentare la 
		relazione di riferimento.
 
	
	 La relazione di riferimento, se dovuta, deve 
	essere presentata sempre mediante il portale IPPC-AIA:
	
		- per impianti nuovi o che presentano per la prima 
		volta domanda di AIA, insieme alla domanda di AIA;
 
		- per impianti già in possesso di AIA che hanno già 
		effettuato aggiornamenti dell’autorizzazione dopo l’entrata in vigore 
		del Dlgs. 46/2014, entro 12 mesi dalla comunicazione degli esiti della 
		verifica che ne ha valutato la necessità;
 
		- per impianti già in possesso di AIA, 
		contestualmente alla presentazione della prima domanda di modifica o 
		alla documentazione di riesame che comporta un aggiornamento 
		dell’autorizzazione.  Però, nel caso di istanza di modifica o 
		documentazione di riesame prima di 12 mesi dalla comunicazione degli 
		esiti della verifica, la relazione di riferimento può essere presentata 
		anche successivamente all’istanza, ma comunque entro i 12 mesi dalla 
		comunicazione degli esiti della verifica. 
 
	
	Le eventuali relazioni di riferimento già presentate, ma 
	ancora in corso di validazione, devono essere adeguate ai 
	contenuti richiesti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela 
	del territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2014.
	
	14-01-2015
	AIA, 
	pubblicato in GU comunicato decreto istruzioni per relazione di riferimento gestori impianti