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News / Dalle Regioni / Emilia-Romagna

11-04-2015

Emilia-Romagna - IPPC, approvata la tempistica per la relazione di riferimento

Con la delibera della Giunta n. 245 del 16 marzo 2015, la Regione Emilia-Romagna ha approvato il provvedimento "Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento".

La delibera contiene le indicazioni sulle tempistiche da seguire in ambito regionale per la effettuazione della verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento e, se dovuta, per la presentazione della relazione di riferimento.

La verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento deve essere presentata, mediante il portale IPPC-AIA:

  • entro il 30 aprile 2015, insieme al report annuale (come uno o più allegati autonomi rispetto al report), dai gestori delle installazioni già in possesso di AIA, ex allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 ed escluse dall’allegato XII alla parte seconda del D.Lgs 152/06.  In casi di particolare complessità, può essere richiesta una proroga di 3 mesi;
  •  insieme alla domanda di AIA, nel caso di installazioni non già in possesso di AIA e solo nel caso in cui tale verifica abbia escluso la necessità di presentare la relazione di riferimento.

 La relazione di riferimento, se dovuta, deve essere presentata sempre mediante il portale IPPC-AIA:

  • per impianti nuovi o che presentano per la prima volta domanda di AIA, insieme alla domanda di AIA;
  • per impianti già in possesso di AIA che hanno già effettuato aggiornamenti dell’autorizzazione dopo l’entrata in vigore del Dlgs. 46/2014, entro 12 mesi dalla comunicazione degli esiti della verifica che ne ha valutato la necessità;
  • per impianti già in possesso di AIA, contestualmente alla presentazione della prima domanda di modifica o alla documentazione di riesame che comporta un aggiornamento dell’autorizzazione.  Però, nel caso di istanza di modifica o documentazione di riesame prima di 12 mesi dalla comunicazione degli esiti della verifica, la relazione di riferimento può essere presentata anche successivamente all’istanza, ma comunque entro i 12 mesi dalla comunicazione degli esiti della verifica.

Le eventuali relazioni di riferimento già presentate, ma ancora in corso di validazione, devono essere adeguate ai contenuti richiesti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2014.


14-01-2015 AIA, pubblicato in GU comunicato decreto istruzioni per relazione di riferimento gestori impianti

 


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