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11-04-2015
Emilia-Romagna - IPPC, approvata la tempistica per la relazione di
riferimento
Con la
delibera della Giunta n. 245 del 16 marzo 2015, la Regione
Emilia-Romagna ha approvato il provvedimento "Autorizzazione integrata
ambientale (AIA) - Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento
degli obblighi connessi alla relazione di riferimento".
La delibera contiene le indicazioni sulle tempistiche da
seguire in ambito regionale per la effettuazione della verifica di
sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento e,
se dovuta, per la presentazione della relazione di riferimento.
La verifica di sussistenza dell’obbligo di
presentazione della relazione di riferimento deve essere
presentata, mediante il portale IPPC-AIA:
- entro il 30 aprile 2015, insieme al report annuale
(come uno o più allegati autonomi rispetto al report), dai gestori delle
installazioni già in possesso di AIA, ex allegato VIII
alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 ed escluse dall’allegato XII alla
parte seconda del D.Lgs 152/06. In casi di particolare complessità, può
essere richiesta una proroga di 3 mesi;
- insieme alla domanda di AIA, nel caso di
installazioni non già in possesso di AIA e solo nel
caso in cui tale verifica abbia escluso la necessità di presentare la
relazione di riferimento.
La relazione di riferimento, se dovuta, deve
essere presentata sempre mediante il portale IPPC-AIA:
- per impianti nuovi o che presentano per la prima
volta domanda di AIA, insieme alla domanda di AIA;
- per impianti già in possesso di AIA che hanno già
effettuato aggiornamenti dell’autorizzazione dopo l’entrata in vigore
del Dlgs. 46/2014, entro 12 mesi dalla comunicazione degli esiti della
verifica che ne ha valutato la necessità;
- per impianti già in possesso di AIA,
contestualmente alla presentazione della prima domanda di modifica o
alla documentazione di riesame che comporta un aggiornamento
dell’autorizzazione. Però, nel caso di istanza di modifica o
documentazione di riesame prima di 12 mesi dalla comunicazione degli
esiti della verifica, la relazione di riferimento può essere presentata
anche successivamente all’istanza, ma comunque entro i 12 mesi dalla
comunicazione degli esiti della verifica.
Le eventuali relazioni di riferimento già presentate, ma
ancora in corso di validazione, devono essere adeguate ai
contenuti richiesti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2014.
14-01-2015
AIA,
pubblicato in GU comunicato decreto istruzioni per relazione di riferimento gestori impianti