Delibera di Giunta - N.ro 2004/2523 - protocollato il 6/12/2004
Oggetto: APPROVAZIONE SESTA MODIFICA CALENDARIO SCADENZE PRESENTAZIONE DOMANDE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE. ABROGAZIONE DELIBERE N. 1240/02, N. 38/03, N. 1859/03, N. 2832/03, N. 1658/04, E N. 1946/04 (D.LGS. N.
372/99, ART. 4, COMMA 3).
APPROVAZIONE DEL CALENDARIO DELLE SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
VISTI:
- la Direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli
artico li, 1 comma 3, 2 e 21, nonché l'allegato B, recante la delega al
Governo per l'attuazione della direttiva 96/61/CE;
- il D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 372, recante "Attuazione
della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento";
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il DPR 24 maggio 1988, n. 203, di attuazione d elle
direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernente norme in
materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e
di inquinamento prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti
attuativi;
- il D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e suoi decreti
attuativi;
- il D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni
sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
- la legge 26 ott obre 1995, n. 447, recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico";
- la legge 23 Marzo 2001, n. 93, che all’art. 3, comma 2,
ha previsto alcuni finanziamenti per le attivita' previste dal decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
- la legge "comunitaria" 39/2002, che all’art. 41 prevede
la delega al governo per il completamento del recepimento della Direttiva
96/61/CE;
- la legge 31 Luglio 2002, n. 179 che dà continuità allo
stanziamento effettuato dalla legge 93/2001;
- il Decreto 19 novembre 2002 del Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio concernente l’is tituzione della Commissione
preposta a fornire supporto tecnico per la definizione delle linee guida per
l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, di
cui all’art. 3, comma 2, del D. Lgs.372/99;
- la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni
per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che
all’art. 77, comma 3, stabilisce che "sono soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di
nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto
1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della
direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996";
- il Decreto Legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante "Prorog
a di termini previsti da disposizioni legislative", che all’art. 9 dispone
che "Il termine di cui all’art. 4, comma 14, del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372 è prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorità competenti
definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze
per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale,
da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 4 del
medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.";
- la legge 27 febbraio 2004, n. 47 di conversione del
Decreto Legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante "Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative", che all’art. 9 ha ridotto la proroga,
contenuta nel Decreto Legge 355/2003, a soli 6 mesi, disponendo che "Il
termine di cui all’art. 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 372 è prorogato al 30 aprile 2005. Le Autorità compete nti definiscono o
adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da
rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 4 del
medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.";
CONSIDERATO CHE:
- la direttiva 96/61/CE così come il D. Lgs. 372/99 di
attuazione disciplinano la prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento proveniente dalle attività elencate nello specifico
Allegato I, che appare identico in entrambi gli atti normativi;
- essi prevedono misure intese ad evitare oppure, qualora
non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria,
nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per
conseguire un livello elevato di protezione dell'ambient e nel suo
complesso;
- essi disciplinano, in particolare, il rilascio, il
rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti
esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi;
- il D. Lgs. 372/99, all’art. 4, comma 10, prevede che
l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altro
visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti
dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta
salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE;
- il D. Lgs. 372/99, all’art. 4, comma 3, prevede che
l’autorità competente, individuata nella Regione territorialmente competent
e, stabilisca entro il 30 giugno 2002 il calendario delle scadenze per la
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale;
- lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che tale
calendario è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- il D. Lgs. 372/99, all’art. 4, comma 14, stabilisce,
altresì, che tutti i procedimenti relativi alla autorizzazione integrata
ambientale devono comunque essere conclusi entro il 30 ottobre 2004;
- il D. Lgs. 372/99, all’art. 4, comma 14, stabilisce,
inoltre, che ogni autorizzazione integrata ambientale concessa deve
includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo
complesso nonché la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro
la quale tali prescrizioni debbono essere attuate;
- con delibera della Giunta regionale 1240 del 15 luglio
2002, questa Regione ha provveduto ad approvare il calendario delle scadenze
per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale;
- con delibera della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio
2003, questa Regione ha provveduto ad approvare la prima modifica del
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale;
- con delibera della Giunta regionale 1859 del 29 settembre
2003, questa Regione ha provveduto ad approvare la seconda modifica del
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale;
- con delibera della Giunta regionale 2832 del 30 dicembre
2003, questa Re gione ha provveduto ad approvare la terza modifica del
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale;
- con delibera della Giunta regionale n. 1658 del 30 luglio
2004, questa Regione ha provveduto ad approvare la quarta modifica del
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale;
- con delibera della Giunta regionale n. 1694 del 6 ottobre
2004, questa Regione ha provveduto ad approvare la quarta modifica del
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale;
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:
- il Consiglio regionale ha approvato la legge regionale 11
ottobre 2004, n. 21, con cui si provvede a recepire nell’ordinamento
regionale quanto disposto dalla direttiva 96/61/CE, e dal D. Lgs. 372/99, ad
individuare nella Provincia l’autorità competente alla effettuazione dei
procedimenti concernenti l’autorizzazione integrata ambientale, in quanto da
tempo la Provincia in Emilia – Romagna rappresenta l’autorità preposta
all’insieme dei procedimenti amministrativi che riguardano le tematiche
dell’inquinamento e della tutela ambientale ed infine a disegnare un
procedimento snello, efficiente ed in grado di introdurre significative
semplificazioni rispetto alla situazione attuale concernente i procedimenti
autorizzatori;
- il Governo non ha ancora provveduto, alla data odierna,
ad emanare le linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili, previste dall’art. 3, comma 2, del D. Lgs.
372/99, provvedendo finora alla istituzione della Commissione di cui al
medesimo comma ed articolo ed all’avvio dei lavori della Commissione
medesima;
- appare necessario ribadire quanto indicato nelle proprie
precedenti deliberazioni n. 38 del 20 gennaio 2003, n. 1859 del 29 settembre
2003, n. 2832 del 30 dicembre 2003, n. 1658 del 30 luglio 2004 e n. 1694 del
6 ottobre 2004 e cioè che, in assenza di specifiche linee guida per la
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale emanate
dal governo ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 372/99, questa
Regione provveda, al fine di garantire omogeneità e buon funzionamento al
procedimento autorizzatorio, ad adottare specifiche modalità e relativa
modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata
ambientale;
- il Parlamento con la legge 27 dicembre 2002, n. 289,
recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale
dello Stato", che all’art. 77, comma 3, stabilisce che "sono soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti,
nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate
nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre
1996", modificando in tal modo l’ambito di competenza delle Regioni e
Province autonome;
- tale ridefinizione degli ambiti di competenza riguarda in
particolare impianti appartenenti ai settori industriali siderurgico,
energetico, chimico e di trattamento dei rifiuti tossici e nocivi;
- la Regi one, in accordo con le Province interessate,
Assopiastrelle, ARPA Emilia-Romagna ed APAT, ha proposto per le industrie
produttrici di piastrelle di ceramica soggette, per dimensioni produttive,
alla normativa IPPC, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio, la elaborazione dei "requisiti generali vincolanti" al fine
della adozione dell’Atto di indirizzo e coordinamento di cui di cui all’art.
3, comma 3, del D. Lgs. 372/99;
- la Regione, in accordo con le Province e le Associazioni
di categoria interessate, ARPA Emilia-Romagna ed APAT, ha, inoltre, proposto
per il settore degli allevamenti soggetti, per dimensioni produttive, alla
normativa IPPC, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, la
elaborazione dei "requisiti generali vincolanti" al fine della adozione
dell’Atto di indirizzo e coordinamento di cui di cui all’art. 3, comma 3,
del D. Lgs. 372/99;
- la Regione, in accordo con le Province emiliano
romagnole, le Associazioni di categoria interessate ed ARPA Emilia – Romagna
ha in corso di predisposizione una guida alla predisposizione delle domande
per l’Autorizzazione Integrata Ambientale; la predisposizione di tale guida
è quasi ultimata;
DATO ATTO CHE:
- il Consiglio dei ministri ha approvato in data 18
novembre 2004 lo schema di D. Lgs. recante recepimento della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento
in attuazione dell’art. 22 della legge 31 ottobre 2003, n.306, che prevede
la delega al Governo per l’attuazione integrale della direttiva 96/61/CE;
- tale schema di D. Lgs. per l’attuazione integrale della direttiva 96/61/CE è
stato approvato, con alcune modifiche, dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in
data 24 novembre 2004;
- in particolare in tale schema di D. Lgs. per l’attuazione
integrale della direttiva 96/61/CE è previsto, all’art. 5, comma 18, che
"L’autorizzazione integrata ambientale concessa agli impianti esistenti
prevede la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale
tali prescrizioni debbono essere attuate.";
- in particolare in tale schema di D. Lgs. per l’attuazione
integrale della direttiva 96/61/CE è previsto, all’art. 5, comma 19, che
"Tutti i procedimenti di cui al presente articolo per impianti esistenti
devono essere comunque conclus i in tempo utile per assicurare il rispetto
del termine di cui al comma 18. Le autorità competenti definiscono o
adeguano i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle
domande di autorizzazione integrata ambientale.";
RITENUTO CHE:
- sia necessario provvedere, in relazione agli elementi
sopra ricordati ed in particolare alle previsioni dell’art. 5, commi 18 e
19, dello schema di D. Lgs. per l’attuazione integrale della direttiva
96/61/CE, a ridefinire, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, comma 3
del D. Lgs. 372/99, il calendario delle scadenze per la presentazione delle
domande di autorizzazione integrata ambientale;
- sia necessario confermare le stime, effettuate con la
collaborazione delle Province e di ARPA, del numero di impianti obbligati
alla effettuazione della doman da di autorizzazione integrata ambientale
ricadenti in ogni categoria di cui all’Allegato 1 che appare identico sia
nella direttiva 96/61/CE, sia nel D. Lgs. 372/99; tale stima è riassunta
nella seguente tabella:
N. alle
gato I
|
Categorie di impianti |
Numero
impianti
PIACENZA
|
Numero
Impianti
PARMA |
Numero
Impianti
REGGIO EMILIA
|
Numero
Impianti
MODENA |
Numero
impianti
BOLOGNA |
Numero
Impianti
FERRARA) |
Numero
impianti
RAVENNA |
Numero
impianti
FORLI’ - CESENA |
Numero
impianti
RIMINI |
TOTALE |
1
|
Attività energetiche |
4 |
8 |
1 |
0 |
0 |
1 |
3
|
0 |
0 |
17 |
2
|
Produzione e
Trasformazione dei metalli |
4 |
7 |
23 |
15 |
31 |
0 |
9 |
13 |
5 |
107 |
3
|
Industria dei prodotti minerali |
5 |
7 |
50 |
82 |
16 |
3 |
14 |
2 |
4 |
183 |
4
|
Industria chimica |
1 |
5 |
8 |
6< /B> |
5 |
10 |
42 |
29 |
1 |
107 |
5
|
Gestione dei rifiuti |
5 |
15 |
5 |
28 |
8 |
14 |
23 |
5 |
2 |
105 |
6
|
Altre attività |
53 |
51 |
83 |
96 |
30 |
16 |
102 |
125 |
4 |
560 |
|
Totale
|
< B>
72 |
93 |
170 |
227 |
90 |
44 |
193 |
174 |
16 |
1079 |
- sia, altresì, necessario confermare i seguenti criteri
utilizzati per la formazione del calendario delle scadenze, approvato con
delibera della Giunta regionale n. 1240 del 15 luglio 2002 e della
successive modifiche del calendario delle scadenze, approvato con delibera
della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003, n. 1859 del 29 settembre
2003, n. 2832 del 30 dicembre 2003, n. 1658 del 30 luglio 2004 e n. 1694 del
6 ottobre 2004:
- tipologia e numerosità delle diverse categorie di
impianti;
- disponibilità delle normative tecniche di riferimento
(BREF) predisposte dalla Commissione europea;
- convenienza a far pesare le BAT già in uso in Emilia –
Romagna per i settori per cui non sono disponibili i BREF;
- tempi di presentazione compatibili con:
- l’ipotesi di un tempo massimo di 120 giorni per il
rilascio della autorizzazione integrata ambientale previsti nel progetto di
legge regionale per la conclusione del procedimento;
- distribuzione omogenea del carico di lavoro, in primo
luogo per gli Uffici pubblici, ma anche per i "gestori" nel periodo di
riferimento;
- tempi di presentazione compatibili con i tempi necessari
per la definizione e l’approvazione del progetto di legge regionale;
- in considerazione della prossima approvazione delle guide
alla predisposizione delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale,
predisposte dalla Regione Emilia – Romagna, nonché della preannunciata
prossima approvazione di una prima serie di linee guida per l’individuazione
e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, previste dall’art. 3,
comma 2, del D. Lgs. 372/99, sia necessario modificare il calendario delle
scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata
ambientale, approvato con delibera della Giunta regionale 1240 del 15 luglio
2002 e successivamente modificato con delibere della Giunta regionale n. 38
del 20 gennaio 2003, n. 1859 del 29 settembre 2003, n. 1658 del 30 luglio
2004 e n. 1694 del 6 ottobre 2004, come specificato nella seguente tabella:
Categoria IPPC |
Periodo di presentazione delle domande |
|
|
1 Attività energetiche e
2 Produzione e trasformazione dei metalli |
entro 31/05/2005
|
3 Industria dei prodotti minerali e
4 Industria chimica |
entro 31/10/2005
|
5 Gestione dei rifiuti e
6 Altre attività |
entro 31/03/ 2006
|
- sia, inoltre, necessario, per le medesime considerazioni,
stabilire che la presentazione delle domande di autorizzazione integrata
ambientale può essere effettuata dopo 90 giorni dalla approvazione della
presente deliberazione;
- sia quindi necessario confermare l’abrogazione della
delibera della Giunta regi onale 1240 del 15 luglio 2002, recante il
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione n. 113 del 7 agosto 2002 nonché abrogare le delibere della
Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003, n.1859 del 29 settembre 2003, n.
2832 del 30 dicembre 2003, n. 1658 del 30 luglio 2004 e n. 1694 del 6
ottobre 2004 recanti le modifiche del calendario delle scadenze per la
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale,
approvate con la citata delibera n. 1240/2002;
DATO ATTO CHE:
- sullo schema della presente ulteriore modifica del
calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale più sopra riportato si sono svolti
numerosi momenti di confronto tecnico con le Province emiliano-romagnole che
hanno nel complesso valutato positivamente la proposta di modifica del
calendario;
DATO INOLTRE ATTO
- del parere di regolarità amministrativa espresso dal
Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa, Dott.ssa
Leopolda Boschetti ai sensi dell’art. 37, quarto comma della L.R. 43/2001 e
della deliberazione di Giunta regionale 447/2003;
Tutto ciò premesso, dato atto e ritenuto;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura. Ambiente e
Sviluppo Sostenibile;
A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
- di approvare, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D. Lgs:
372/99, il nuovo calendari o delle scadenze per la presentazione delle
domande di autorizzazione integrata ambientale riportato nella seguente
tabella:
Categoria IPPC |
Periodo di presentazione delle domande |
|
|
1 Attività energetiche e
2 Produzione e trasformazione dei metalli |
Entro 31/05/2005
|
3 Industria dei prodotti minerali e
4 Industria chimica |
Entro 31/10/2005
|
</ TR>
5 Gestione dei rifiuti e
6 Altre attività |
Entro 31/03/ 2006
|
- di stabilire che la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale può essere effettuata dopo 90 giorni
dalla approvazione della presente deliberazione;
- di abrogare la delibera della Giunta regionale 1240 del
15 luglio 2002, recante il calendario delle scadenze per la presentazione
delle domande di autorizzazione integrata ambientale, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 113 del 7 agosto 2002 e le delibere
della Giunta regionale n. 38 del 20 gennaio 2003, n.1859 del 29 settembre
2003, n. 2832 del 30 di cembre 2003, n. 1658 del 30 luglio 2004 e n. 1694
del 6 ottobre 2004 recanti le modifiche del calendario delle scadenze per la
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale,
approvate con la citata delibera n. 1240/2002;
- di riservarsi, in assenza
dell’emanazione di specifiche linee guida per la presentazione delle domande
di autorizzazione integrata ambientale emanate dal governo ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 372/99, di adottare, con successiva
deliberazione, specifiche modalità e relativa modulistica per la
presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, al fine
di garantire omogeneità e buon funzionamento al procedimento autorizza
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino ufficiale della Regione.