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AREE TEMATICHE

Industrie / Lavorazioni insalubri

Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 - Decreto Ministeriale 5 settembre 1994

Nozione

Le industrie insalubri sono previste dal testo unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265 del 27/07/1934) che l'art. 216 definisce "le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti".

Le industrie insalubri sono composte da tre elenchi concernenti:

  1. sostanze chimiche
  2. prodotti e materiali
  3. attività industriali

Tali industrie sono suddivise in due classi (D.M. 5.9.1994):

  • I classe - comprende le industrie che devono essere isolate nelle campagne e lontano dalle abitazioni (1),
  • II classe - comprende quelle che possono essere ubicate in vicinanza dei centri abitati a condizione che siano adottate speciali cautele per il vicinato.

L'elenco delle industrie insalubri è compilato dal Consiglio superiore di sanità ed è sottoposto di regola a revisione triennale. L'approvazione avviene con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio (R.D. 3 febbraio 1901, n. 45, art. 101).

Adempimenti

Chiunque intenda iniziare una attività industriale compresa tra quelle insalubri deve:

  • darne avviso per iscritto (almeno 15 giorni prima di avviare l'attività) al Sindaco (art. 216, R.D. n. 1265/1934)

Il Sindaco ha facoltà di vietarla o di prescrivere particolari cautele nell'interesse della salute pubblica sentita la USL territorialmente competente.

In caso di controversia è ammesso il ricorso al Prefetto (R.D. n. 773/1931, art. 64 ), il quale, sentito il parere della competente autorità sanitaria locale o l'ufficio del genio civile, può annullare o confermare i provvedimenti adottati con atto definitivo (artt. 65 e 67, R.D. n. 773/1931).

Sono soggette ai suddetti adempimenti anche le industrie riconosciute insalubri dopo l'entrata in esercizio.

(1) L'industria può essere permessa nell'abitato se l'industriale che la esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato" (R.D. n. 1265/1934, art. 216 c. 5). Tali requisiti devono essere valutati dalla Giunta del Comune in cui è presente l'azienda, sentita la locale autorità sanitaria (R.D. n. 45/1901, art. 104).

 

elenco industrie insalubri


Giurisprudenza

In base agli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. (non modificati, ma ribaditi dall'art. 32 del D.P.R. n. 616 del 1977 e dall'art. 32, comma 3, della L. n. 833 del 1978), spetta al sindaco, all'uopo ausiliato dall'unità sanitaria locale, la valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie classificate "insalubri", e l'esercizio di tale potestà può avvenire in qualsiasi tempo e, quindi, anche in epoca successiva all'attivazione dell'impianto industriale e può estrinsecarsi con l'adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti, specialmente riguardanti gli allevamenti, e ciò per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle dell'attività produttiva. L'autorizzazione per l'esercizio di un'industria classificata insalubre è concessa e può essere mantenuta a condizione che l'esercizio non superi i limiti della più stretta tollerabilità e che siano adottate tutte le misure, secondo la specificità delle lavorazioni, per evitare esalazioni "moleste": pertanto a seguito dell'avvenuta constatazione dell'assenza di interventi per prevenire ed impedire il danno da esalazioni, il sindaco può disporre la revoca del nulla osta e, pertanto, la cessazione dell'attività (Cons. Stato, sez. III, 24 settembre 2013, n. 4687)

 


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