AREE TEMATICHE
Industrie / Lavorazioni insalubri
Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 - Decreto Ministeriale 5 settembre 1994
Nozione
Le industrie insalubri sono previste dal testo unico delle
leggi sanitarie (R.D. n. 1265 del 27/07/1934) che l'art.
216 definisce "le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas
o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo
pericolose alla salute degli abitanti".
Le industrie insalubri sono composte da tre elenchi concernenti:
- sostanze chimiche
- prodotti e materiali
- attività industriali
Tali industrie sono suddivise in due classi (D.M.
5.9.1994):
- I classe - comprende le industrie che devono essere isolate
nelle campagne e lontano dalle abitazioni (1),
- II classe - comprende quelle che possono essere ubicate in vicinanza dei centri
abitati a condizione che siano adottate speciali cautele per il
vicinato.
L'elenco delle industrie insalubri è compilato dal Consiglio
superiore di sanità ed è sottoposto di regola a revisione triennale.
L'approvazione avviene con decreto del Ministro della sanità di concerto
con il Ministro dell'industria e del commercio (R.D. 3 febbraio 1901, n.
45, art. 101).
Adempimenti
Chiunque intenda iniziare una attività industriale compresa tra
quelle insalubri deve:
- darne avviso per iscritto (almeno 15 giorni prima
di avviare l'attività) al Sindaco (art.
216, R.D. n. 1265/1934)
Il Sindaco ha facoltà di vietarla o di prescrivere particolari
cautele nell'interesse della salute pubblica sentita la USL
territorialmente competente.
In caso di controversia è ammesso il ricorso al Prefetto (R.D. n.
773/1931, art. 64 ), il quale, sentito il parere della competente
autorità sanitaria locale o l'ufficio del genio civile, può annullare o
confermare i provvedimenti adottati con atto definitivo (artt. 65 e 67,
R.D. n. 773/1931).
Sono soggette ai suddetti adempimenti anche le industrie riconosciute
insalubri dopo l'entrata in esercizio.
(1) L'industria può essere permessa nell'abitato se
l'industriale che la esercita provi che, per l'introduzione di nuovi
metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla
salute del vicinato" (R.D. n. 1265/1934, art. 216 c. 5). Tali requisiti
devono essere valutati dalla Giunta del Comune in cui è presente
l'azienda, sentita la locale autorità sanitaria (R.D. n. 45/1901, art.
104).
Giurisprudenza
In base agli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. (non
modificati, ma ribaditi dall'art. 32 del D.P.R. n. 616 del 1977
e dall'art. 32, comma 3, della L. n. 833 del 1978), spetta al
sindaco, all'uopo ausiliato dall'unità sanitaria locale, la
valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni
provenienti dalle industrie classificate "insalubri", e
l'esercizio di tale potestà può avvenire in qualsiasi tempo e,
quindi, anche in epoca successiva all'attivazione dell'impianto
industriale e può estrinsecarsi con l'adozione in via cautelare
di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o
l'evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile
pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti,
specialmente riguardanti gli allevamenti, e ciò per contemperare
le esigenze di pubblico interesse con quelle dell'attività
produttiva. L'autorizzazione per l'esercizio di un'industria
classificata insalubre è concessa e può essere mantenuta a
condizione che l'esercizio non superi i limiti della più stretta
tollerabilità e che siano adottate tutte le misure, secondo la
specificità delle lavorazioni, per evitare esalazioni "moleste":
pertanto a seguito dell'avvenuta constatazione dell'assenza di
interventi per prevenire ed impedire il danno da esalazioni, il
sindaco può disporre la revoca del nulla osta e, pertanto, la
cessazione dell'attività (Cons. Stato, sez. III, 24
settembre 2013, n. 4687)