AREE TEMATICHE
Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265
Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie
Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1934, n.186
TITOLO III Dell'igiene del suolo e dell'abitato
CAPO
III Delle lavorazioni insalubri
Articolo 216
Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o
altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro
modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in
un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere
isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la
seconda quelle che esigono speciali cautele per la
incolumità del vicinato.
Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di
sanità, è approvato dal Ministro per l'interno, sentito il
Ministro per le corporazioni, e serve di norma per
l'esecuzione delle presenti disposizioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco
sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o
manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella
prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte
l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione
di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non
reca nocumento alla salute del vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura
compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni
prima darne avviso per iscritto al podestà, il quale, quando
lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica,
può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate
cautele.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa
da lire 40.000 a lire 400.000. (1)
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(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata
sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa
dall'art. 32, L. 24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n.
329, S.O.). L'importo della sanzione è stato così
elevato dall'art. 3, L. 12.07.1961, n. 603 (G.U. 24.07.1961,
n. 181), nonché dall'art. 114, primo comma, della citata L.
24.11.1981, n. 689 (G.U. 30.11.1981, n. 329, S.O.), in
relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.
Articolo 217
Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque,
rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o
fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la
salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare
per prevenire ovvero impedire il danno e il pericolo e si
assicura della loro esecuzione ed efficienza. (1)
Nel caso di inadempimento il podestà può provvedere di
ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della
legge comunale e provinciale. (1)
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(1) Il podestà, citato nel presente comma, è attualmente
identificato nella figura del sindaco.