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AREE TEMATICHE

 

Classificazione dei rifiuti

Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 184

Il D.Lgs. 03.09.2020, n. 116, con decorrenza dal 26.09.2020, uno dei quattro decreti attuativi delle direttive UE "Pacchetto economia circolare" ha modificato la parte IV del Codice ambientale sulla gestione dei rifiuti, compreso l'articolo 184 riguardante la classificazione dei rifiuti.

Il d.lgs. 116/2020 ha modificato l'art. 184 riguardante la classificazione dei rifiuti, in base al quale i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

In relazione ai rifiuti urbani, l'elenco è stato introdotto nella lettera b-ter) dell'art. 183 (sulle definizioni) e, di conseguenza, al comma 2 dell'art. 184 è stato eliminato tale elenco dei rifiuti urbani, specificando ora che i rifiuti urbani sono quelli indicati all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter).

Inoltre, si specifica che la corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle linee guida redatte dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente.

Prescrizioni

I rifiuti sono classificati secondo l'origine in:

  • rifiuti urbani;

  • rifiuti speciali.

Secondo la loro pericolosità in:

  • rifiuti pericolosi;

  • rifiuti non pericolosi.

 

Rifiuti urbani
(articolo 183, comma 1, lettera b-ter)

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f)i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Rifiuti speciali

a) rifiuti da attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) rifiuti da attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (Sottoprodotto);

c) rifiuti da lavorazioni industriali;

d) rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) rifiuti da attività commerciali;

f) rifiuti da attività di servizio;

g) rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

i) veicoli fuori uso.

Sono pericolosi i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto e sono indicati, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta dello stesso.

Come già precisato, la corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle linee guida redatte dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente.

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

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Si ricorda che, con Decisione della Commissione Europea del 18 dicembre 2014, n. 532, è stato approvato il nuovo elenco europeo dei rifiuti (c.d. CER), mediante la modifica dell'allegato della decisione 2000/532/CE, al fine di allinearlo alla terminologia utilizzata nel regolamento (CE) n. 1272/2008 sulla classificazione delle sostanze e delle miscele. Il nuovo elenco CER si applica dal 1° giugno 2015.

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Giurisprudenza

In tema di gestione dei rifiuti, alla luce di quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 29 marzo 2019 (cause riunite da C-487/2017 a C-489/2017), il detentore di un rifiuto che può essere classificato con codici CER cd. "a specchio" - cioè rispettivamente corrispondenti a rifiuto pericoloso oppure non pericoloso, è tenuto a ricercare le sole sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi, non utilizzando a tal fine, esclusivamente, campionamenti e analisi chimiche, e qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, si trovi nell'impossibilità di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo sussistenti, è tenuto, per il principio di precauzione, a classificare il rifiuto come pericoloso. (In motivazione, la Corte ha peraltro precisato che deve escludersi che l'analisi dei rifiuti debba riguardare solo le sostanze che, in base al processo produttivo, possano conferire al materiale caratteristiche di pericolosità). (Cass. pen., sez. III, Sent. 21 novembre 2019, n. 47288 - Rv. 277898 - 01)

Ai fini della qualificazione giuridica di un rifiuto come pericoloso non è necessaria la preventiva analisi da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), essendo sufficiente che il rifiuto abbia sul piano oggettivo il carattere della pericolosità (Cass. pen., sez. III, Sent. 14 dicembre 2016, n. 52838)

Giorgio Ferrari

 
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