
Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Approvazione del testo definitivo del Codice penale
Si riportano gli artt. 439 e 440
Articolo 439
				Avvelenamento di acque o di sostanze 
				alimentari 
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate 
				all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il 
				consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici 
				anni.
				Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l' 
				ergastolo...
Articolo 440
				Adulterazione e contraffazione di 
				sostanze alimentari  
Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate 
				all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il 
				consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito 
				con la reclusione da tre a dieci anni. 
				La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso 
				alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al 
				commercio. 
				La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze 
				medicinali.