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AREE TEMATICHE

 

 

Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Approvazione del testo definitivo del Codice penale

Si riportano gli artt. 439 e 440

Articolo 439
Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l' ergastolo...

Articolo 440
Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari

Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.
La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

 
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