Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Approvazione del testo definitivo del Codice penale
Si riportano gli artt. 439 e 440
Articolo 439
Avvelenamento di acque o di sostanze
alimentari
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate
all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il
consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici
anni.
Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'
ergastolo...
Articolo 440
Adulterazione e contraffazione di
sostanze alimentari
Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate
all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il
consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito
con la reclusione da tre a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso
alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al
commercio.
La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze
medicinali.