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AREE TEMATICHE

 

Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1999, n. 195

Legge 17 agosto 1999, n. 290

Proroga di termini nel settore agricolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 Il Presidente della Repubblica;

Promulga la seguente legge:

Articolo 1
Immissione in circolazione delle motoagricole

1. Il termine di cui al comma 8 dell'articolo 235 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da ultimo prorogato dall'articolo 8 del decreto legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611 è ulteriormente prorogato al 30 settembre 1999.

Articolo 2
Denuncia dei pozzi - Modifica all'articolo 11 del decreto-legge n. 507 del 1994

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 è riaperto e fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni di derivazione irrigua sono dovuti dalla data di accoglimento della relativa domanda.

Le regioni adottano, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti, con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

2. Per i pozzi ad uso domestico ovvero agricolo, la denuncia e la richiesta di concessione possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia, da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti nel termine di cui al comma 1, estingue ogni illecito amministrativo eventualmente commesso per la mancata tempestiva denuncia.

3. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 le parole: "periodo non superiore a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "periodo non superiore a quattro anni".

Articolo 3
Supporto alla programmazione agricola nazionale

1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dal comma 4 dell'articolo 14 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è ulteriormente prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 1999, fino al completamento del riordino del Ministero per le politiche agricole e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.

Per la predetta finalità è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 375 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 4
Operazioni di credito agrario

1. A favore delle aziende agricole delle regioni Puglia, Calabria e Sicilia, a prevalente indirizzo olivicolo, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, nonché delle cooperative olivicole di conduzione, danneggiate dalla grave crisi di mercato delle olive e dell'olio, sono prorogate fino a dodici mesi le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 marzo 1998. I medesimi interventi, con le stesse procedure e modalità, si applicano anche a favore delle aziende agricole e delle cooperative olivicole di conduzione di altre regioni con zone a vocazione olivicola, in cui è accertata la grave crisi di mercato delle olive e dell'olio.

2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole e le cooperative olivicole di conduzione che traggono da dette produzioni almeno il cinquanta per cento della produzione lorda vendibile.

3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985.

4. Sulle rate prorogate opera il Fondo interbancario di garanzia, di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454 e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. Alla spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite di lire 10 miliardi per il 1999, si provvede a carico delle disponibilità iscritte all'unità previsionale di base 3.2.2.3 "Fondo di solidarietà nazionale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, come rifinanziata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449; tale somma affluisce allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'esercizio finanziario 1999.

Articolo 5
Disposizioni integrative

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con l'assistenza di una segreteria tecnica composta, in relazione alla rilevanza dell'intervento, da uno o più dipendenti del competente Servizio per la contrattazione programmata, i cui oneri di funzionamento sono posti parimenti a carico dei fondi stanziati per l'accordo o contratto di programma".

2. I benefíci creditizi relativi a mutui contratti ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per azioni congiunte di sviluppo e consolidamento di passività, restano validi anche nel caso di parziale realizzazione del progetto integrato approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252, purché il progetto integrato del soggetto beneficiario del mutuo sia portato a compimento.

3. I benefíci creditizi relativi a mutui contratti ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per solo consolidamento di passività, restano validi anche nel caso di mancata realizzazione, parziale o totale, del progetto integrato approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252, purché il soggetto beneficiario del mutuo presenti un proprio progetto di investimento da realizzare con parte del ricavato del mutuo concesso ai sensi del citato comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Le imprese aggregate per la realizzazione di un progetto integrato di sviluppo di rilevanza nazionale nel settore zootecnico, già ammesse al finanziamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252, mantengono la titolarità e la destinazione del finanziamento agevolato anche nel caso del venir meno dell'originario progetto integrato, purché portino a termine la propria parte di progetto. Le somme impegnate per la stipula di mutui concessi ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conservate in bilancio fino al 31 dicembre 1999.

Articolo 6
Scarichi di residui degli impianti di trasformazione dei prodotti ittici

1. Il termine di cui all'articolo 9 bis , comma 4, del D.Lgs 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642 è differito al 30 giugno 2000.

Articolo 7
Registro dei prodotti fitosanitari

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 le parole: "dal 31 dicembre 1997 e dal 31 ottobre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000".

Articolo 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 
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