(GU n. 28 del 3-2-2012)
Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227
Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visti i regolamenti (Ce) n. 363/2004 e n. 364/2004 recanti modifiche rispettivamente al regolamento (Ce) n. 68/2001 e al regolamento (Ce) n. 70/2001, che in allegato riportano, ai fini della definizione delle piccole e medie imprese, l'estratto della raccomandazione 2003/361/Ce;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
Visto l'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese ed, in particolare, l'articolo 2;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;
Sentite le associazioni imprenditoriali;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente regolamento:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive in data 18 aprile 2005. Le imprese attestano l'appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Articolo 2
Criteri di assimilazione alle acque reflue
domestiche
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'allegato 5 alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono assimilate alle acque reflue domestiche:
a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'allegato A;
b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 7, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in assenza di disciplina regionale si applicano i criteri di assimilazione di cui al comma 1.
Articolo 3
Rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di
acque reflue industriali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta all'autorità competente un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate:
a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
e) la localizzazione dello scarico.
2. La modalità semplificata di rinnovo dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Articolo 4
Semplificazione della documentazione di
impatto acustico
1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero
svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, puo' essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.
Articolo 5
Sportello unico per le attività produttive
1. Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, previa intesa con la Conferenza Unificata, è adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione.
Articolo 6
Monitoraggio
1. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico e i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, in collaborazione con la Conferenza Unificata e con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 2011
Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche
Tabella 1
Parametro/sostanza | Unità di misura | Valore limite di emissione | |
1 | Portata | mc/giorno | ≤15 |
2 | pH | 5,5-9,5 | |
3 | Temperatura | C° | ≤ 30 |
4 | Colore | Non percettibile con diluizione 1 : 40 |
|
5 | Materiali grossolani | Assenti | |
6 | Solidi Sospesi Totali | mg/l | ≤ 700 |
7 | BOD5 (come ossigeno) | mg/l | ≤ 300 |
8 | COD (come ossigeno) | mg/l | ≤700 |
9 | Rapporto COD / BOD5 | ≤ 2,2 | |
10 | Fosforo totale (come P) | mg/l | ≤ 30 |
11 | Azoto ammoniacale (come NH4) | mg/l | ≤ 50 |
12 | Azoto nitroso (come N) | mg/l | ≤ 0,6 |
13 | Azoto nitrico (come N) | mg/l | ≤ 30 |
14 | Grassi e oli animali/vegetali | mg/l | ≤ 40 |
15 | Tensioattivi | mg/l | ≤20 |
Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali.
Tabella 2
Attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche
ATTIVITÀ | |
1 | Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili |
2 | Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina |
3 | Attività ricreativa |
4 | Attività turistica non ricettiva |
5 | Attività sportiva |
6 | Attività culturale |
7 | Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare |
8 | Attività informatica |
9 | Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m3 al momento di massima attività |
10 | Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno |
11 | Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio |
12 | Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività. |
13 | Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio |
14 | Bar, caffé, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enotechebottiglierie con somministrazione |
15 | Asili nido, istruzione primaria e secondaria dì primo e secondo grado, istruzione universitaria |
16 | Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili |
17 | Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali). |
18 | Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l’igiene della persona |
19 | Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate. |
20 | Vendita al minuto di generi di cura della persona |
21 | Palestre |
22 | Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno. |
23 | Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori dì analisi e ricerca |
24 | Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca. |
25 | Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione. |
26 | Macellerie sprovviste del reparto di macellazione |
27 | Agenzie di viaggio |
28 | Call center |
29 | Attività di intermediazione assicurativa |
30 | Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria |
31 | Riparazione di beni di consumo |
32 | Ottici |
33 | Studi audio video registrazioni |
34 | Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio. |
35 | Liuteria. |
1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.