
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2006, n. 140- Suppl. Ordinario n.150
Decreto Legislativo 4 aprile 2006 n. 216
Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto
Testo storico
N.B.: Il decreto è stato abrogato dal Decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea, ed in particolare l'articolo 14 che delega il Governo ad emanare la normativa per recepire la direttiva 2003/87/CEE;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che istituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunita' e per attuare il Protocollo di Kyoto;
Vista la segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas al Governo del 6 settembre 2004, concernente le modalita' di adozione della direttiva n. 2003/87/CE nel settore elettrico e loro possibili ricadute sui prezzi finali dell'energia e sulla concorrenzialita';
Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
Visto il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2004, recante modifica della direttiva n. 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Considerato che nelle more dell'approvazione del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attivita' produttive hanno predisposto il Piano nazionale di assegnazione ai sensi all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE;
Considerato che il Piano nazionale di assegnazione e' stato notificato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004 con nota n. 5164/RAS/2004;
Considerato che il Piano nazionale di assegnazione e' stato successivamente integrato in data 24 febbraio 2005, a seguito del completamento della raccolta dei dati relativi agli impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE;
Considerate le trasformazioni in atto nella struttura del parco di generazione nazionale e nelle modalita' di dispacciamento e l'esigenza di contenere gli effetti sui prezzi dell'energia elettrica conseguenti all'attuazione della direttiva 2003/87/CE;
Visto il regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la decisione della Commissione C(2004)/130, del 29 gennaio 2004, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;
Considerato che la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, consentira', a partire dal 2005, ai gestori di utilizzare nel sistema comunitario le riduzioni delle emissioni certificate ed a partire dal 2008 di utilizzare le unita' di riduzione delle emissioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;
Visti i pareri espressi in data 15 febbraio 2006, dalla VIII e dalla XIV Commissione permanente della Camera dei deputati e, in data 22 febbraio 2006, dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati, nonche' il parere espresso, in data 28 febbraio 2006, dalla 13ª Commissione del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso in data 9 febbraio 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
			Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120.
	Avvertenza:
			Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto 
			dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, 
			commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione 
			delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della 
			Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica 
			italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 
			dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
			disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. 
			Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui 
			trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di 
			pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 
			(GUCE).
		
			Note alle premesse:
			- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della 
			funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con 
			determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo 
			limitato e per oggetti definiti.
			- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al 
			Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di 
			emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
			- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 18 aprile 2005, n. 
			62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, 
			supplemento ordinario.
			«Art. 14. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE 
			del 13 ottobre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che 
			istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a 
			effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE 
			del Consiglio.
			1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui 
			all'art. 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o 
			del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro 
			dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i 
			Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle 
			finanze e delle attivita' produttive, un decreto legislativo di 
			recepimento della direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 del 
			Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dei seguenti 
			principi e criteri direttivi:
			a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia 
			della competitivita' del sistema industriale nazionale incentivando, 
			nell'ambito del processo di liberalizzazione del mercato 
			dell'energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie 
			finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, secondo 
			quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia;
			b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;
			c) assicurare la trasparenza e il pieno accesso del pubblico alle 
			informazioni relative all'assegnazione delle quote e ai risultati 
			del controllo delle emissioni, fatti salvi unicamente i limiti 
			previsti dalla direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003, del 
			Parlamento europeo e del Consiglio, sull'accesso del pubblico 
			all'informazione ambientale;
			d) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le 
			violazioni della normativa in materia di emissioni e scambio delle 
			relative quote, assicurando anche la pubblicita' delle infrazioni 
			stesse e delle relative sanzioni;
			e) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle 
			quote di emissione, previsto all'art. 9 della direttiva da recepire, 
			con il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di 
			emissione dei gas serra e per l'aumento del loro assorbimento, 
			mediante il riconoscimento e la valorizzazione dei livelli di 
			efficienza gia' raggiunti dal sistema industriale nazionale, con 
			particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia 
			del rapporto costo ed efficacia delle diverse opzioni tecnologiche 
			per la riduzione delle emissioni per le attivita' contemplate 
			nell'allegato I della direttiva, sia delle potenzialita' di 
			abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni, attraverso 
			l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, Clean 
			Development Mechanism e Joint Implementation, secondo quanto 
			previsto dall'art. 30, paragrafo 3, della direttiva, sia del 
			contenimento dei costi amministrativi per le imprese anche mediante 
			l'utilizzo delle tecnologie informatiche;
			f) conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di 
			emissione, di cui alla lettera e), al piano di azione nazionale per 
			la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra e per 
			l'aumento del loro assorbimento, preventivamente revisionato, 
			secondo le modalita' stabilite dalla delibera del CIPE 19 dicembre 
			2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, 
			allo scopo di individuare livelli massimi di emissione consentiti ai 
			settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali 
			livelli devono tenere conto sia degli obiettivi conseguibili, sia 
			dell'efficienza gia' raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel 
			confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea;
			g) valorizzare, attraverso opportune iniziative, gli strumenti di 
			programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di 
			vista economico e ambientale le misure di attuazione della 
			direttiva.
			2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di 
			concerto con il Ministero delle attivita' produttive, entro sessanta 
			giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
			individua, con proprio decreto, il formato e le modalita' di 
			comunicazione dei dati necessari ai fini dell'attuazione della 
			direttiva 2003/87/CE, da parte dei gestori degli impianti in 
			esercizio rientranti nelle categorie di attivita' elencate 
			nell'allegato I della citata direttiva, nonche' le modalita' di 
			informazione e di accesso del pubblico.
			3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o 
			maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
			- La direttiva 2003/87/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 275 del 
			25 ottobre 2003.
			- La legge 8 luglio 1986, n. 349, e' pubblicata nella Gazzetta 
			Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario.
			-La legge 15 gennaio 1994, n. 65, e' pubblicata nella Gazzetta 
			Ufficiale 29 gennaio 1994, n. 23, supplemento ordinario.
			- La legge 1° giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed esecuzione del 
			Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
			cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997) e' 
			pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142, 
			supplemento ordinario.
			- La decisione 2004/280/CE e' pubblicata nella G.U.C.E 19 febbraio 
			2004 n. L 49.
			- La direttiva 96/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 257 del 10 
			ottobre 1996.
			- Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito con 
			modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 312, e' pubblicato 
			nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento 
			ordinario.
			- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e' pubblicato 
			nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93, supplemento 
			ordinario.
			- La direttiva 2004/101/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 13 novembre 
			2004, n. L 338.
			- Il regolamento (CE) 2216/2004 e' pubblicato nella G.U.C.E. 29 
			dicembre 2004, n. L 386.
			- La decisione C(2004)130, e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 marzo 
			2005, n. L 64.
		
			Note all'art. 1:
			- Per le direttive 2003/87/CEE, 96/61/CE e 2004/101/CE, vedi note 
			alle premesse.
			- Per la legge 1° giugno 2002, n. 120, vedi note alle premesse.
Art. 2.
			Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attivita' indicate nell'allegato A ed ai gas ad effetto serra elencati nell'allegato B.
Art. 3.
			Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende 
			per:
			a) attivita' di attuazione congiunta: un'attivita' di progetto 
			approvata da una o piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi 
			dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive 
			adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
			cambiamenti climatici ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, o 
			del Protocollo di Kyoto;
			b) attivita' di meccanismo di sviluppo pulito: un'attivita' di 
			progetto approvata da una o piu' parti incluse nell'allegato I ai 
			sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni 
			successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni 
			Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;
			c) attivita' di progetto: un'attivita' di progetto approvata da una 
			o piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 o 
			dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate 
			a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
			climatici o del Protocollo di Kyoto;
			d) autorizzazione ad emettere gas a effetto serra: l'autorizzazione 
			rilasciata a norma dell'articolo 4;
			e) emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a effetto serra a 
			partire da fonti situate in un impianto;
			f) gas a effetto serra: i gas di cui all'allegato B; 
			g) gestore: persona che detiene o gestisce un impianto o alla quale 
			e' stato delegato un potere economico determinante per quanto 
			riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;
			h) impianto: un'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o 
			piu' attivita' elencate nell'allegato A e altre attivita' 
			direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le 
			attivita' svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle 
			emissioni e sull'inquinamento;
			i) impianto termoelettrico: un impianto di produzione di energia 
			elettrica, anche in combinazione con altri flussi energetici 
			appartenente al settore termoelettrico cosi' come definito 
			nell'ambito del Piano nazionale di assegnazione;
			l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti derivanti da 
			attivita' di attuazione congiunta e derivanti da attivita' di 
			meccanismo di sviluppo pulito istituito dal Ministero dell'ambiente 
			e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale 
			e lo sviluppo presso la Banca Mondiale;
			m) nuove entrante: per il primo periodo di riferimento un impianto 
			che esercita una o piu' attivita' indicate nell'allegato A, entrato 
			in esercizio dal 1° gennaio 2004 o, nel caso di impianto 
			termoelettrico, dal 1° gennaio 2005; per i periodi di riferimento 
			successivi un impianto che esercita una o piu' attivita' indicate 
			nell'allegato A, che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas 
			ad effetto serra o un aggiornamento della sua autorizzazione ad 
			emettere gas ad effetto serra a motivo di modifiche significative 
			alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a 
			seguito della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale 
			di assegnazione;
			n) persona: qualsiasi persona fisica o giuridica;
			o) pubblico: una o piu' persone nonche' le associazioni, le 
			organizzazioni o gruppi di persone;
			p) quota di emissioni: il diritto ad emettere una tonnellata di 
			biossido di carbonio equivalente nel primo periodo di riferimento o 
			nei periodi di riferimento successivi, valido unicamente per 
			rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile 
			conformemente al medesimo;
			q) riduzione delle emissioni certificate: di seguito denominata CER, 
			un'unita' di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi 
			dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate 
			a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
			r) tonnellata di biossido di carbonio equivalente: una tonnellata 
			metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantita' di qualsiasi 
			altro gas a effetto serra elencato nell'allegato B che abbia un 
			equivalente potenziale di riscaldamento planetario; 
			s) verificatore: soggetto indipendente accreditato ai sensi 
			dell'articolo 17 con la responsabilita' di verificare le 
			dichiarazioni del gestore sui dati delle emissioni secondo quanto 
			stabilito dall'articolo 16;
			t) parte inclusa nell'allegato I: una parte elencata nell'Allegato I 
			alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
			climatici, UNFCCC, che ha ratificato il Protocollo di Kyoto come 
			indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo;
			u) unita' di riduzione delle emissioni: di seguito denominata ERU, 
			un'unita' di riduzione delle emissioni rilasciata ai sensi 
			dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a 
			norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo.
			2. Ai fini del presente decreto si intende altresi' per: 
			a) autorita' nazionale competente: l'autorita' competente ai fini 
			dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE di cui all'articolo 8;
			b) direttiva 2003/87/CE: la direttiva 2003/87CE del Parlamento 
			europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un 
			sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra 
			nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio; 
			c) direttiva 2004/101/CE: la direttiva 2004/101/CE del Parlamento 
			europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della 
			direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di 
			quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo 
			ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
			d) entrata in esercizio: l'avvio o il riavvio dell'attivita' 
			dell'impianto con rilascio in atmosfera di emissioni di gas a 
			effetto serra anche in assetto di collaudo. Per gli impianti 
			termoelettrici, l'entrata in esercizio corrisponde con la data di 
			primo parallelo dell'impianto;
			e) fonte: un punto o processo individualmente identificabile 
			dell'impianto da cui sono emessi gas a effetto serra rientranti nel 
			campo di applicazione del presente decreto;
			f) impianto esistente: per il primo periodo di riferimento un 
			impianto entrato in esercizio prima del 1° gennaio 2004 o, nel caso 
			di impianto termoelettrico, prima del 1° gennaio 2005; per i periodi 
			di riferimento successivi un impianto che ha ottenuto una 
			autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra prima della notifica 
			alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;
			g) primo periodo di riferimento: il triennio che ha inizio il 1° 
			gennaio 2005;
			h) periodi di riferimento successivi: i quinquenni a partire dal 1° 
			gennaio 2008;
			i) PNA: Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di 
			cui all'articolo 10;
			l) quantita' di emissioni: quantita' di emissioni misurate in 
			tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
			m) Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni: di 
			seguito denominato «Registro», banche di dati in formato elettronico 
			secondo quanto definito nell'articolo 14.
Note all'art. 3:
			- Gli articoli 6 e 12 del citato protocollo di Kyoto cosi' recitano:
			«Art. 6. - 1. Al fine di adempiere agli impegni assunti a norma 
			dell'art. 3, ogni Parte inclusa nell'allegato I puo' trasferire ad 
			ogni altra di dette Parti, o acquistare da essa, unita' di riduzione 
			risultanti da progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni 
			antropiche da fonti o all'aumento dell'assorbimento antropico dei 
			pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore dell'economica, a 
			condizione che:
			a) ogni progetto di questo tipo abbia l'approvazione delle Parti 
			coinvolte;
			b) ogni progetto di questo tipo permetta una riduzione delle 
			emissioni dalle fonti, o un aumento dell'assorbimento dei pozzi, che 
			sia aggiuntivo a quelli che potrebbero essere realizzati 
			diversamente;
			c) la Parte interessata non potra' acquistare alcuna unita' di 
			riduzione delle emissioni se essa non adempiera' alle obbligazioni 
			che le incombono a norma degli articoli 5 e 7;
			d) l'acquisto di unita' di riduzione delle emissioni sara' 
			supplementare alle misure nazionali al fine di adempiere agli 
			impegni previsti dall'art. 3.
			2. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del 
			presente Protocollo potra', nella sua prima sessione o quanto prima 
			possibile, elaborare ulteriori linee guida per l'attuazione del 
			presente articolo, in particolar modo per quel che riguarda la 
			verifica e la realizzazione dei rapporti.
			3. Una Parte inclusa nell'allegato I potra' autorizzare persone 
			giuridiche a partecipare, sotto la sua responsabilita', ad azioni 
			volte alla creazione, alla cessione o all'acquisizione, a norma del 
			presente articolo, di unita' di riduzione delle emissioni.
			4. Se, in conformita' con le disposizioni pertinenti di cui all'art. 
			8, sorgesse una questione relativa all'applicazione delle 
			prescrizioni di cui al presente articolo, la cessione e 
			l'acquisizione di unita' di riduzione delle emissioni potranno 
			continuare dopo che la questione sara' stata sollevata, a condizione 
			che nessuna Parte utilizzi dette unita' per adempiere ai propri 
			impegni a norma dell'art. 3 finche' non sara' risolto il problema 
			del rispetto delle obbligazioni.».
			«Art. 12. - 1. E' istituito un meccanismo per lo sviluppo pulito.
			2. Il fine del meccanismo per uno sviluppo pulito e' di assistere le 
			Parti non incluse nell'allegato I nel raggiungimento di uno sviluppo 
			sostenibile e contribuire all'obiettivo finale della Convenzione, e 
			di aiutare le Parti incluse nell'allegato I ad adempiere ai loro 
			impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle loro 
			emissioni ai sensi dell'art. 3.
			3. Ai sensi del meccanismo per uno sviluppo pulito:
			a) le Parti non incluse nell'allegato I beneficeranno di attivita' 
			di progettazione finalizzate alle riduzioni certificate delle 
			emissioni; e
			b) le Parti incluse nell'allegato I potranno utilizzare le riduzioni 
			certificate delle emissioni derivanti da tali per contribuire in 
			parte all'adempimento degli impegni quantificati di limitazione e 
			riduzione delle emissioni ai sensi dell'art. 3, in conformita' a 
			quanto determinato dalla Conferenza delle Parti agente come riunione 
			delle Parti del presente Protocollo.
			4. Il meccanismo per uno sviluppo pulito sara' soggetto 
			all'autorita' e alle direttive della Conferenza delle Parti agente 
			come riunione delle Parti del presente Protocollo e alla 
			supervisione di un comitato esecutivo del meccanismo per uno 
			sviluppo pulito.
			5. Le riduzioni di emissioni derivanti da ogni attivita' saranno 
			certificate da enti operativi designati dalla Conferenza delle Parti 
			agente come riunione delle Parti del presente Protocollo sulla base 
			dei seguenti criteri:
			a) partecipazione volontaria approvata da ogni Parte coinvolta;
			b) benefici reali, misurabili e a lungo termine, in relazione con la 
			mitigazione dei cambiamenti climatici; e
			c) riduzione delle emissioni che siano supplementari a quelle che si 
			produrrebbero in assenza dell'attivita' certificata.
			6. Il meccanismo per uno sviluppo pulito aiutera' ad organizzare, se 
			necessario, il finanziamento delle attivita' certificate.
			7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del 
			presente Protocollo, nella sua prima sessione, elaborera' le 
			modalita' e le procedure volte ad assicurare la trasparenza, 
			l'efficienza e la responsabilita' grazie ad un audit e ad una 
			verifica indipendente delle attivita'.
			8. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del 
			presente Protocollo assicurera' che una parte dei fondi provenienti 
			da attivita' certificate sia utilizzata per coprire le spese 
			amministrative e per aiutare le Parti, paesi in via di sviluppo, che 
			siano particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del 
			cambiamento climatico, a far fronte ai costi di adattamento.
			9. Possono partecipare al meccanismo per uno sviluppo pulito, in 
			particolare alle attivita' indicate al precedente paragrafo 3(a) e 
			all'acquisto di unita' di riduzione certificate delle emissioni, 
			entita' private e pubbliche; la partecipazione sara' sottoposta alle 
			direttive impartite dal comitato esecutivo del meccanismo per uno 
			sviluppo pulito.
			10. Le riduzioni di emissioni certificate ottenute tra l'anno 2000 e 
			l'inizio del primo periodo di adempimento potranno utilizzarsi per 
			contribuire all'adempimento degli impegni previsti per detto 
			periodo.».
			- Per le direttive 2003/87/CE, 96/61/CE e 2004/101/CE, vedi note 
			alle premesse.
Art. 4.
			Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nessun impianto puo' esercitare le attivita' elencate nell'allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato in relazione a tali attivita', senza essere munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dall'autorita' nazionale competente.
Art. 5.
			Domanda di autorizzazione
1. Fatto salvo gli impianti autorizzati ai 
			sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
			territorio e del Ministero delle attivita' produttive 
			DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/013/05 e quelli per i 
			quali sono state inoltrate le domande di autorizzazione o di 
			aggiornamento dell'autorizzazione prima della data di entrata in 
			vigore del presente decreto, il gestore di un impianto che esercita 
			le attivita' elencate nell'allegato A che comportino emissioni di 
			gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato hanno obbligo 
			di presentare all'autorita' nazionale competente domanda di 
			autorizzazione ad emettere gas serra.
			2. La domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e' 
			presentata all'autorita' nazionale competente almeno novanta giorni 
			prima della data di entrata in esercizio dell'impianto. 
			3. L'autorita' nazionale competente stabilisce le informazioni che 
			il gestore deve fornire e le modalita' per l'invio della domanda. 
			L'allegato C individua un elenco minimo delle informazioni da 
			trasmettere con la domanda, nonche' le modalita' di trasmissione 
			delle stesse.
			4. Per la raccolta e l'elaborazione delle domande di cui ai commi 1, 
			2 e 3 l'autorita' nazionale competente si avvale del supporto 
			operativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
			- Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo. 
Art. 6.
			Rilascio e contenuto dell'autorizzazione
1. L'autorita' nazionale competente verifica 
			la completezza e la correttezza della domanda di autorizzazione e 
			rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro 
			quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Il suddetto 
			termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte dell'autorita' 
			nazionale competente di ulteriori informazioni al gestore 
			dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.
			2. L'autorizzazione, di cui al comma 1, contiene almeno i seguenti 
			elementi:
			a) nome e indirizzo del gestore;
			b) descrizione delle attivita' e delle emissioni dell'impianto;
			c) disposizioni in tema di monitoraggio con specificazione della 
			metodologia e della frequenza del monitoraggio dello stesso;
			d) disposizioni in tema di comunicazioni;
			e) obbligo di restituzione delle quote di emissioni secondo quanto 
			disposto dall'articolo 15, comma 7, verificate ai sensi 
			dell'articolo 16;
			f) termine di durata stabilito dall'autorita' nazionale competente.
Art. 7.
			Aggiornamento dell'autorizzazione
1. Il gestore richiede l'aggiornamento 
			dell'autorizzazione, con le modalita' e nelle forme definite 
			dall'autorita' nazionale competente, nel caso di modifiche della 
			natura o del funzionamento dell'impianto, di suoi ampliamenti, di 
			modifiche dell'identita' del gestore, ovvero di modifiche della 
			metodologia di monitoraggio. La domanda di aggiornamento 
			dell'autorizzazione, e' presentata dal gestore dell'impianto 
			all'autorita' nazionale competente almeno novanta giorni prima della 
			data in cui la modifica o l'ampliamento ha effetto.
			2. L'autorita' nazionale competente verifica la completezza e la 
			correttezza della richiesta di aggiornamento dell'autorizzazione e 
			rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro 
			quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Il suddetto 
			termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte dell'autorita' 
			nazionale competente di ulteriori informazioni al gestore 
			dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.
			3. L'autorita' nazionale competente aggiorna altresi' le 
			autorizzazioni a seguito di modifiche del quadro normativo di 
			riferimento nazionale e comunitario.
Art. 8.
			Autorita' nazionale competente
			1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri 
			a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'ambiente 
			e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale 
			e lo sviluppo, il Comitato nazionale di gestione e attuazione della 
			direttiva 2003/87/CE, nel seguito denominato «Comitato», che svolge 
			la funzione di autorita' nazionale competente.
			2. Il Comitato ha il compito di:
			a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al 
			pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del 
			Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro 
			delle attivita' produttive;
			b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione 
			approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
			dal Ministro delle attivita' produttive;
			c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione 
			sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui 
			all'articolo 9, comma 3, della direttiva n. 2003/87/CE, presentarla 
			al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del 
			Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro 
			delle attivita' produttive;
			d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti 
			sulla base delle modalita' definite nell'ambito del PNA;
			e) definire le modalita' di presentazione da parte del pubblico di 
			osservazioni sulle materie di cui al presente comma, lettere a) e 
			c), nonche' i criteri e le modalita' con cui tali osservazioni sono 
			tenute in considerazione;
			f) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di 
			cui all'articolo 4;
			g) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai 
			sensi dell'articolo 7;
			h) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate; 
			i) approvare ai sensi dell'articolo 19 i raggruppamenti di impianti 
			che svolgono un'attivita' elencata nell'allegato A;
			l) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui 
			all'articolo 14;
			m) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro 
			attivita' ai sensi dell'articolo 17;
			n) definire i criteri di svolgimento delle attivita' di verifica e 
			di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto 
			previsto dall'allegato D e dalla decisione della Commissione europea 
			C(2004)130;
			o) irrogare le sanzioni di cui all'articolo 20 e rendere pubblici i 
			nomi dei gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione 
			di quote di emissioni a norma dell'articolo 16, comma 2, della 
			direttiva 2003/87/CE;
			p) definire eventuali disposizioni attuative in materia di 
			monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui 
			all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione della 
			Commissione europea C(2004)130;
			q) definire le modalita' e le forme di presentazione della domanda 
			di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta 
			di aggiornamento di tale autorizzazione;
			r) definire le modalita' per la predisposizione e l'invio della 
			dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, sulla base dei 
			contenuti minimi di cui all'allegato F;
			s) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto 
			dall'articolo 15, commi 8 e 9;
			t) predisporre e presentare alla Commissione europea la relazione di 
			cui all'articolo 23.
			3. Il Comitato e' composto da sei membri, di cui tre nominati dal 
			Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e tre dal 
			Ministro delle attivita' produttive. Il direttore generale della 
			Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero 
			dell'ambiente e della tutela del territorio ed il direttore generale 
			della Direzione per l'energia e le risorse minerarie del Ministero 
			delle attivita' produttive sono membri permanenti del Comitato. I
			rimanenti membri sono scelti tra i funzionari delle due 
			amministrazioni, e rimangono in carica per quattro anni.
			4. Le modalita' di funzionamento del Comitato saranno definite in un 
			apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero 
			dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il 
			Ministero delle attivita' produttive; il regolamento dovra' 
			assicurare la costante operativita' e funzionalita' del Comitato in 
			relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai 
			sensi del presente decreto.
			5. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie 
			deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene 
			data adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate 
			nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del 
			Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le 
			deliberazioni inerenti:
			a) il Piano nazionale di cui alla lettera a) comma 2 da sottoporre 
			alla consultazione del pubblico;
			b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del 
			comma 2 notificato alla Commissione europea;
			c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 
			da sottoporre alla consultazione del pubblico;
			d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 
			approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e 
			dal Ministro delle attivita' produttive;
			e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere p), q) e 
			r) del comma 2.
			6. Per le attivita' di sua competenza il Comitato si avvale degli 
			uffici della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del 
			Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e degli uffici 
			della Direzione generale energia e risorse minerarie del Ministero 
			delle attivita' produttive, nonche' dell'Ente per le nuove 
			tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); al fine di assicurare il 
			coordinamento tra i suddetti soggetti il Comitato puo' istituire 
			apposito gruppo di lavoro. Per garantire la partecipazione delle 
			associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti interessati 
			all'attuazione del presente decreto, il Comitato promuove 
			l'istituzione di appositi gruppi di lavoro anche su materie 
			specifiche.
			7. La partecipazione al Comitato e ai gruppi di lavoro non da' luogo 
			alla corresponsione di indennita', emolumenti, compensi o rimborsi 
			spese.
			Note all'art. 8:
			- Per la direttiva 2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
			- Per la decisione n. C(2004)130, vedi note alle premesse.
Art. 9.
			Coordinamento con altri dispositivi di legge
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela 
			del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' 
			produttive, sentita la Conferenza Unificata, promuove il 
			coordinamento degli adempimenti disciplinati dal presente decreto 
			con: 
			a) il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che recepisce la 
			direttiva 96/61/CE, e successive modificazioni relativo alla 
			prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
			b) il regolamento CE n. 761/2001 (EMAS), articolo 10, comma 2.
	Note all'art. 9:
			- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, reca: «Attuazione 
			integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e 
			riduzione integrate dell'inquinamento».
			- Per la direttiva 96/61/CE, vedi note alle premesse. - Il 
			regolamento CE n. 761/01 (EMAS) e' pubblicato nella GUCE n. L 114 
			del 24 aprile 2001.
Art. 10.
			Piano nazionale di assegnazione
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela 
			del territorio e il Ministro delle attivita' produttive, approvano 
			per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 3, comma 1, 
			lettera h), il Piano nazionale di assegnazione, nel seguito 
			denominato «PNA», predisposto dal Comitato entro diciotto mesi prima 
			dell'inizio del periodo in questione. Il PNA determina il numero 
			totale di quote di emissioni che si intendono assegnare per il 
			periodo di riferimento, nonche' le modalita' di assegnazione e di 
			rilascio delle stesse ai singoli impianti. Il PNA, inoltre definisce 
			i criteri di definizione degli impianti nuovi entranti di cui 
			all'articolo 22 e degli impianti in
			stato di chiusura o sospensione di cui all'articolo 21. Il PNA si 
			fonda su criteri obiettivi e trasparenti, compresi quelli elencati 
			nell'allegato G tenendo in considerazione gli orientamenti per 
			l'attuazione degli stessi elaborati dalla Commissione. Il PNA e' 
			predisposto nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3 tenuto 
			conto delle osservazioni del pubblico.
			2. Nel definire le modalita' di assegnazione delle quote di 
			emissioni ai singoli impianti, il PNA:
			a) salvaguarda la sicurezza ed economicita' del sistema energetico 
			nazionale e degli approvvigionamenti energetici;
			b) tutela la competitivita' del sistema produttivo, evitando effetti 
			distorsivi della concorrenza fra imprese;
			c) tiene conto del potenziale di crescita dei settori interessati 
			dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE;
			d) riconosce e valorizza le azioni di incremento dell'efficienza 
			energetica e di miglioramento ambientale intraprese nei settori 
			interessati dall'attuazione della direttiva n. 2003/87/CE, anche 
			antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente 
			decreto;
			e) prevede modalita' che assicurino che, per il quinquennio che ha 
			inizio il 1° gennaio 2008, almeno il novanta per cento delle quote 
			di emissioni siano assegnate a titolo gratuito.
			3. Le modalita' di assegnazione delle quote di emissione agli 
			impianti termoelettrici tengono altresi' conto delle trasformazioni 
			in atto nella struttura del parco di generazione nazionale e delle 
			modalita' di dispacciamento di merito economico, al fine di 
			contenerne gli effetti sui prezzi dell'energia elettrica.
			4. Alle modifiche ed integrazioni del PNA si applica quanto previsto 
			al comma 1.
Nota all'art. 10:
			- Per la direttiva 2003/87/CE, vedi note alle premesse.
Art. 11.
				Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni agli 
				impianti
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela 
			del territorio e il Ministro delle attivita' produttive, approvano 
			la decisione di assegnazione predisposta dal Comitato ai sensi 
			dell'articolo 8, comma 2, lettera c). Il Comitato dispone 
			l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base 
			delle modalita' definite nell'ambito del PNA.
			2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, sulla 
			base dell'assegnazione di cui al comma 1, le quote di emissioni al 
			gestore di ciascun impianto autorizzato che, al 1° gennaio dello 
			stesso anno, non si trovi in stato di chiusura o di sospensione di 
			cui all'articolo 21.
			3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato predispone 
			l'assegnazione delle quote di emissione entro sessanta giorni dal 
			rilascio dell'autorizzazione. Contestualmente il Comitato procede al 
			rilascio delle quote di emissione relativamente al primo anno di 
			attivita' dell'impianto o di parte di esso.
			4. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissioni al 
			gestore dell'impianto e all'amministratore del registro di cui 
			all'articolo 14, comma 2.
Art. 12.
			Raccolta dati per l'assegnazione delle quote di emissione
		
1. Ai fini dell'assegnazione delle quote 
			d'emissione, i gestori degli impianti comunicano al Comitato, nei 
			tempi e con le modalita' da questo stabilite, almeno le informazioni 
			di cui all'allegato H.
			2. Il Comitato modifica ove necessario la tempistica e le modalita' 
			di comunicazione delle informazioni richieste di cui all'allegato H.
Art. 13.
			Monitoraggio delle emissioni
1. Il gestore e' tenuto al rispetto delle 
			prescrizioni contenute sia nell'autorizzazione ad emettere gas ad 
			effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'articolo 4 sia 
			nelle disposizioni di attuazione della decisione C(2004)/130 della 
			Commissione europea. 
			2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato 
			sulla base dei principi di cui all'allegato E e di quanto stabilito 
			nella decisione della Commissione europea C(2004)/130.
Nota all'art. 13:
			- Per la decisione C(2004)130, vedi note alle premesse.
Art. 14.
				Registro nazionale delle emissioni e delle quote d'emissioni
		
1. E' istituito e conservato senza nuovi o 
			maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso la 
			Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero 
			dell'ambiente e della tutela del territorio, il Registro nazionale 
			delle emissioni e delle quote di emissioni al fine dell'accurata 
			contabilizzazione delle quote di emissioni rilasciate, possedute, 
			trasferite, restituite e cancellate secondo le modalita' previste 
			dal presente decreto. Nel Registro sono annotati i dati contenuti 
			nella dichiarazione annuale delle emissioni di ciascun impianto di 
			cui all'articolo 15, comma 5. Il Registro assolve inoltre alle 
			funzioni del registro nazionale previsto dall'articolo 6 della 
			decisione 280/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e opera 
			secondo le specifiche funzionali di cui al regolamento (CE) n. 
			2216/2004 della Commissione europea, del 21 dicembre 2004, per 
			l'attuazione di un sistema di registri, standardizzato e sicuro.
			2. Sulla base delle disposizioni impartite dal Comitato di cui 
			all'articolo 8 il Ministero dell'ambiente e della tutela del 
			territorio svolge per mezzo della Direzione per la ricerca 
			ambientale e lo sviluppo le funzioni di amministratore del registro 
			di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2216/2004.
			3. Qualsiasi persona puo' possedere quote di emissioni. Il Registro 
			contiene separata contabilita' delle quote di emissioni possedute da 
			ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il 
			ruolo di gestore di piu' impianti, il Registro contiene contabilita' 
			separata per ciascun impianto.
			4. Il gestore di un impianto che esercita le attivita' elencate 
			nell'allegato A, nonche' qualsiasi persona che intenda trasferire, 
			restituire o cancellare quote ai sensi dell'articolo 15 ha l'obbligo 
			di presentare all'amministratore del registro domanda di iscrizione; 
			le modalita' di richiesta della suddetta domanda sono stabilite 
			dall'amministratore del Registro.
			5. Il Registro e' accessibile al pubblico secondo le modalita' e nei 
			limiti previsti dall'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 2216/2004.
			6. Alla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede con le 
			risorse umane e strumentali operanti nell'ambito della Direzione per 
			la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e 
			della tutela del territorio.
Note all'art. 14:
			- Per la decisione 280/2004, si veda nelle note alle premesse.
			- Per il regolamento (CE) 2216/2004, si veda nelle note alle 
			premesse.
Art. 15.
				Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni
1. Il trasferimento delle quote di emissioni 
			e' libero, salvi gli adempimenti previsti dal presente articolo.
			2. Le quote di emissioni rilasciate da autorita' competenti di altri 
			Stati membri dell'Unione europea possono essere utilizzate per 
			l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.
			3. L'amministratore del registro di cui articolo 14, comma 2, 
			effettuate le necessarie verifiche, procede al trasferimento delle 
			quote di emissione. Le modalita' di richiesta del trasferimento e le 
			modalita' di verifica sono definite dal Comitato.
			4. Le operazioni di trasferimento, restituzione o cancellazione di 
			quote sono soggette ad annotazione nel Registro.
			5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto 
			invia al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, una 
			dichiarazione relativa alle attivita' ed alle emissioni 
			dell'impianto nell'anno solare precedente. La dichiarazione deve 
			essere corredata dall'attestato di verifica di cui all'articolo 16.
			6. Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore non e' corredata 
			dall'attestato di verifica, l'amministratore del registro provvede 
			affinche' il gestore dell'impianto o, nel caso in cui l'impianto 
			faccia parte di un raggruppamento di cui all'articolo 19, 
			l'amministratore fiduciario del raggruppamento di cui l'impianto fa 
			parte non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui 
			la suddetta dichiarazione non sia corredata di tale attestato.
			7. Il gestore di ciascun impianto e' tenuto a restituire, entro il 
			30 aprile di ciascun anno, quote di emissione annotate sul Registro 
			e corrispondenti alle quantita' di emissioni rilasciate 
			dall'impianto nell'anno solare precedente, come dichiarate e 
			verificate ai sensi del comma 5. Ai fini dell'adempimento degli 
			obblighi di restituzione di cui al presente comma il gestore puo' 
			unicamente utilizzare quote di emissione di cui abbia ottenuto 
			l'annotazione nel Registro a proprio favore. Il gestore di impianti 
			in chiusura e' tenuto a restituire quote secondo le modalita' 
			definite nell'ambito del PNA l'amministratore del registro procede 
			alla cancellazione dal Registro delle quote di emissioni restituite.
			8. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso del primo 
			periodo di riferimento, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di 
			restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori sono 
			autorizzati ad utilizzare le CER derivanti dalle attivita' di 
			progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio. Cio' 
			avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte del 
			Comitato, di una quota di emissioni in cambio di una CER. 
			L'amministratore del registro cancella le CER utilizzate da gestori 
			nel corso del primo periodo di riferimento.
			9. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, nel corso di ciascuno 
			dei periodi di riferimento successivi, ai fini del rispetto 
			dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, 
			i gestori sono autorizzati ad utilizzare le ERU e le CER derivanti 
			dalle attivita' di progetto nell'ambito del sistema comunitario di 
			scambio fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata 
			ad ogni impianto cosi' come specificata nel PNA per tale periodo. La 
			conversione avviene mediante il rilascio e l'immediata cessione, da 
			parte dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una 
			CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel Registro.
			10. Tutte le CER e le ERU che sono rilasciate e possono essere 
			utilizzate ai sensi della convenzione UNFCCC e del Protocollo di 
			Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali 
			strumenti possono essere utilizzate nel sistema comunitario:
			a) fatto salvo l'obbligo per i gestori di astenersi dall'utilizzare 
			CER ed ERU generate da impianti nucleari nell'ambito del sistema 
			comunitario durante il primo periodo di riferimento ed il primo dei 
			periodi di riferimento successivi;
			e
			b) fatta eccezione per le CER ed ERU derivanti da attivita' di 
			utilizzo del territorio, variazione della destinazione d'uso del 
			territorio e silvicoltura.
			11. Il Comitato procede ad assicurare il rispetto delle condizioni 
			di cui comma 10 nonche' a porre in essere le attivita' connesse 
			all'applicazione dell'articolo 11-ter della direttiva 2003/87/CE.
			12. L'amministratore del registro provvede alla cancellazione delle 
			quote di emissioni in qualsiasi momento su richiesta del detentore 
			delle stesse.
Note all'art. 15:
			- Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.
			- Per il regolamento (CE) n. 2216/2004, si veda nelle note alle 
			premesse.
Art. 16.
				Verifica delle comunicazioni delle emissioni
1. La verifica della dichiarazione accerta 
			l'affidabilita', credibilita' e precisione dei sistemi di 
			monitoraggio, dei dati e delle informazioni presentate e riguardanti 
			le emissioni rilasciate dall'impianto. La verifica ha esito positivo 
			qualora non rilevi discrepanze tra i dati e le informazioni sulle 
			emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive.
			2. L'attestato di verifica della dichiarazione e' rilasciato in 
			esito a positivo controllo della dichiarazione stessa, da un 
			verificatore accreditato secondo quanto previsto all'articolo 17, 
			comma 1.
			3. Per ciascun periodo di riferimento di cui alle lettere g) ed h) 
			del comma 2 dell'articolo 3, contestualmente alla prima verifica 
			della dichiarazione delle emissioni di ogni impianto, il 
			verificatore accerta inoltre la congruenza della dichiarazione di 
			cui all'articolo 15, comma 5, con la comunicazione di cui 
			all'articolo articolo 12, comma 1. Il verificatore comunica i 
			risultati di tale verifica al Comitato contestualmente al rilascio 
			dell'attestato di verifica.
			4. Il verificatore deve essere persona indipendente dal gestore che 
			presenta la dichiarazione a cui la verifica si riferisce e deve 
			svolgere la verifica stessa con serieta' ed obiettivita'.
			5. Ai fini dello svolgimento della verifica, il gestore deve 
			garantire al verificatore l'accesso all'impianto ed a tutti i 
			documenti ed informazioni relativi all'attivita' oggetto della 
			verifica. Il verificatore e' tenuto alla riservatezza dei dati e 
			delle informazioni di cui e' venuto a conoscenza nello svolgimento 
			di detta attivita'.
Art. 17.
			Accreditamento dei verificatori
1. Il Comitato, sulla base di proprio 
			regolamento, accredita i verificatori dotati di adeguata 
			professionalita' e che dimostrino di conoscere:
			a) le disposizioni del presente decreto e della direttiva 
			2003/87/CE, nonche' le specifiche e gli orientamenti adottati dalla 
			Commissione europea ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della 
			direttiva stessa;
			b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
			attinenti alle attivita' sottoposte a verifica;
			c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione, 
			con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al 
			calcolo e alla comunicazione dei dati.
			2. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento il Comitato 
			si avvale del supporto tecnico del Ministero dell'ambiente e della 
			tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo 
			sviluppo.
			3. E' istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio 
			dello Stato, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del 
			territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo il 
			Registro dei verificatori accreditati. Tale registro viene gestito 
			sulla base di disposizioni impartite dal Comitato.
			4. Il Comitato assicura il riconoscimento, in regime di 
			reciprocita', degli attestati di verifica emessi da verificatori 
			accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea.
			5. Alla gestione del registro di cui al comma 3 si provvede con le 
			risorse umane e strumentali operanti nell'ambito della Direzione per 
			la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e 
			della tutela del territorio.
Nota all'art. 17:
			- Per la direttiva n. 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.
Art. 18.
				Validita' delle quote
	
1. Le quote hanno validita' per le emissioni 
			rilasciate durante il periodo di riferimento per il quale sono state 
			assegnate.
			2. Entro il 30 aprile del 2008 l'amministratore del registro 
			cancella le quote assegnate per il primo periodo di riferimento che 
			non sono state restituite e cancellate ai sensi dell'articolo 15, 
			commi 7 e 11.
			3. A partire dal 2013, entro il 30 aprile del primo anno di ciascun 
			periodo di riferimento, l'amministratore del registro cancella le 
			quote che non sono piu' valide e che non sono state restituite e 
			cancellate ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 11. Il Comitato 
			procede a sostituire le quote cosi' cancellate tramite rilascio di 
			quote valide per il periodo di riferimento in corso.
Art. 19.
			Raggruppamenti
	
1. I gestori degli impianti che svolgono 
			un'attivita' elencata nell'allegato A che intendono costituire un 
			raggruppamento presentano istanza al Comitato precisando gli 
			impianti e il periodo per i quali intendono costituire il 
			raggruppamento e nominano un amministratore fiduciario quale 
			responsabile per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.
			2. Il Comitato presenta alla Commissione europea l'istanza di cui al 
			comma 1. Il Comitato si pronuncia sull'istanza di cui al comma 1 
			entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Il suddetto 
			termine e' interrotto nel caso di richiesta da parte del Comitato di 
			ulteriori informazioni ai gestori degli impianti e fino al 
			ricevimento, da parte del Comitato, delle informazioni richieste.
			3. All'amministratore fiduciario del raggruppamento e' conferito dai 
			gestori degli impianti partecipanti, un quantitativo totale di quote 
			di emissione pari alla somma delle quote assegnate agli impianti 
			stessi.
			4. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, all'amministratore fiduciario 
			non e' permesso effettuare ulteriori trasferimenti se la 
			comunicazione di un gestore appartenente al raggruppamento non sara' 
			stata ritenuta conforme ai sensi dell'articolo 15, comma 5.
			5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, nel caso 
			di impianto appartenente a raggruppamento l'amministratore 
			fiduciario sostituisce il gestore dell'impianto nell'ottemperanza 
			agli obblighi di restituzione previsti dall'articolo 15, comma 7.
			6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, 
			relativamente alla restituzione di quote di emissioni corrispondenti 
			alle emissioni totali degli impianti appartenenti al raggruppamento, 
			l'amministratore fiduciario e' soggetto alle sanzioni pecuniarie 
			amministrative previste dall'articolo 20, comma 7. La 
			responsabilita' dell'amministratore fiduciario non esclude la 
			responsabilita' di ciascun gestore per il pagamento delle suddette 
			sanzioni pecuniarie qualora a cio' non provveda l'amministratore 
			fiduciario.
			7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - 
			Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, nell'ambito delle 
			procedure che regolano l'Italian Carbon Fund stabilisce le modalita' 
			attraverso le quali i crediti derivanti da attivita' di attuazione 
			congiunta e da attivita' di meccanismo di sviluppo pulito 
			dell'Italian Carbon Fund sono trasferiti alle imprese che 
			necessitano di quote per ottemperare agli obblighi di cui 
			all'articolo 15.
Art. 20.
			Sanzioni
	
1. Chiunque esercita un'attivita' regolata dal 
			presente decreto senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, e' 
			soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 
			250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di 
			carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione, di 40 
			euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi 
			di riferimento successivi.
			2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a richiedere 
			l'autorizzazione di cui all'articolo 4 entro trenta giorni dalla 
			data d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale 
			termine, il Comitato dispone la sospensione amministrativa 
			dell'attivita' dell'impianto.
			3. Il gestore dell'impianto che non comunichi le informazioni di cui 
			all'articolo 12 nei tempi e con le modalita' ivi previsti e' 
			soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 
			25.000 euro. Il Comitato diffida il gestore che non ha comunicato le 
			suddette informazioni a comunicarle entro quindici giorni dalla data 
			di ricevimento della diffida. Decorso inutilmente tale termine, il 
			Comitato dispone la sospensione amministrativa dell'attivita' 
			dell'impianto.
			4. Nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 12 risultino 
			false o non veritiere, il gestore dell'impianto e' soggetto, salvo 
			che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa 
			pecuniaria di 40 euro per il primo periodo di riferimento e di 100 
			euro per i periodi di riferimento successivi, per ogni quota di 
			emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni 
			risultate false e non veritiere. All'accertamento della violazione 
			consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un 
			numero di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni 
			indebitamente assegnate. Tale restituzione e' contestuale all'atto 
			della restituzione delle quote nell'anno civile successivo alla 
			rilevazione della non veridicita' della dichiarazione.
			5. Nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 12, 
			verificate ai sensi dell'articolo 16, risultino non congruenti il 
			gestore dell'impianto e' soggetto, salvo che il fatto costituisca 
			reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per il 
			primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di 
			riferimento successivi, per ogni quota di emissione indebitamente 
			assegnata sulla base delle informazioni risultate non conformi.
			All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo 
			per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni 
			corrispondenti alle emissioni indebitamente assegnate. Tale 
			restituzione e' contestuale all'atto della restituzione delle quote 
			nell'anno civile successivo alla rilevazione della non veridicita' 
			della dichiarazione.
			6. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni 
			di gas ad effetto serra, che entro il 30 aprile di ogni anno non 
			presenti la dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, corredata 
			dal relativo attestato di verifica di cui all'articolo 16 o renda 
			dichiarazione falsa o incompleta, e' soggetto, salvo che il fatto 
			costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 
			2.500 euro a 50.000 euro.
			7. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni 
			di gas ad effetto serra, che nei tempi previsti all'articolo 15, 
			comma 7, non restituisca quote di emissioni [i] nelle quantita' di 
			cui alla dichiarazione prevista all'articolo 16 comma 5, [ii] in 
			caso di omessa dichiarazione, nelle quantita' pari alla quantita' di 
			emissioni effettivamente emesse, e' soggetto ad una sanzione 
			amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, di 40 euro 
			per il primo periodo di riferimento e di 100 euro per i periodi di 
			riferimento successivi. All'accertamento della violazione consegue 
			in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di 
			quote di emissioni corrispondenti alle emissioni indebitamente 
			assegnate.
			8. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni 
			di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi 
			dell'articolo 21 e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, 
			ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 
			euro aumentata da 20 euro a 100 euro per ogni quota di emissione 
			indebitamente rilasciata a seguito della mancata ottemperanza agli 
			obblighi previsti dall'articolo 21.
			9. Il gestore dell'impianto, munito di autorizzazione alle emissioni 
			di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi 
			dell'articolo 7 e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, 
			ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 100.000 
			euro.
			10. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal 
			Comitato di cui all'articolo 8 ed al procedimento si applicano per 
			quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui 
			alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
			11. Il verificatore che rilasci attestati di verifica pur essendo a 
			conoscenza di differenze significative tra i dati e le informazioni 
			sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni 
			effettive e' soggetto al ritiro dell'accreditamento e ad una 
			sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni 
			tonnellata effettivamente emessa dall'impianto in eccesso alle 
			emissioni dichiarate e verificate.
Nota all'art. 20:
			- La legge 24 novembre 1981, n. 689: «Modifiche al sistema penale».
Art. 21.
				Chiusure e Sospensioni
	
1. Un impianto viene considerato in stato di 
			chiusura nei casi in cui interrompe le proprie attivita' in via 
			definitiva.
			2. Un impianto viene considerato in stato sospensione nei casi in 
			cui l'impianto sospende le proprie attivita' di produzione in via 
			temporanea.
			3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di 
			sospensione devono:
			a) comunicare al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o stato 
			di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso;
			b) inviare al Comitato, entro trenta giorni dalla comunicazione di 
			cui alla lettera a), tramite il registro una dichiarazione sulla 
			quantita' di emissioni rilasciate dall'impianto fino alla data della 
			chiusura. La dichiarazione deve essere corredata di attestato di 
			verifica di cui all'articolo 16;
			c) restituire, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di 
			cui alla lettera a), quote di emissione annotate sul Registro e 
			corrispondenti alle quantita' di emissioni rilasciate dall'impianto 
			cosi' come da dichiarazione di cui alla lettera a).
			4. L'amministratore del registro procede alla cancellazione dal 
			Registro delle quote di emissioni restituite ai sensi del comma 3, 
			lettera c).
			5. Nei casi di parziale chiusura o sospensione, per i quali le 
			condizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano solo a parte 
			dell'impianto, i gestori devono comunicare al Comitato almeno 
			sessanta giorni prima della data di prevista chiusura o sospensione 
			parziale ed inoltrare la richiesta di aggiornamento della 
			autorizzazione.
			6. Il PNA di cui all'articolo 10, definisce i criteri per 
			l'individuazione e le modalita' di gestione degli impianti in stato 
			di chiusura ovvero in stato di sospensione incluse quelle parziali.
Art. 22.
			Nuovi entranti
	
1. L'assegnazione delle quote ai nuovi 
			entranti tiene in considerazione:
			a) le migliori tecnologie disponibili a livello di settore nel caso 
			di impianti o parti di impianto costruiti ex-novo;
			b) eventuali assegnazioni e rilasci precedenti nel caso di impianti 
			esistenti o ripresa di attivita';
			c) le capacita' di produzione e previsione di attivita' 
			dell'impianto;
			d) livelli di utilizzo della capacita' di produzione registrati 
			nell'ambito del settore di appartenenza.
			2. Il Comitato definisce, nell'ambito del PNA di cui all'articolo 
			10, i criteri per l'individuazione e le modalita' di assegnazione 
			delle quote agli impianti nuovi entranti.
Art. 23.
			Relazione alla Commissione europea
	
1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente decreto. La relazione riserva un'attenzione particolare alle disposizioni prese ai fini dell'assegnazione delle quote di emissioni, dell'impiego delle ERU e delle CER nel sistema comunitario, della tenuta dei registri dell'applicazione degli orientamenti in materia di monitoraggio e comunicazioni, delle verifiche e delle questioni riguardanti il rispetto della presente direttiva e il trattamento fiscale delle emissioni rilasciate, se del caso. La prima relazione e' trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2005. La relazione e' elaborata sulla scorta di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE.
Nota all'art. 23:
			- La direttiva n. 91/692/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L 377 del 
			31 dicembre 1991.
Art. 24.
				Accesso all'informazione
	
1. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attivita' di progetto, nonche' le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dal Comitato, vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE.
Nota all'art. 24:
			- La direttiva n. 2003/4/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 41 del 14 
			febbraio 2003.
Art. 25.
				Abrogazioni
1. Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, e' abrogato fatte salve le sanzioni per le violazioni delle disposizioni ivi previste commesse fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nota all'art. 25:
			- Per il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito con 
			modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, vedi note alle 
			premesse.
Art. 26.
				Disposizioni finanziarie
1. Alle attivita' di cui agli articoli 4, 7 e 
			17 si fa fronte mediante il versamento di un corrispettivo a carico 
			dei richiedenti secondo tariffe e modalita' di versamento da 
			stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 
			territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e 
			con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 
			sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
			decreto.
			2. Le tariffe del comma 1 devono coprire il costo effettivo dei 
			servizi resi; le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono 
			aggiornate ogni due anni; l'aggiornamento deve tener conto 
			dell'indice ISTAT del costo della vita e dell'effettiva complessita' 
			delle prestazioni richieste.
			3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 sono versate 
			all'entrata del bilancio dello Stato per essere, successivamente, 
			riassegnate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 2005, n. 
			62, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad 
			apposito capitolo dello stato di previsione delle amministrazioni 
			interessate alle predette attivita'.
Nota all'art. 26:
			- L'art. 4 della citata legge 18 aprile 2005, n. 62,. cosi' recita: 
			«Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e controlli). - 1. Gli oneri 
			per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici 
			nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei 
			soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la 
			disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del 
			costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono 
			predeterminate e pubbliche.
			2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora 
			riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B 
			della presente legge, nonche' di quelle da recepire con lo strumento 
			regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano 
			le prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del 
			regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 
			novembre 1999, n. 469.».
Art. 27.
				Disposizioni transitorie e finali
	
1. Fino alla nomina dei componenti del 
			Comitato di cui all'articolo 8, la funzione di autorita' nazionale 
			competente viene assunta dal Ministero dell'ambiente e della tutela 
			del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, 
			che puo' avvalersi a tale fine dell'APAT senza nuovi o maggiori 
			oneri per la finanza pubblica.
			2. Nelle more della nomina di cui al comma 1, l'autorizzazione di 
			cui all'articolo 4 e' rilasciata o aggiornata con decreto del 
			Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del 
			Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
			Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del 
			Ministero delle attivita' produttive.
			3. Il PNA predisposto ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 
			2003/87/CE dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 
			e dal Ministero delle attivita' produttive, inviato alla Commissione 
			europea in data 15 luglio 2004 e successivamente integrato in data 
			24 febbraio 2005, vale per il primo periodo di riferimento del 
			presente decreto, fatte salve le modifiche e le integrazioni 
			contenute nella decisione della Commissione europea n. C(2005)1527 
			del 25 maggio 2005.
			4. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 del 
			decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con 
			modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, sono 
			considerate equipollenti a quelle previste dall'articolo 4 fino alla 
			data del 31 dicembre 2007, fatto salvo quanto stabilito 
			dall'articolo 7 in materia di aggiornamento dell'autorizzazione.
			5. Sono fatte salve le disposizioni emanate ai sensi del 
			decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito, con 
			modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316.
			6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o 
			maggiori oneri ovvero minori entrate a carico della finanza 
			pubblica.
Note all'art. 27:
			- Per la direttiva 2003/87/CE, vedi note alle premesse.
			- La decisione n. C(2005) 1527 del 25 maggio 2005 reca: «Relativa al 
			piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione dei gas a 
			effetto serra notificato dall'Italia a norma della direttiva 
			2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio».
			- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 
			2004, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 
			2004, n. 316, recante: «Disposizioni urgenti per l'applicazione 
			della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di 
			emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea.» 
			pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2005, n. 2.
			«Art. 1 (Autorizzazione ad emettere gas serra). - 1. Ai fini del 
			rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i 
			gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita' 
			elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 
			2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, in esercizio alla data 
			di entrata in vigore del presente decreto presentano, entro il 5 
			dicembre 2004, all'autorita' nazionale competente di cui all'art. 3, 
			comma 1, apposita domanda di autorizzazione.
			2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad 
			effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie 
			di attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, 
			posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore 
			del presente decreto, presentano apposita domanda di autorizzazione 
			almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio 
			dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici 
			ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di 
			combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 
			2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo 
			dell'impianto.
			3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' redatta 
			conformemente a quanto stabilito all'art. 5 della direttiva 
			2003/87/CE. Le specifiche relative al formato ed alle modalita' per 
			la trasmissione della domanda di autorizzazione, nonche' le 
			specificazioni relative alle informazioni da includere nella stessa, 
			sono definite, entro sei giorni dalla data di entrata in vigore del 
			presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della 
			tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive.
			4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' rilasciata mediante 
			provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo 
			sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e 
			del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del 
			Ministero delle attivita' produttive e contiene gli elementi di cui 
			all'art. 6 della direttiva 2003/87/CE.».
Art. 28.
				Entrata in vigore
	
1. Il presente decreto entra in vigore il 
			giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta 
			Ufficiale della Repubblica italiana.
		
			Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
			nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
			italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di 
			farlo osservare.
		
			Dato a Roma, addi' 4 aprile 2006
		
			CIAMPI
		
			Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
			La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
			Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
			Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della 
			giustizia
			Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
			Scajola, Ministro delle attivita' produttive
		
			Visto, il Guardasigilli: Mastella
Allegato A
				CATEGORIE DI ATTIVITA' RELATIVE ALLE EMISSIONI DI GAS SERRA 
			RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati 
		per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e 
		processi non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto.
		2. Nell'ambito di attivita' energetiche di cui al punto 1.1 viene 
		definito come impianto di combustione un impianto adibito allaproduzione 
		di energia elettrica e calore, inclusivo di eventuali impianti di utenza 
		ad esso asserviti, classificato con i codici NOSE-P 101.01, 101.02, 
		101.03, 101.04, 101.05 cosi' come previsti dal sistema comunitario 
		Nomenclature of Source Emissions (NOSE). Il calore generato da tali 
		impianti puo' essere trasferito all'utilizzazione, in forme diverse, tra 
		cui vapore, acqua calda, aria calda, e puo' essere destinato a usi 
		civili di riscaldamento, raffrescamento o raffreddamento o ad usi 
		industriali in diversi processi produttivi.
		3. I valori limite di seguito riportati si riferiscono in genere alle 
		capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore svolga 
		varie attivita' elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in 
		uno stesso sito, si sommano le capacita' di tali attivita'.
=====================================================================
Attivita' | Gas serra
=====================================================================
1. Attivita' energetiche |
---------------------------------------------------------------------
1.1 Impianti di combustione con una potenza |
calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi |
gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani) (1) |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
1.2 Raffinerie di petrolio |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
1.3 Cokerie |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
2. Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi|
---------------------------------------------------------------------
2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di |
minerali metallici compresi i minerali solforati |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
2.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio |
(fusione primaria o secondaria), compresa la |
relativa colata continua di capacita' superiore a |
2,5 tonnellate all'ora |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
3. Industria dei prodotti minerali |
---------------------------------------------------------------------
3.1 Impianti destinati alla produzione di clinker |
(cemento) in forni rotativi la cui capacita' di |
produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure |
di calce viva in forni rotativi la cui capacita' |
di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in|
altri tipi di forni aventi una capacita' di |
produzione di oltre 50 tonnellate al giorno |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
3.2 Impianti per la fabbricazione del vetro |
compresi quelli destinati alla produzione di fibre|
di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 |
tonnellate al giorno |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
3.3 Impianti per la fabbricazione di prodotti |
ceramici mediante cottura, in particolare tegole, |
mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, |
porcellane, con una capacita' di produzione di |
oltre 75 tonnellate al giorno e con una capacita' |
di forno superiore a 4 m3 e con una densita' di |
colata per forno superiore a 300 kg/m3 |anidride carbonica
---------------------------------------------------------------------
4. Altre attivita' |
---------------------------------------------------------------------
4.1 Impianti industriali destinati alla |
fabbricazione: |
---------------------------------------------------------------------
a) di pasta per carta a partire dal legno o da |
altre materie fibrose b) di carta e cartoni con |
capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate |
al giorno |anidride carbonica
(1) Qualora le definizioni utilizzate dai codici NOSE-P non risultino sufficientemente dettagliate per classificare il processo associato ad un impianto di combustione, si deve proceda per esclusione: se il processo di combustione in questione non appare altrove nella classificazione NOSE-P, esso va classificato nell'ambito dei codici NOSE-P 101.01, 101.02, 101.03, 101.04, 101.05.
Allegato B
		GAS AD EFFETTO SERRA DI CUI AL PRESENTE DECRETO-LEGGE
Anidride carbonica (CO2)
		Metano (CH4)
		Protossido di azoto (N2O)
		Idrofluorocarburi (HFC)
		Perfluorocarburi (PFC)
		Esafluoro di zolfo (SF6)
Allegato C
		ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME RICHIESTE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE 
		DI DOMANDA PER RILASCIO/ AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE 
		GAS A EFFETTO SERRA  
1. Dati identificativi del gestore (2) 
		dell'impianto.
		2. Dati identificativi dell'impianto.
		3. Descrizione:
		- dell'impianto e le sue attivita' compresa la capacita' il 
		funzionamento e la tecnologia utilizzata;
		- delle materie prime e secondarie il cui impiego e' suscettibile di 
		produrre emissioni elencate nell'allegato B;
		- delle fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato 
		A, e
		- delle misure previste per controllare e comunicare le emissioni 
		secondo le linee guida adottate a norma dell'art. 14.
		4. Sintesi non tecnica.
		
		MODALITA' PRINCIPALE DI INVIO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
		I gestori degli impianti devono sottoscrivere il documento con firma 
		digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un 
		certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 10 del 23 
		gennaio 2002, ed inviare la domanda di autorizzazione per via 
		telematica.
		In un'apposita sezione, da compilare solo in caso di gestori non 
		proprietari, potrebbe essere richiesto di specificare il titolo 
		contrattuale in forza del quale il soggetto richiedente «gestisca o 
		controlli l'impianto» eventualmente fornendo alcuni tipologie 
		contrattuali esemplificative, quali ad esempio affitto di ramo 
		d'azienda, usufrutto di ramo d'azienda, locazione. In caso di contratto 
		atipico (non espressamente disciplinato dal Codice civile) si potrebbe 
		richiedere di sintetizzarne brevemente il contenuto.
Allegato D
		CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 15
		Principi generali
		1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attivita' indicate 
		nell'allegato I sono soggette a verifica.
		2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi 
		dell'art. 14, paragrafo 3 e del controllo svolto nell'anno precedente. 
		L'esercizio deve riguardare l'affidabilita', la credibilita' e la 
		precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni 
		presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai 
		seguenti elementi:
		a. dati presentati relativamente all'attivita' e misurazioni e calcoli 
		connessi;
		b. scelta e applicazione dei fattori di emissione;
		c. calcoli per determinare le emissioni complessive, e d) se si ricorre 
		a misurazioni, opportunita' della scelta e impiego dei metodi di 
		misurazione.
		3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le 
		informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le 
		emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di 
		certezza elevato» il gestore deve provare che:
		a. i dati presentati non siano incoerenti tra loro;
		b. il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard 
		scientifici applicabili, e
		c. i registri dell'impianto siano completi e coerenti.
		4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a 
		tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica. 
		5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che 
		l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di 
		ecogestione e audit (EMAS).
		
		Metodologia
		Analisi strategica
		6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attivita' 
		svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve 
		avere una panoramica generale di tutte le attivita' svolte e della 
		relativa importanza a livello di emissioni prodotte. 
		
		Analisi dei processi
		7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto 
		possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica 
		effettua controlli a campione (spot check) per determinare 
		l'affidabilita' dei dati e delle informazioni trasmessi. 
		
		Analisi dei rischi
		8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti 
		di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilita' dei dati 
		riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive 
		dell'impianto.
		9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica 
		esplicitamente le fonti nelle quali e' stato riscontrato un elevato 
		rischio di errore, nonche' altri aspetti della procedura di monitoraggio 
		e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione 
		delle emissioni complessive. Cio' riguarda in particolare la scelta dei 
		fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni 
		delle singole fonti. Particolare attenzione sara' riservata alle fonti 
		che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della 
		procedura di controllo.
		10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di 
		limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo 
		l'incertezza.
		
		Rapporto
		11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo 
		di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'art. 14, 
		paragrafo 3 e' conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti 
		attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla 
		comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3 puo' essere presentata 
		se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori 
		materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.
Allegato E
		PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 13
		Controllo delle emissioni di biossido di carbonio
		Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o 
		in base a misurazioni.
		
		Calcolo delle emissioni
		Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula: 
		Dati relativi all'attivita \times Fattore di emissione \times
		
		Fattore di ossidazione.
		I dati relativi alle attivita' (combustibile utilizzato, tasso di 
		produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a 
		misurazioni.
		Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili 
		fattori di emissione specifici alle varie attivita' per tutti i 
		combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i 
		combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti 
		combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni 
		industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente 
		fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di 
		default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di 
		default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento 
		climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di 
		emissione della biomassa e' pari a zero.
		Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del 
		carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione 
		aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per 
		le varie attivita' e l'ossidazione e' gia' stata presa in 
		considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione.
		Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della 
		direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori 
		specifici alle attivita' siano piu' precisi.
		Per ciascuna attivita', ciascun impianto e ciascun combustibile si 
		procede ad un calcolo separato.
		
		Misurazioni
		Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o 
		riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni.
		
		Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra
		Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla 
		commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate 
		e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.
Allegato F
		ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA COMUNICARE ANNUALMENTE AI SENSI 
		DELL'ARTICOLO 15 COMMA 5
		A. Dati identificativi del gestore dell'impianto
		B. Informazioni che identificano l'impianto, compresi:
		- nome dell'impianto,
		- indirizzo, codice postale e paese,
		- tipo e numero di attivita' dell'allegato I svolte presso l'impianto,
		- indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di 
		una persona di contatto, e
		- nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali societa' 
		capogruppo.
		C. Informazioni sulla metodologia e sul sistema di monitoraggio delle 
		emissioni di gas ad effetto serra in particolare:
		a. Per ciascuna attivita' inserita nell'allegato I svolta nel complesso 
		e per la quale le emissioni vengono calcolate:
		- dati relativi all'attivita',
		- fattori di emissione,
		- fattori di ossidazione,
		- emissioni complessive, e
		- elementi di incertezza.
		b. Per ciascuna attivita' inserita nell'allegato I svolta nel sito e per 
		la quale le emissioni vengono misurate:
		- emissioni complessive,
		- informazioni sull'affidabilita' dei metodi di misurazione, e
		- elementi di incertezza.
		D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve 
		riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di 
		emissione specifico all'attivita' non abbia gia' tenuto conto 
		dell'ossidazione.
Allegato G
		CRITERI PER I PIANI NAZIONALI DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI CUI AGLI 
		ARTICOLI 9, 22 E 30
		1. La quantita' totale delle quote da assegnare per il periodo 
		interessato e' coerente con l'obbligo degli Stati membri di limitare le 
		proprie emissioni ai sensi della decisione 2002/358/CE e del Protocollo 
		di Kyoto, tenendo conto, da un lato, della percentuale delle emissioni 
		complessive che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni 
		prodotte da fonti che non rientrano nel campo di applicazione della 
		presente direttiva e, dall'altro, delle politiche energetiche nazionali, 
		e dovrebbe essere coerente con il programma nazionale sui cambiamenti 
		climatici. La quantita' totale delle quote da assegnare non deve 
		superare le minime esigenze per la rigorosa applicazione dei criteri del 
		presente allegato. Fino al 2008, la quantita' deve essere conforme ad un 
		orientamento mirato al raggiungimento o al superamento dell'obiettivo di 
		ciascuno Stato membro, come previsto dalla decisione 2002/358/CE e dal 
		protocollo di Kyoto.
		2. La quantita' totale delle quote da assegnare e' coerente con le 
		valutazioni dei progressi gia' realizzati o da realizzare per rispettare 
		i contributi degli Stati membri agli impegni assunti dalla Comunita' ai 
		sensi della decisione 93/389/CEE.
		3. La quantita' delle quote da assegnare e' coerente con il potenziale, 
		compreso il potenziale tecnologico, di riduzione delle emissioni delle 
		attivita' contemplate dal presente sistema. Gli Stati membri possono 
		basare la ripartizione delle quote sulla media delle emissioni dei gas 
		ad effetto serra relative ai prodotti di ciascuna attivita' e sui 
		progressi realizzabili in ciascuna attivita'.
		4. Il piano e' coerente con altri strumenti legislativi e politici della 
		Comunita'. Occorre tener conto di inevitabili incrementi delle emissioni 
		dovuti a disposizioni di nuovi atti legislativi.
		5. Il piano non opera discriminazioni tra imprese o settori per favorire 
		indebitamente talune imprese o attivita', conformemente alle 
		prescrizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88.
		6. Il piano contiene informazioni sulle modalita' alle quali i nuovi 
		entranti potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario in 
		ciascuno Stato membro.
		7. Il piano puo' tener conto delle azioni intraprese in fasi precoci e 
		contenere informazioni su come si tiene conto delle azioni intraprese in 
		fasi precoci. I parametri provenienti dai documenti di riferimento 
		relativi alle migliori tecnologie disponibili possono essere utilizzati 
		dagli Stati membri nell'elaborazione dei loro piani di assegnazione 
		nazionali; tali parametri possono incorporare un elemento che tenga 
		conto delle azioni intraprese in fasi precoci. 
		8. Il piano contiene informazioni su come si tiene conto delle 
		tecnologie pulite, comprese le tecnologie ad alto rendimento energetico.
		9. Il piano prevede disposizioni riguardanti le osservazioni che il 
		pubblico puo' presentare e contiene informazioni sulle modalita' con le 
		quali si terra' conto delle suddette osservazioni prima di adottare una 
		decisione in materia di assegnazione delle quote.
		10. Il piano include un elenco degli impianti disciplinati dalla 
		presente direttiva con i valori delle quote che saranno assegnate a 
		ciascuno.
		11. Il piano puo' contenere informazioni su come tener conto 
		dell'esistenza di concorrenza tra Paesi/entita' esterne all'Unione.
		12. Il piano specifica l'importo massimo di CER e di ERU che puo' essere 
		utilizzato dai gestori nell'ambito del sistema comunitario e inteso come 
		percentuale delle quote di emissioni assegnate a ciascun impianto. La 
		percentuale e' coerente con gli obblighi di supplementarita'.
				
Allegato H
		ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA PRESENTARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 
		12, COMMA 2
1. Dati identificativi del gestore (3) 
		dell'impianto
		2. Dati identificativi dell'impianto
		3. Informazioni relativi all'attivita' dell'impianto, alle produzioni, 
		alle emissioni di combustione ed alle emissioni di processo
		4. Informazioni dettagliate relative alle fonti di emissione
		5. Informazioni sul sistema di monitoraggio delle emissioni di gas ad 
		effetto serra
		6. Informazioni sull'impiego di materie prime ed ausiliarie il cui 
		impiego e suscettibile di produrre gas ad effetto serra
		7. Informazioni sulla tecnologia, sulla capacita' e sul funzionamento 
		dell'impianto
		
		MODALITA' PRINCIPALE DI INVIO DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 
		13, COMMA 1
		I gestori degli impianti devono sottoscrivere il documento con firma 
		digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un 
		certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 10 del 23 
		gennaio 2002, ed inviare la domanda di autorizzazione per via 
		telematica.
		(3) In un'apposita sezione, da compilare solo in caso di gestori non 
		proprietari, potrebbe essere richiesto di specificare il titolo 
		contrattuale in forza del quale il soggetto richiedente «gestisca o 
		controlli l'impianto» eventualmente fornendo alcuni tipologie 
		contrattuali esemplificative, quali ad esempio affitto di ramo 
		d'azienda, usufrutto di ramo d'azienda, locazione. In caso di contratto 
		atipico (non espressamente disciplinato dal Codice civile) si potrebbe 
		richiedere di sintetizzarne brevemente il contenuto.