Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1993, n. 182
Decreto Legislativo 12 luglio 1993, n. 275
Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.
Il Presidente della Repubblica,
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l' art. 2, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1992, n. 498;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1993;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1993;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. L'art. 6 del testo unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:
"1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni.
2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:
a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3000;
b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
c) per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;
e) per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litro 100 al minuto secondo;
f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
g) per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.
3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
1. Nel testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo l'art. 5, è inserito il seguente:
"Art. 5 bis. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono dettati criteri per uniformare l'acquisizione dei dati statali e regionali, inclusi quelli concernenti il catasto di cui all'art. 5, relativi alle acque pubbliche superficiali e sotterranee e alle relative utilizzazioni, nonché ai prelievi e alle restituzioni sulla base delle misurazioni effettuate ai sensi dell'art. 42, comma 3, del presente testo unico. Con lo stesso decreto interministeriale sono fissate modalità per l'accesso ai sistemi informativi delle amministrazioni e degli enti pubblici e per l'interscambio dei dati, finalizzati al controllo del sistema delle utilizzazioni e dei prelievi, nonché per garantire adeguate forme di informazione al pubblico in ordine agli effetti dei provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di cui al comma 2.
2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e e province autonome assicurano lo scambio delle informazioni relative ai provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazioni e di licenze di attingimento, entro trenta giorni dalla data di efficacia del relativo provvedimento. Gli stessi dati sono inviati, entro il medesimo termine, alle Autorità di bacino e al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali".
1. All'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Le domande di cui al comma 1, relative sia a grandi sia a piccole derivazioni, sono, altresì, trasmesse alla autorità di bacino territorialmente interessata che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, con atto del segretario generale, all'uopo delegato, ove nominato, avvalendosi dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale competente per territorio, comunica il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di bacino e, anche in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole".
1. All'art. 9 del testo unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Tra più domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, è preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la più razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile;
b) le effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico".
1. Nel testo unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo l'art. 12, è inserito il seguente:
"Art. 12-bis. 1. Nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua, l'utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o da falde, può essere assentito per usi diversi da quello potabile solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette o di accertata carenza di fonti alternative di approvvigionamento.
2. Il provvedimento di concessione tiene conto del minimo deflusso costante vitale da assicurare nei corsi d'acqua, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa, adottando le disposizioni del caso anche come criteri informatori del relativo disciplinare. Analogamente si provvede, nei casi di prelievo da falda, per quelle disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque".
1. All'art. 21, comma 1, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo le parole "forza motrice", sono inserite le seguenti ", per usi industriali diversi, per usi ittiogenici e per costituzione di scorte idriche".
1. All'art. 28 del testo unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati dall'art. 12 bis, comma 2, il competente ufficio istruttore verifica l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati".
1. All'art. 42 del testo unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il comma 3 è così sostituito:
"3. A cura e a spese del concessionario delle derivazioni d'acque pubbliche, su prescrizione dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato per territorio, sono installati e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione, ove presente. In sistemi di distribuzione complessa, i misuratori sono installati anche a monte e a valle dei partitori. I risultati delle misurazioni sono trasmessi con le modalità definite ai sensi dell'art. 5 bis e con frequenza almeno semestrale all'autorità concedente e all'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale interessato".
1. All'art. 56 del testo unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al comma 1, punto 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole "e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito".
2. Nel medesimo art. 56 al comma 3, dopo le parole "salvo rinnovazione", sono inserite le seguenti "per non più di cinque volte".
3. Alla fine dell'art. 56 sopraindicato è aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai corpi idrici superficiali".
1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. (1) A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato Testo Unico nel termine di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milioneduecentomila; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorché divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. All'art. 106 del testo unico approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è aggiunto in fine il seguente periodo: "e può adottare, altresì, le disposizioni di cui all'articolo precedente, qualora ricorrano attuali o prevedibili situazioni di subsidenza, ovvero di inquinamento o pregiudizio al regime delle acque pubbliche. La stessa autorità può disporre, a spese dei responsabili, la chiusura dei pozzi dei quali sia cessata l'utilizzazione".
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(1) Il temine in oggetto, già differito al 30.06.1995 dall'art. 14, D.L. 08.08.1994, n. 507, convertito nella L. 21.10.1994, n. 584, è stato riaperto e fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della L. 17.08.1999, n. 290 dall'art. 2, c. 1, della medesima legge.
1. La provincia provvede ad effettuare, avvalendosi dell'ente gestore degli impianti, il monitoraggio delle acque di fognatura, previa individuazione di sezioni significative di controllo in cui sono installate idonee strumentazioni per la misura della quantità delle acque e dei relativi parametri qualitativi. I risultati delle misurazioni sono trasmessi alle regioni con frequenza trimestrale.
[1. Gli importi dei canoni demaniali per concessioni di derivazioni d'acque pubbliche sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. La maggiorazione rispetto agli importi vigenti alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1992, n. 498 è fissata, con decorrenza dal 1° gennaio 1994 in misura pari:
a) per produzione di forza motrice, al 25 per cento per kW nominale di concessione. Il canone è calcolato sulla media della potenza nominale disponibile nell'anno:
b) per uso potabile, al 30 per cento per ogni modulo;
c) per usi irrigui, al 10 per cento per ogni modulo o per ettaro se si tratta di derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata;
d) per bonifica per colmata, al 10 per cento per ogni modulo;
e) per usi industriali, come indicati dall'art. 1, del 30 per cento per ogni modulo;
f) per usi ittiogenici, al 30 per cento per ogni modulo.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 non si applicano ai sovracanoni o alle diverse tassazioni o ad altri oneri che rimangono determinati da leggi diverse.
3. Le percentuali di maggiorazione di cui al comma 1 si applicano anche agli importi minimi annui dei canoni fissati per ciascun uso.
4. Le maggiorazioni dei canoni di cui al comma 1 non si applicano a condizione che siano adottate le migliori tecnologie di risparmio o di riuso o di riciclo totale o parziale delle acque prelevate. Per gli usi di cui alle lettere b), e) e f) del comma 1 il canone è ridotto fino alla metà in funzione delle caratteristiche quantitative e qualitative dell'acqua restituita, confrontate con quelle dell'acqua prelevata. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, sono fissati i criteri e le modalità per l'esonero dall'applicazione delle quote di maggiorazione e per la determinazione delle riduzioni, tenendo anche conto delle tipologie degli inquinanti e delle caratteristiche dei cicli produttivi.
5. Le agevolazioni di cui al comma 4, non cumulabili fra di loro, sono applicate alle singole concessioni, sulla base degli indirizzi e dei criteri generali fissati dalle autorità di bacino che, a tal fine, tengono conto della quantità della domanda esistente per l'uso della risorsa idrica e della relativa disponibilità nel bacino idrografico.
6. Le riduzioni di cui al comma 4 si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 1994, ai provvedimenti di rilascio di nuove concessioni o di rinnovo e, relativamente alle concessioni in atto, dietro documentata istanza del titolare della concessione, con provvedimento dell'autorità concedente, emesso previo accertamento della sussistenza delle condizioni sopraspecificate.
7. Per gli usi indicati alla lettera g) dell'art. 1 del presente decreto legislativo il canone attualmente applicato è ridotto della metà.
8. Per gli usi irrigui il canone, come rideterminato ai sensi del comma 1, è ridotto della metà, qualora sia previsto l'obbligo di restituire le colature e i residui d'acqua.
9. A decorrere dalla data di applicazione dei nuovi importi dei canoni di concessione previsti dal presente articolo cessano gli effetti delle disposizioni di cui al testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175 e successive modifiche ed integrazioni che dispongono riduzioni della metà dei canoni qualora il concessionario si obblighi a restituire le colature o i residui d'acqua.] (1)
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(1) L'articolo è stato abrogato dall'art. 32 L. 05.01.1994, n. 36, abrogazione reiterata dall'art. 175 D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, con decorrenza dal 29.04.2006.
1. Gli importi dei canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua pubblici sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. Tali canoni, già fissati nella misura minima dall'art. 11 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito nella legge 1° dicembre 1981, n. 692 e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 1994, sono determinati, tenuto conto dell'andamento dei prezzi sul libero mercato, in misura non inferiore a:
a) lire 5700 a metro cubo per ghiaia o sabbia pronta;
b) lire 5200 a metro cubo per misto granulometrico di sabbia e ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio;
c) lire 5000 a metro cubo per misto di sabbia e limo argilloso.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalità per la verifica delle quantità e delle qualità estratte, anche mediante la previsione dell'obbligo di apposita documentazione dei materiali trasportati. I prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore a lire tre milioni. é fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.
1. La determinazione dell'importo dei canoni demaniali per le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi è effettuata sulla base dei seguenti criteri elencati secondo l'ordine di importanza:
a) estensione dell'area concessa;
b) uso per il quale è accordata la concessione;
c) valore, anche paesaggistico ed ambientale, dell'area oggetto della concessione e della zona interessata;
d) vantaggi conseguiti dal concessionario;
e) entità della servitù e delle limitazioni all'uso pubblico che ne derivano;
f) importanza e caratteri della concessione.
2. Gli importi dei canoni sono determinati con il decreto interministeriale di cui all'art. 13, che dovrà prevedere, a decorrere dal 1° gennaio 1994, una maggiorazione pari al 30 per cento sia di quelli applicati alle concessioni in atto alla predetta data, rideterminati in base ai criteri di cui al primo comma, sia di quelle assentite successivamente. La maggiorazione di cui al presente comma si applica anche agli importi minimi annui.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.