(GU n. 26 del 1-2-2012)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 20 gennaio 2012
Parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1977, n. 59»;
Visto l'art. 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modifiche e integrazioni, relativo alla gestione degli
pneumatici fuori uso;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 11 aprile 2011 n. 82, recante il
regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso, previsto dal
secondo comma del citato art. 228;
Visto l'art. 7 del predetto regolamento, relativo agli pneumatici
fuori uso derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita, ed in
particolare il comma 10, che prevede che i parametri tecnici per
l'individuazione delle diverse categorie di contributo da parte del
comitato di cui al comma 2 siano definiti con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Rilevato che, ai sensi del medesimo comma 10 dell'art. 7, il
contributo e' commisurato alla tipologia di pneumatici a cui si
riferisce;
Ritenuto opportuno, ai fini della definizione dei predetti
parametri tecnici e anche per agevolare il controllo circa l'entita'
dei contributi che saranno versati dai rivenditori di veicoli,
mettere in relazione le diverse tipologie di pneumatici da
assoggettare al contributo, di cui all'allegato E del citato decreto
n. 82 del 2011, con la classificazione dei veicoli di cui all'art. 47
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);
Decreta:
Art. 1
I parametri tecnici per l'individuazione, da parte del Comitato di
gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) provenienti dai veicoli
fuori uso, del contributo per la copertura e gestione degli
pneumatici dei veicoli a fine vita, sono i seguenti:
a) Valore medio tra il numero di veicoli immatricolati o, per i
veicoli non soggetti ad immatricolazione, venduti nell'anno solare
precedente a quello in cui si determina il contributo e la stima dei
veicoli che saranno immatricolati o venduti nell'anno nel quale si
determina il contributo per l'anno solare successivo, suddiviso per
ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla
tabella di cui all'art. 2. Le informazioni relative ai veicoli non
soggetti ad immatricolazione venduti sono fornite al Comitato di
gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle
Associazioni dei produttori dei veicoli;
b) Valore medio tra il numero di veicoli radiati per
demolizione o, per i veicoli non soggetti ad immatricolazione,
demoliti nell'anno solare precedente a quello in cui si determina il
contributo e la stima dei veicoli radiati nell'anno nel quale si
determina il contributo per l'anno solare successivo, suddiviso per
ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla
tabella di cui all'art. 2. Le informazioni relative ai veicoli non
soggetti ad immatricolazione demoliti sono fornite al Comitato di
gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle
Associazioni dei demolitori dei veicoli;
c) Numero medio di pneumatici installati per veicolo, per
ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla
tabella di cui all'art. 2.
Le informazioni necessarie per
l'individuazione di detto numero medio sono fornite al Comitato di
gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle
Associazioni dei produttori dei veicoli;
d) Peso medio pneumatico, per ciascuna tipologia di pneumatici
attribuibili ai veicoli in base alla tabella di cui all'art. 2.
Le
informazioni necessarie per l'individuazione del peso medio sono
fornite al Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli
fuori uso dalle Associazioni dei produttori dei veicoli;
e) Quantitativo di Pneumatici usati provenienti dalla
demolizione dei veicoli a fine vita venduti all'estero per il
riutilizzo nell'anno solare precedente a quello in cui si determina
il contributo. Le informazioni necessarie per l'individuazione di
detto quantitativo sono fornite al Comitato di gestione degli PFU
provenienti dai veicoli fuori uso dalle Associazioni dei demolitori
dei veicoli.
Art. 2
Le tipologie di pneumatici di cui all'allegato E del decreto
ministeriale n. 82 del 2011 sono correlati alle tipologie di veicoli
di cui all'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(codice della strada) secondo la seguente tabella:
Tipologie di pneumatici
allegato E Dm 82/2011 |
Pesi min-max (in
chilogrammi) |
Veicoli utilizzatori
classificati secondo le categorie di cui
all'articolo 47 Dlgs 285/1992 (Codice della strada) |
A |
A1 (2-8) |
Categorie L1, L2, L3, L4, L5, O1 |
B |
B1 (6-18) |
Categorie M1, M2, O2, N1 |
C |
C1 (20-40) C2 (41-70) |
Categorie M2, M3, N2, N3, O3, O4 |
D |
D0 (<4) D1 (4-20) D2 (21-40) D3 (41-70)
D4 (71-130) D5 (131-200) D6 (>200) |
Macchine agricole, macchine operatrici, macchine
industriali |
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2012
Il Ministro: Clini