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AREE TEMATICHE

 

(GU n. 26 del 1-2-2012)

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

DECRETO 20 gennaio 2012

 

Parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso.

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59»;

Visto l'art. 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, relativo alla gestione degli pneumatici fuori uso;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2011 n. 82, recante il regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso, previsto dal secondo comma del citato art. 228;
Visto l'art. 7 del predetto regolamento, relativo agli pneumatici fuori uso derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita, ed in particolare il comma 10, che prevede che i parametri tecnici per l'individuazione delle diverse categorie di contributo da parte del comitato di cui al comma 2 siano definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Rilevato che, ai sensi del medesimo comma 10 dell'art. 7, il contributo e' commisurato alla tipologia di pneumatici a cui si riferisce;
Ritenuto opportuno, ai fini della definizione dei predetti parametri tecnici e anche per agevolare il controllo circa l'entita' dei contributi che saranno versati dai rivenditori di veicoli, mettere in relazione le diverse tipologie di pneumatici da assoggettare al contributo, di cui all'allegato E del citato decreto n. 82 del 2011, con la classificazione dei veicoli di cui all'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada);

Decreta:



Art. 1


I parametri tecnici per l'individuazione, da parte del Comitato di gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) provenienti dai veicoli fuori uso, del contributo per la copertura e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita, sono i seguenti:

a) Valore medio tra il numero di veicoli immatricolati o, per i veicoli non soggetti ad immatricolazione, venduti nell'anno solare precedente a quello in cui si determina il contributo e la stima dei veicoli che saranno immatricolati o venduti nell'anno nel quale si determina il contributo per l'anno solare successivo, suddiviso per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella di cui all'art. 2. Le informazioni relative ai veicoli non soggetti ad immatricolazione venduti sono fornite al Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle Associazioni dei produttori dei veicoli;
b) Valore medio tra il numero di veicoli radiati per demolizione o, per i veicoli non soggetti ad immatricolazione, demoliti nell'anno solare precedente a quello in cui si determina il contributo e la stima dei veicoli radiati nell'anno nel quale si determina il contributo per l'anno solare successivo, suddiviso per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella di cui all'art. 2. Le informazioni relative ai veicoli non soggetti ad immatricolazione demoliti sono fornite al Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle Associazioni dei demolitori dei veicoli;
c) Numero medio di pneumatici installati per veicolo, per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella di cui all'art. 2.

Le informazioni necessarie per l'individuazione di detto numero medio sono fornite al Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle Associazioni dei produttori dei veicoli; d) Peso medio pneumatico, per ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla tabella di cui all'art. 2.

Le informazioni necessarie per l'individuazione del peso medio sono fornite al Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle Associazioni dei produttori dei veicoli; e) Quantitativo di Pneumatici usati provenienti dalla demolizione dei veicoli a fine vita venduti all'estero per il riutilizzo nell'anno solare precedente a quello in cui si determina il contributo. Le informazioni necessarie per l'individuazione di detto quantitativo sono fornite al Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori uso dalle Associazioni dei demolitori dei veicoli.

Art. 2


Le tipologie di pneumatici di cui all'allegato E del decreto ministeriale n. 82 del 2011 sono correlati alle tipologie di veicoli di cui all'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) secondo la seguente tabella:

Tipologie di pneumatici allegato E Dm 82/2011 Pesi min-max
(in chilogrammi)
Veicoli utilizzatori classificati secondo le categorie di cui all'articolo 47 Dlgs 285/1992 (Codice della strada)
A A1 (2-8) Categorie L1, L2, L3, L4, L5, O1
B B1 (6-18) Categorie M1, M2, O2, N1
C C1 (20-40)
C2 (41-70)
Categorie M2, M3, N2, N3, O3, O4
D D0 (<4)
D1 (4-20)
D2 (21-40)
D3 (41-70)
D4 (71-130)
D5 (131-200)
D6 (>200)
Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2012

Il Ministro: Clini

 
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