Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1991, n. 84
Decreto Ministeriale 26 marzo 1991
Norme tecniche di prima attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183.
Il Ministro della sanità:
Visto l'art. 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;
Decreta:
1. I controlli sanitari ed interni sulle acque destinate al consumo umano debbono conseguire una o più delle finalità riportate nell'allegato I al presente decreto, del quale fa parte integrante.
2. L'unità sanitaria locale ed il presidio e servizio multizonale di prevenzione di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ciascuno per quanto di propria competenza, svolgono i controlli di cui al comma 1 secondo quanto riportato negli allegati II, III e IV al presente decreto, del quale fanno parte integrante.
3. I soggetti gestori ed il personale addetto agli impianti di acquedotto debbono attenersi, nello svolgimento delle attività di controllo dei servizi essenziali del ciclo dell'acqua, alle prescrizioni riportate nell'allegato V al presente decreto, del quale fa parte integrante.
4. Le regioni, se del caso, elaborano programmi integrativi per la vigilanza ed il controllo delle acque destinate al consumo umano finalizzati a salvaguardarne ed a promuoverne la qualità;
1. Per i fini di cui all'art. 1, i soggetti gestori di impianti di acquedotto, su conformi direttive delle autorità regionali da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, redigono e trasmettono alle unità sanitarie locali, ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessati da mappatura delle opere di attingimento, di trasporto, di raccolta, di trattamento e di distribuzione, fino ai rami terminali della rete, dell'acqua fornita all'utenza.
2. Le operazioni di redazione e di trasmissione della mappatura di cui al comma 1 sono completate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Su conformi direttive indicate in apposito provvedimento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni elaborano la documentazione di cui al comma 1, la trasmettono al Ministero della sanità e tempestivamente la aggiornano. Dette elaborazioni e/o aggiornamenti avvengono di concerto con le altre regioni interessate allorché si tratti di impianti di acquedotto di interesse interregionale.
1. Nell'ambito dello svolgimento dei controlli sanitari le unità sanitarie locali - servizio igiene pubblica o servizio similare - anche sulla base delle risultanze analitiche e delle valutazioni eventualmente fornite dai presidi e servizi multizonali:
a) emettono il giudizio di qualità e di idoneità d'uso sulle acque destinate al consumo umano di cui al successivo art. 4;
b) verificano la conformità delle risultanze dell'esame ispettivo e dei dati analitici acquisiti e/o rilevati alle prescrizioni della normativa di settore ed altresì segnalano, con carattere d'urgenza, a seconda dei casi, al comune e/o alla regione e/o ai soggetti gestori di impianto d'acquedotto le eventuali difformità riscontrate;
c) propongono l'adozione, da parte del comune e/o della regione e/o dei soggetti gestori dell'impianto d'acquedotto, degli atti necessari a salvaguardare e/o a promuovere la qualità delle risorse idriche e dell'acqua condottata ovvero propongono l'adozione dei provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti di cui al successivo art. 5;
d) trasmettono periodicamente, anche in forma sintetica, le risultanze dell'esame ispettivo e dei dati analitici acquisiti e/o rilevati al comune, alla regione ed ai soggetti gestori di impianto d'acquedotto.
2. Nell'ambito dello svolgimento dei controlli sanitari i presidi e servizi multizonali di prevenzione:
a) verificano la conformità delle risultanze dei controlli analitici effettuati alle prescrizioni della normativa di settore, trasmettono tempestivamente i dati rilevati all'unità sanitaria locale e segnalano, con carattere d'urgenza, all'unità sanitaria locale, al comune, alla regione ed ai soggetti gestori dell'impianto d'acquedotto eventuali difformità riscontrate.
1. Il giudizio di qualità sull'acqua destinata al consumo umano, fondato sulle risultanze dell'esame ispettivo e dei controlli analitici, è emesso seguendo le indicazioni ed i criteri esposti nell'allegato VI al presente decreto, del quale fa parte integrante.
2. L'uso delle acque destinate al consumo umano è subordinato al giudizio di cui sopra.
3. Per le acque già in distribuzione alla data di emanazione del presente decreto il giudizio di idoneità d'uso si intende acquisito, sempreché risultino conformi alla normativa, gli ultimi controlli analitici ed ispettivi effettuati su tali acque.
1. Qualora sia richiesto da esigenze di tutela della salute degli utenti della risorsa idrica, il sindaco adotta i provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti proposti dall'unità sanitaria locale che ha effettuato e/o verificato i controlli igienico-sanitari.
2. In caso di inerzia degli enti locali ovvero qualora l'esigenza di tutela della salute degli utenti della risorsa idrica coinvolga, per una medesima causa, più comuni, il presidente della giunta regionale adotta i provvedimenti cautelativi, contingibili ed urgenti proposti dall'autorità sanitaria che ha effettuato e/o verificato i controlli igienico-sanitari.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, qualora riguardino un approvvigionamento idrico pari almeno a 1000 metri cubi al giorno oppure una popolazione pari almeno a 5000 abitanti, sono portati a conoscenza del Ministero della sanità entro trenta giorni dalla loro adozione.
4. Contestualmente all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, le regioni, i comuni ed i soggetti gestori di impianto d'acquedotto adottano, ciascuno per quanto di propria competenza, gli atti necessari a salvaguardare e/o a promuovere la qualità delle risorse idriche e dell'acqua condottata.
1. Nell'ambito della previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico d'emergenza, le regioni affidano, ove possibile, l'attuazione e la gestione del relativo servizio ad enti pubblici gestori di impianti di acquedotto particolarmente qualificati con provvedimenti che sono portati a conoscenza del Ministero della sanità entro trenta giorni dalla loro adozione.
2. Fa parte integrante del provvedimento regionale di affidamento di cui al comma 1 un dettagliato rapporto tecnico concernente le strutture e gli interventi d'emergenza predisposti.
1. Le regioni trasmettono al Ministero della sanità entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione sullo stato di applicazione delle disposizioni di settore concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano, sulle problematiche d'ordine igienico-sanitario ed ambientale riscontrate od ipotizzabili a breve, medio e lungo periodo, sulle eventuali carenze emerse e sui rimedi proponibili per eliminarle.
1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali definite dalla vigente legislazione, le funzioni ispettive per la vigilanza sull'applicazione del presente decreto possono essere svolte da ispettori nominati con apposito decreto del Ministro della sanità. Detti ispettori possono accedere ad ogni impianto e/o sede di attività di cui al presente decreto e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni. Essi sono muniti di documento di riconoscimento rilasciato dall'autorità che li ha nominati e sono ufficiali di polizia giudiziaria per l'espletamento delle funzioni loro attribuite.
2. Per l'applicazione del presente decreto le regioni possono disporre ispezioni nell'ambito delle proprie competenze avvalendosi di proprio personale. (1)
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(1) La Corte costituzionale ha dichiarato che "non spetta al Ministro della Sanità dettare la disciplina della attività di vigilanza, che esula dalla competenza tecnica a lui attribuita" ed ha pertanto annullato l'art. 8, D.M. 26.03.1991. (C. cost. 19.12. - 30.12.1991, n. 507 sentenza, G.U. 08.01.1992, n. 2).
1. Al fine di un migliore esame di tutta la problematica concernente le acque destinate al consumo umano, è costituito un comitato permanente di studio, presieduto dal direttore generale dei servizi d'igiene pubblica del Ministero della sanità e composto:
da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
da un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
da due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali coordina anche le attività di segreteria del comitato;
da un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;
da un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento degli affari regionali e problemi istituzionali;
da cinque esperti designati dalle regioni; dai presidenti delle sezioni del Consiglio superiore di sanità competenti in materia;
da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
da due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità.
2. Il comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno. Il comitato articola di norma i propri lavori in sottocommissioni di studio tecnico-scientifiche e può avvalersi del contributo di esperti esterni.
3. Il comitato è rinnovato ogni tre anni.
1. I compiti affidati alle regioni dal presente decreto si intendono conferiti, per il Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e di Bolzano.
L'emissione di un giudizio sulla qualità di un'acqua deve sempre basarsi su una ponderata valutazione dell'insieme dei dati analitici relativi ai parametri organolettici, fisici, chimici, chimico-fisici e microbiologici opportunamente integrati dalle risultanze dell'esame ispettivo. Esame ispettivo ed analisi di laboratorio devono infatti raggiungere, nel loro complesso, una o più delle seguenti finalità:
A) Controllo delle caratteristiche igieniche dell'acqua alla captazione in modo da accertare:
1) se siano tali da consentirne l'utilizzazione a scopo potabile senza alcun trattamento, oppure
2) se siano tali da consentirne l'utilizzazione a scopo potabile dopo idoneo trattamento, oppure ancora
3) se siano tali da non consentirne l'utilizzazione a scopo potabile, con ragionevole margine di sicurezza ed economicità, anche dopo il trattamento.
B) Controllo dell'efficacia dell'eventuale trattamento effettuato.
C) Controllo della sicurezza igienica delle opere idraulico-ingegneristiche, a partire dall'impianto di captazione fino ai rami terminali della rete di distribuzione.
D) Evidenziazione di potenziali pericoli di contaminazione della risorsa idrica o dell'acqua avviata alla distribuzione.
Le modalità con le quali gli esami analitici ed ispettivo concretizzano i menzionati obiettivi sono esposte diffusamente nei successivi capitoli. Dal momento, comunque, che l'acqua destinata all'uso potabile è un bene naturale del quale non si ha una disponibilità ambientale illimitata ed il cui rinnovo non avviene con facilità, si sottolinea preliminarmente come la difesa della normale facies delle risorse idriche e dell'acqua condottata debba rappresentare uno dei cardini delle attività di controllo e vada condotta tenendo presenti i consueti elementi di giudizio. In questo stesso senso attenzione adeguata va posta anche agli approvvigionamenti privati, per i quali valgono le considerazioni appena accennate ma sui quali occorre disporre, addebitandone la relativa spesa ai proprietari, adeguati controlli al fine, tra l'altro, di verificare che non siano essi stessi fonti di inquinamento più diffuso (ad esempio, con opere di captazione di pozzi che permettono il trascinamento di contaminanti in falda).
1) Preliminari sulla raccolta dei dati circa gli approvvigionamenti idrici.
A cura dei gestori degli impianti d'acquedotto sia pubblici che privati, si provvede, su conformi direttive delle autorità regionali, al censimento, alla registrazione, alla ubicazione su una planimetria a scala 1:25.000 ed al costante aggiornamento di tutte le fonti utilizzate per l'approvvigionamento idrico e dei relativi impianti di acquedotto. Detti elaborati debbono essere corredati almeno:
a) della documentazione in merito al processo autorizzativo e/o alla concessione allo sfruttamento della risorsa idrica;
b) della planimetria in scala 1:2000 con l'ubicazione della risorsa idrica attinta e delle relative aree di salvaguardia ed altresì della stratigrafia del terreno interessato;
c) di una relazione tecnica in merito alle caratteristiche costruttive ed alla cronologia di realizzazione dell'impianto di acquedotto, alla sua portata media annua ed al numero di utenti serviti.
Copia della documentazione in questione è trasmessa dai gestori degli impianti d'acquedotto al comune, alla regione, all'unità sanitaria locale ed al Presidio e servizio multizonale di prevenzione.
2) Controllo delle caratteristiche dell'impianto di attingimento.
Fermo restando che le opere di captazione devono essere conformi in sede di progettazione, costruzione ed esercizio a quanto previsto dalla vigente normativa di settore, le unità sanitarie locali, in collaborazione con i competenti uffici tecnici comunali coadiuvati, se del caso, dai gestori dell'impianto d'acquedotto, devono assicurare i controlli periodici di congruità di seguito elencati.
A) Pozzi.
1) Occorre verificare che i pozzi impiegati per l'approvvigionamento
idrico offrano le necessarie garanzie igieniche di protezione delle
falde attraversate.
2) Occorre verificare che la parte superficiale del pozzo sia contenuta
in una apposita cabina in uso esclusivo, accessibile al solo personale
addetto, che potrà essere interrata, seminterrata o preferibilmente
sopra suolo in relazione alle possibilità tecniche.
Tale cabina deve comunque avere dimensioni tali da consentire l'agevole
accesso e libertà di movimento agli operatori addetti alla manutenzione,
essere sufficientemente aerata nonché dotata di caratteristiche ed
attrezzature tali da restare sempre esente da ristagni d'acqua sul
pavimento e da infiltrazioni d'acqua delle pareti e dalla copertura; le
aperture, infine, devono essere protette con reti a maglia fine.
3) Occorre verificare che la testata del pozzo sia provvista, ove
possibile, di una chiusura, dotata di foro munito di un tappo filettato,
atta alla introduzione di una sondina per l'effettuazione della misura
di livello e per il prelievo diretto di campioni.
4) I controlli devono comprendere, oltre a quanto detto, anche la
verifica di accessi, porte, serrature, stato dei manufatti, organi di
manovra e tubazioni.
B) Sorgenti.
1) Occorre verificare che l'opera di captazione raggiunga la scaturigine
geologica della risorsa idrica e comunque sia realizzata in modo da
evitare infiltrazioni di acque superficiali.
2) Occorre verificare che i manufatti di presa, accessibili per le
dovute ispezioni, siano realizzati in calcestruzzo con caratteristiche
di buona impermeabilità che eventuali additivi ad esso aggiunti non
vengano rilasciati o comunque provochino effetti nocivi.
3) Occorre verificare che l'opera di presa, come di norma, comprenda,
oltre alla vasca di calma e di sedimentazione, anche la vasca di
partenza nella quale l'acqua captata deve arrivare attraverso uno
stramazzo che permetta la misura di portata. La vasca di partenza deve
essere dotata di:
- uno scarico di fondo, realizzato in modo da non permettere
infiltrazioni dall'esterno, per consentire lavaggi con idoneo
disinfettante occorrenti sia prima di utilizzare la vasca che durante la
manutenzione in corso d'esercizio;
- uno sfioratore per allontanare le acque eccedenti durante i periodi di
morbida o di piena della sorgente, collegato allo scarico; un tubo di
partenza posto ad un livello di almeno m 1,00 sotto lo stramazzo di
arrivo e di almeno m 0,30-0,50 più in alto della platea di fondo;
- una rientrata d'aria posta sul tubo di partenza.
4) I controlli devono comprendere, oltre a quanto detto, anche la
verifica di accessi, porte, serrature, stato di manufatti, dispositivi
di aerazione, organi di manovra e tubazioni.
C) Laghi naturali e bacini artificiali.
Occorre verificare che l'opera di presa sia disposta a distanza dal
fondo tale da evitare apprezzabili azioni di richiamo di torridità o
vegetazione ed a distanza dalla superficie tale che, anche nelle
condizioni di massimo svaso, si abbiano limitate escursioni delle
caratteristiche termiche e biologiche ed altresì che essa sia ubicata in
modo da risentire il meno possibile dell'influenza degli scarichi,
tenuto conto del gioco delle correnti. É buona norma che l'opera di
presa sia provvista di luci, regolabili a quota diversa.
D) Corsi d'acqua.
Occorre verificare che l'ubicazione dell'opera di presa tenga conto del
regime idrologico del corso d'acqua nei vari periodi dell'anno, della
stabilità della sua sezione e soprattutto della presenza di insediamenti
e del recapito finale dei relativi scarichi. L'opera di presa, infatti,
deve essere ubicata a monte di insediamenti e di scarichi importanti e,
ove ciò non sia realizzabile, alla maggiore distanza possibile.
3) Controllo degli impianti di trasporto, raccolta e distribuzione.
Gli impianti di trasporto, raccolta e distribuzione devono essere conformi in sede di progettazione, costruzione ed esercizio a quanto previsto dalla vigente normativa di settore.
A) Opere di trasporto.
Premesso che per opera di trasporto si intende la canalizzazione per il
trasporto delle risorsa idrica dall'opera di presa al serbatorio di
accumulo ovvero all'impianto di potabilizzazione, le unità sanitarie
locali, in collaborazione con i competenti uffici tecnici comunali
coadiuvati, se del caso, dai gestori dell'impianto d'acquedotto, devono
assicurare i controlli periodici di congruità di seguito elencati:
1) occorre verificare le interazioni tra insediamenti esistenti e la
condotta e che, in relazione all'importanza dell'impianto, al tipo delle
condutture ed alle caratteristiche dei terreni attraversati, siano
definiti eventuali provvedimenti amministrativi atti a preservare la
qualità dell'acqua trasportata. Tali provvedimenti potranno riguardare
la definizione di una apposita fascia di protezione della condotta da
assoggettare a limitazioni d'uso, tra le quali il divieto di
edificazione, di piantagioni arboree, di deposito o spandimento di
materie che possano essere fonti di inquinamento;
2) occorre verificare se le condutture siano in pressione o a superficie
libera e che la qualità dell'acqua trasportata sia preservata comunque;
3) occorre verificare la stabilità dei terreni attraversati, ponendo
particolare attenzione alle zone soggette a movimenti franosi;
4) occorre verificare il materiale di costruzione della condotta e, nel
caso di materiale ferroso, occorre altresì accertarsi del suo grado di
protezione dalla corrosione;
5) occorre verificare che i punti di massimo relativo e di minimo
relativo del profilo longitudinale della condotta siano rispettivamente
dotati di apparecchiature di sfiato e di scarico.
Queste, come qualsiasi altra apparecchiatura o pezzo speciale o
giunzione a flangia, debbono essere collocate all'interno di pozzetti
ispezionabili. In particolare per gli scarichi si dovrà verificare
l'esistenza di chiusure idrauliche con sifone ed altro mezzo fisico di
separazione (quale una reticella metallica) atto ad evitare l'ingresso
di animali;
6) occorre verificare che laddove ci siano interferenze con la rete
fognaria, la quota della generatrice inferiore dell'acquedotto sia
possibilmente superiore a quella della generatrice superiore della
fognatura; in ogni caso occorre verificare che nell'evenienza di incroci
tra la conduttura dell'acquedotto e la conduttura della fogna entrambe
siano contenute in distinti manufatti, a tenuta ed ispezionabili, di
idonea lunghezza.
B) Serbatoi.
Premesso che per serbatoi si intendono gli impianti di raccolta delle
acque captate, le unità sanitarie locali, in collaborazione con i
competenti uffici tecnici comunali coadiuvati, se del caso, dai gestori
dell'impianto d'acquedotto, devono assicurare i periodici controlli di
congruità di seguito elencati:
1) occorre verificare, nel caso di serbatoi interrati, che sia stabilita
al loro esterno un'area di rispetto sulla quale siano imposte
limitazioni d'uso e che all'intorno del serbatoio siano previste opere
per l'allontanamento delle acque meteoriche, di scorrimento superficiale
e di falda;
2) occorre verificare che l'arrivo dell'acqua sia posto dalla parte
opposta al punto di partenza ovvero che siano inseriti opportuni setti,
all'interno della vasca, in modo da favorire il ricambio dell'acqua
immagazzinata;
3) occorre verificare che ogni vasca sia dotata di scarico di fondo e di
scarico di superficie;
4) occorre verificare che le operazioni di ordinaria manutenzione, di
lavaggio e di disinfezione siano effettuate periodicamente e che
all'uopo il fondo della vasca abbia una opportuna pendenza per
consentire un agevole smaltimento delle acque di lavaggio;
5) occorre verificare che le acque di scarico e di sfioro confluiscano
in appositi pozzetti muniti di chiusura idraulica e di altro dispositivo
di separazione atto ad impedire l'ingresso di animali;
6) occorre verificare che la presa d'uscita sia munita di apposita
succhieruola e sia situata ad un'altezza dal fondo tale da non
richiamare eventuali materiali sedimentati;
7) occorre verificare che i dispositivi di aerazione si aprano verso le
camere di manovra e che siano idonei ad impedire il passaggio di polveri
e di microrganismi viventi;
8) occorre verificare che le vasche non siano fornite di luci aperte
direttamente all'esterno e che al di sopra di esse non siano applicate
aperture;
9) occorre verificare che le coperture dei serbatoi siano
impermeabilizzate e dotate di sistemi di smaltimento delle acque
meteoriche;
10) occorre verificare che sia previsto un idoneo sistema di misura
dell'acqua in arrivo e dell'acqua in partenza;
11) occorre verificare che tutte le apparecchiature siano alloggiate in
apposita camera di manovra opportunamente separata dalle vasche;
12) occorre verificare che siano messi in atto idonei sistemi di
coibentazione delle pareti e della copertura;
13) occorre verificare che il materiale con cui è realizzato il
serbatoio e che è a contatto con l'acqua sia tale da non modificare la
qualità dell'acqua immagazzinata;
C) Reti di distribuzione.
Premesso che per rete di distribuzione si intende il complesso delle
canalizzazioni, site a valle delle opere di adduzione e dei serbatoi,
che mettono a disposizione degli utenti acqua potabile e che per esse
valgono le medesime raccomandazioni fatte per le opere di trasporto alla
precedente lettera A) di questo stesso paragrafo 3) e tenuto altresì
conto che dette reti sono sempre in pressione e che i rubinetti di
erogazione fungono anche da sfiato, le unità sanitarie locali, in
collaborazione con i competenti uffici tecnici comunali coadiuvati, se
del caso, dai gestori dell'impianto d'acquedotto, devono assicurare i
periodici controlli di congruità di seguito elencati:
1) occorre verificare che sia assicurata nei limiti del possibile una
sufficiente portata d'acqua pro-capite in modo da evitare che si operino
sistematiche interruzioni dell'erogazione;
2) occorre verificare che in ciascun punto della rete la quota
piezometrica sia adeguatamente superiore alla quota del terreno anche
nelle condizioni più gravose;
3) occorre verificare che gli scarichi delle condotte della rete di
distribuzione non siano messi in comunicazione diretta con le fognature
e che invece avvengano attraverso apposito pozzetto provvisto di
intercettatore idraulico e che infine lo sbocco della condotta di
scarico sia convenientemente al di sopra del livello massimo del
pozzetto stesso;
4) occorre verificare che, nel caso in cui sia impiegata una doppia rete
di distribuzione, una ad uso potabile e l'altra per altri usi, sia
impedita la loro connessione e che le rispettive tubazioni siano ben
distinte tra loro e facilmente individuabili.
4) Ricerca di nuove fonti di approvvigionamento idrico.
Allorché si intende attuare la ricerca e lo sfruttamento di nuove risorse per l'approvvigionamento idrico sono necessarie l'autorizzazione alla ricerca e captazione e/o la concessione alla derivazione.
A tal fine è necessaria, a cura del richiedente, la presentazione di un progetto di ricerca corredato di uno studio idrogeologico completo dell'area interessata e di una relazione tecnica contenente, tra l'altro, le caratteristiche dell'impianto di captazione e delle opere di presa ed i dati relativi alla portata che si intende utilizzare ed agli usi. In particolare, nello studio idrogeologico vanno approfondite le caratteristiche delle diverse fonti che si intendono utilizzare, sia in relazione al loro utilizzo che alle conseguenze che dall'utilizzo possono derivare:
1) nel caso di sorgenti, nella valutazione della portata da captare va tenuto presente che, trattandosi di sottrazione all'origine del corpo idrico, il quale può essere privo o carente di acqua in alcuni periodi dell'anno, si può verificare una riduzione delle capacità di diluizione ed autodepurazione. Pertanto occorre assicurare un deflusso naturale nel corpo idrico comunque compatibile con il mantenimento delle esigenze ecologiche dello stesso e con gli altri usi in atto o previsti;
2) se il prelievo è da falda, bisogna valutare il regime ed il movimento naturale della falda, il suo equilibrio con le falde attigue, nonchè la stabilità dei livelli piezometrici ed i possibili rischi derivanti da eventuali depressioni e depauperamenti provocati dalla nuova captazione con richiamo di acque non desiderabili;
3) se il prelievo è da acque superficiali, va accertata la presenza di insediamenti sia a monte che a valle, l'ubicazione e la qualità dei relativi scarichi ed il regime idrogeologico nel tratto di presa;
4) più in generale, infine, vanno evidenziate eventuali fonti di inquinamento attuali o potenziali e pertanto va con precisione relazionato sugli insediamenti che, anche al di fuori delle zone di rispetto, possono influenzare la qualità dell'acqua che si intende utilizzare.
Sempre ai fini del rilascio dell'autorizzazione e/o della concessione è necessario acquisire in merito il parere della competente unità sanitaria locale emesso dopo aver compiuto le indagini e gli approfondimenti previsti dal presente e dal successivo allegato.
Il controllo analitico di un'acqua per uso potabile, e quindi la sorveglianza sulle sue caratteristiche qualitative dal punto di captazione ai rami terminali della rete di distribuzione, ha come scopo fondamentale la tutela della salute pubblica. Per questo motivo tutti gli esami di laboratorio devono essere eseguiti con la frequenza dovuta, tenuto conto che, ai fini della sorveglianza routinaria dei requisiti di qualità delle acque, un elevato numero di controlli, anche se mirato solo ad alcuni parametri per campione, spesso ha molto più significato dell'esecuzione di pochi controlli volti al rilevamento di numerosi parametri per ogni campione. Per il medesimo motivo le indagini fisiche, chimiche e fisico-chimiche devono essere indirizzate a rilevare, oltre ai costituenti normali, l'eventuale presenza di sostanze o composti tossici e/o nocivi e di altre sostanze o composti che, al di là di certe concentrazioni, possono dar luogo ad inconvenienti e con analoga finalità si deve procedere all'esame microbiologico, che deve essere sempre eseguito in stretto collegamento con gli altri esami.
Le risultanze delle indagini analitiche effettuate e dell'esame ispettivo, evidenziando eventuali variazioni delle caratteristiche delle acque nel corso del tempo, in relazione alla loro specifica fisionomia ed alla situazione idrogeologica nonché in relazione a possibili interferenze connesse con sversamenti industriali e/o urbani nelle diverse condizioni di portata e piovosità, sono di fondamentale importanza per prevenire il degrado e tutelare la qualità delle acque.
1) Modalità di prelievo conservazione e trasporto dei campioni.
I campioni devono essere prelevati, conservati e trasportati in modo da evitare alterazioni che possano influenzare significativamente i risultati delle analisi.
A) Parametri organolettici, chimico-fisici, indesiderabili e
tossici.
I prelievi devono essere effettuati in contenitori puliti e
sufficientemente risciacquati con lo stesso tipo di acqua da prelevare.
Fatte salve le determinazioni da eseguirsi in loco, il volume totale del
campione deve essere sufficiente all'esecuzione delle analisi.
I campioni prelevati devono essere trasportati in idonei contenitori e
conservati, di norma, a 4 °C.
Per la determinazione dei vari parametri occorre rispettare le
particolari modalità tecnico-operative prescritte nell'allegato III al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
B) Parametri microbiologici.
I prelievi devono essere effettuati in contenitori sterili. Qualora le
acque in esame contengano cloro residuo, le bottiglie di prelievo
dovranno contenere una soluzione al 10% di sodio tiosolfato (nella
quantità di ml 0,1 per ogni 100 ml di capacità della bottiglia) aggiunto
prima della sterilizzazione.
Il volume totale del campione deve essere sufficiente all'esecuzione
delle analisi.
I campioni, prelevati secondo le usuali cautele di asepsi, devono essere
trasportati in idonei contenitori frigoriferi (4-10 °C) al riparo dalla
luce e, nel più breve tempo possibile (e comunque entro e non oltre le
24 ore dal prelievo), essere sottoposti ad esame.
Per la determinazione dei vari parametri occorre rispettare le
particolari modalità tecnico-operative prescritte nell'allegato III al
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
2) Tipi di controllo ed indagini analitiche.
Le unità sanitarie locali debbono disporre una diversificazione degli accertamenti analitici, sia per quanto riguarda la mappatura dei punti di prelievo, sia per quanto riguarda la frequenza dei campionamenti, sia per quanto concerne i parametri da rilevare, in relazione alle diverse finalità che il controllo si propone.
A) Controllo delle caratteristiche di qualità dell'acqua alla
captazione.
a) Indagini preliminari su acque di nuova utilizzazione.
Anche allo scopo di avere elementi informativi sulla necessità o
meno di un trattamento di potabilizzazione e/o di disinfezione nonché
sulla sua tipologia, è sempre necessario effettuare almeno per la durata
di un anno una serie di analisi atte a definire la fisionomia
dettagliata dell'acqua e le sue variazioni legate sia alle diverse
condizioni di precipitazioni meteoriche che alle eventuali interferenze
con insediamenti agricolo-zootecnici od industriali od urbani.
1) Prima di utilizzare a scopo potabile un'acqua dolce di origine
sotterranea è necessario praticare una serie di analisi completeonde
evidenziarne dettagliatamente le caratteristiche. (1)
Tale analisi completa va eseguita per lo meno su un campione prelevato
ogni stagione ed altresì deve essere accompagnata, nel corso dell'anno,
dalla rilevazione analitica dei parametri indicati nelle colonne
"controllo minimo", "controllo normale" e "controllo periodico" della
tabella A dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236 con una frequenza minima di ulteriori quattro
campionamenti uniformemente distribuiti nel tempo.
É comunque indispensabile che i campioni prelevati (da sorgenti, da
pozzi trivellati o a scavo, da cisterne, ecc.) siano rappresentativi
della qualità dell'acqua in esame e non vengano contaminati
dall'esterno.
2) Prima di utilizzare a scopo potabile un'acqua dolce di origine
superficiale è necessario che tale risorsa idrica sia sottoposta ad un
approfondito studio. Anche ai fini di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, l'ubicazione delle
stazioni di prelievo e la frequenza minima annuale dei campionamenti e
delle analisi sono quelle fissate rispettivamente, dagli articoli 3 e 5
(commi 1, 2, 3 e 4) del decreto del Ministro della sanità del 15
febbraio 1983. I parametri da esaminare nonché i relativi metodi di
misura sono riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale
citato.
b) Indagini su acque in corso di utilizzazione.
1) Se è in corso di utilizzazione a scopo potabile un'acqua di origine
sotterranea, è necessario controllarne nel tempo le caratteristiche.
Allo scopo, è necessario praticare ogni anno una o più serie di analisi
approfondite, da fissare in relazione alla diversa tipologia dell'acqua,
alla possibile influenza di insediamenti ed attività civili o produttive
nonché in relazione all'andamento storico degli esami analitici ed
ispettivi effettuati, in modo da avere un'immagine rappresentativa della
qualità dell'acqua in esame nonché delle sue eventuali variazioni.
2) Allorché sono utilizzate a scopo potabile acque di origine
superficiale vigono le disposizioni di cui alla precedente lettera a),
punto 2) del presente sottoparagrafo A).
B) Controllo dal trattamento effettuato.
Vanno controllati con opportuna frequenza temporale tutti quei parametri
che sono rappresentativi ai fini del rilevamento del trattamento di
potabilizzazione e/o disinfezione.
Se l'acqua è trattata con cloro, inoltre, occorre determinare,
possibilmente sul posto, il cloro attivo residuo effettuando il prelievo
nei punti terminali della rete di distribuzione e verificando che la
concentrazione del cloro residuo attivo nei punti suddetti si aggiri
intorno a 0,2 mg/l. Nel caso la clorazione venga effettuata per puro
scopo precauzionale la concentrazione del cloro residuo potrà anche
essere inferiore al predetto valore.
Qualora nell'eventuale trattamento di potabilizzazione delle acque
venissero utilizzati flocculanti e coadiuvanti di flocculazione, e in
tutti i casi in cui siano utilizzate sostanze e prodotti tendenti a
migliorarne le caratteristiche igieniche (quali polifosfati, ozono, sali
metallici etc.), se non vi è normativa specifica, è necessario accertare
il grado di purezza e l'innocuità alle concentrazioni residue delle
sostanze o prodotti utilizzati.
Infine è da tenere presente che l'impiego di additivi o di inibitori di
incrostazione delle acque fluenti può portare alla disincrostazione
delle condotte stesse con tutte le conseguenze che possono derivare per
eventuali fenomeni di corrosione a carico delle tubature.
C) Controllo dell'acqua in distribuzione.
Negli allegati I, II e III al decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236 sono riportati, rispettivamente, i requisiti minimi
di qualità delle acque destinate al consumo umano, i modelli e le
frequenze minime annuali delle analisi, nonché i metodi di analisi per i
vari parametri presi in considerazione. L'osservanza delle usuali
modalità di prelievo, trasporto e conservazione dei campioni, ricordate
nel paragrafo 1) del presente allegato nonché la rispondenza dei
controlli effettuati a quanto riportato nei predetti allegati al decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 garantiscono
all'utente, in condizioni di perfetta efficienza della rete idrica, la
potabilità dell'acqua quando i campioni esaminati siano stati prelevati
nel punto di immissione dell'acqua nella rete di distribuzione ovvero in
uno o più punti rappresentativi.
3) Casi particolari.
1) Qualora sia richiesto dalle caratteristiche idrogeologiche del bacino di alimentazione delle acque o da interferenze di scarichi agricolo-zootecnici od industriali od urbani con la risorsa idrica, è sempre indispensabile controllare la presenza nell'acqua di composti, sostanze, o microrganismi, normalmente assenti, che possano rappresentare un fattore di rischio per la popolazione; in tale ipotesi occorre procedere ad indagini mirate, allargando, con la frequenza di campionamento dovuta, il ventaglio delle indagini anche a parametri non compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
2) In particolare, variazioni sensibili di alcuni parametri (quali, ad esempio, colonie sviluppantesi su agar, conducibilità elettrica, ammoniaca, nitriti, nitrati, sostanze organiche, fosfati, ecc.) debbono richiamare l'attenzione circa la possibilità di inquinamento delle acque esaminate. Indagini mirate sono allora necessarie, soprattutto quando sia accertato da esami precedenti che la concentrazione nell'acqua di fattori pericolosi rischia di avvicinarsi al limite di accettabilità o quando si verifichino circostanze particolari che possono interessare in qualche modo le acque.
3) Nel caso di acque sottoposte a trattamento di disinfezione (fermo restando quanto disposto dalle note (1) e (3) alla tabella B dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236) occorre disporre, soprattutto per le utenze numericamente più limitate, un incremento della frequenza del controllo dei parametri microbiologici e del parametro relativo al disinfettante usato.
4) Poiché è necessario tenere sotto controllo lo stato della rete di trasporto e di distribuzione delle acque, è indispensabile effettuare periodicamente, in punti significativi e comunque anche nei punti terminali della rete, opportune verifiche dei parametri fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici che, in funzione della situazione locale, sono in grado di evidenziare eventuali deficienze della rete.
5) Nel caso in cui qualche esame analitico evidenziasse, durante la sorveglianza in rete, eventuali indici di inquinamento, i prelievi debbono eseguirsi oltre che in punti significativi della rete anche all'entrata ed all'uscita dell'eventuale serbatoio di raccolta. Ciò mette in condizione di rilevare, almeno approssimativamente, il punto ed il tratto di rete in cui compare l'indice di inquinamento più elevato e quindi di avere opportune indicazioni sul punto dove si è verificato l'incoveniente. In tale evenienza dovranno essere disposti d'urgenza gli opportuni interventi atti a ripristinare, nel più breve tempo possibile, la situazione di normalità.
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(1) Le analisi complete, citate nel presente punto, riguardano la rilevazione dei parametri riportati nell'allegato I, D.P.R. 24.05.1988, n. 236 fatta eccezione per il parametro n. 41.
1) Criteri generali.
Il complesso dei controlli sulle risorse idrico-potabili precedentemente descritto a partire dalle opere di captazione per terminare alla messa a disposizione degli utenti dell'acqua potabile deve essere finalizzato all'acquisizione di ogni utile informazione relativa alle caratteristiche di qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Gli elementi conoscitivi così raccolti debbono infatti fornire le basi per programmi di tutela delle risorse da possibili degradi o contaminazioni ovvero portare all'individuazione delle necessità e delle priorità degli interventi correttivi o di risanamento sia in condizioni di emergenza che a medio-lungo periodo.
A tale scopo è necessario che le attività di sorveglianza, forzatamente multidisciplinari, si fondino tanto su un'azione continua, programmata ed omogenea dei soggetti a diverso titolo interessati alla problematica, quanto sul fattivo coordinamento operativo tra comuni, unità sanitarie locali, presidi e servizi multizonali di prevenzione e gestori degli impianti d'acquedotto nell'ambito delle eventuali disposizioni all'uopo emanate dalle regioni.
Nel quadro delle attività di controllo (sia sulle risorse naturali utilizzate per l'uso potabile che sui relativi impianti d'acquedotto che ancora sull'acqua in distribuzione) è possibile, d'altra parte, individuare diversi ed adeguati modelli organizzativi; tuttavia, condizione essenziale per un corretto ed efficace funzionamento del sistema di sorveglianza è l'adozione su scala regionale di criteri univoci di comportamento che uniformino al meglio la complessa materia oggetto del presente decreto. A questo proposito e per maggior chiarimento, si propongono due tavole sinottiche che riepilogano funzioni da esperire, esercizio di competenze e direzione dei flussi informativi in ambito locale. Al riguardo si segnala che per ciò che concerne il flusso informativo a partenza dal gestore dell'impianto di acquedotto valgono le disposizioni di cui al successivo allegato V.
Tavola 1
Procedure operative relative alle risorse idriche ed agli impianti d'acquedotto
Funzioni da esperire |
Strutture competenti |
Flusso informativo |
Mappatura risorse ed impianti |
Gestori |
All'unità sanitaria locale, locale, al
presidio e servizio multizonale di prevenzione, al comune ed
alla regione |
Tavola 2
Procedure operative relative all'acqua in distribuzione
Funzioni da esperire |
Strutture competenti |
Flusso informativo |
Mappatura dei punti di prelievo e tipologia
delle campagne di campionamento |
Unità sanitaria locale
|
Al presidio e servizio multizonale di
prevenzione |
Per quanto concerne il contenuto della tavola 1, l'articolazione del sistema di sorveglianza richiede preliminarmente, da parte dell'unità sanitaria locale, l'acquisizione dei dati riguardanti l'anagrafe e la mappatura delle risorse idriche sfruttate a scopo potabile e dei relativi impianti d'acquedotto. Quindi sulla scorta delle risultanze sia degli esami ispettivi svolti che dell'andamento storico delle indagini analitiche effettuate in passato che ancora sulla base di valutazioni legate alla concreta realtà locale, le unità sanitarie locali definiscono le modalità di svolgimento pratico delle attività di controllo e si dà quindi corso alle procedure di cui agli allegati II e III, considerando che l'inoltro del campione da esaminare al presidio e servizio multizonale di prevenzione che effettua l'analisi deve essere effettuato entro le 24 ore dal prelievo e che l'inoltro alle unità sanitarie locali del risultato delle indagini analitiche deve essere effettuato di norma entro le 96 ore dall'arrivo del campione e comunque nel più breve tempo possibile in caso di risultato sfavorevole.
Per quanto concerne il contenuto della tavola 2, l'articolazione del sistema di sorveglianza richiede da parte dell'unità sanitaria locale che, acquisiti i dati relativi all'anagrafe ed alla mappatura dell'impianto d'acquedotto, sulla scorta delle risultanze sia degli esami ispettivi svolti che dell'andamento storico delle indagini analitiche effettuate in passato che ancora sulla base di valutazioni legate alla concreta realtà locale, si definiscano i punti di prelievo dei campioni e che si dia corso alle procedure di cui agli allegati II e III. Al riguardo va considerato che l'inoltro del campione da esaminare al presidio e servizio multizonale di prevenzione che effettua l'analisi deve essere effettuato entro le 24 ore dal prelievo e che l'inoltro alle unità sanitarie locali del risultato delle indagini analitiche deve essere effettuato di norma entro le 96 ore dall'arrivo del campione e comunque nel più breve tempo possibile in caso di risultato sfavorevole.
2) Casi particolari.
1 - L'unità sanitaria locale che accerti un progressivo degrado qualitativo dell'acqua esaminata ne dà comunicazione tempestiva al comune e/o alla regione, procede, in collaborazione, ove necessario, con i competenti uffici tecnici comunali e/o provinciali e/o regionali coadiuvati, se del caso, dai gestori dell'impianto d'acquedotto, all'individuazione della natura e delle cause del processo e promuove presso le competenti autorità l'adozione degli opportuni atti necessari alla salvaguardia ed alla promozione della qualità della risorsa idrica.
2 - Il presidio e servizio multizonale di prevenzione che accerti indici di contaminazione nell'acqua esaminata ne dà comunicazione tempestiva all'unità sanitaria locale.
Nell'evenienza descritta, l'unità sanitaria locale propone al comune e/o alla regione e/o al gestore l'adozione dei provvedimenti cautelativi sulle acque necessari alla tutela della salute degli utenti; procede, in collaborazione, ove necessario, con i competenti uffici tecnici comunali e/o provinciali e/o regionali coadiuvati, se del caso, dai gestori dell'impianto d'acquedotto, all'individuazione della natura e delle cause del processo; promuove presso le competenti autorità l'adozione degli opportuni atti necessari al risanamento ed alla promozione della qualità della risorsa idrica compromessa.
Per l'effettuazione dei controlli e delle misure sulle acque destinate al consumo umano i tecnici delle unità sanitarie locali e dei presidi e servizi multizonali di prevenzione devono avere libero accesso agli impianti. Detto personale, inoltre, deve poter effettuare tutti i controlli richiesti, nonché consultare registri e raccogliere tutte le necessarie informazioni.
I proprietari nonché gli addetti agli impianti devono rendersi disponibili a fornire ogni notizia e a portare la propria collaborazione, fermo restando a loro carico l'obbligo, qualora si verifichino cambiamenti nelle opere acquedottistiche, con possibili influenze sulle attività di controllo della qualità dell'acqua, di darne immediata comunicazione ai servizi competenti della regione, del comune, delle unità sanitarie locali e del presidio e servizio multizonale di prevenzione.
In particolare, i gestori di impianti di acquedotto devono porre ogni attenzione e cautela nel programmare ed effettuare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria incidenti sulla conservazione delle buone attitudini impiantistiche con riguardo specialmente a:
pulizia e disinfezione dei serbatoi di raccolta, di compenso e di distribuzione, secondo frequenze che il gestore stabilisce in funzione delle caratteristiche dell'acqua e dell'impianto nonché della situazione dei luoghi;
ispezione delle reti di distribuzione, con adeguate tecnologie non distruttive, e loro conseguente riparazione, secondo frequenze che il gestore stabilisce, in funzione delle caratteristiche dell'acqua e dell'impianto, della pressione di esercizio nonché della situazione dei luoghi;
esecuzione tempestiva delle operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento e di disinfezione.
Delle predette operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria è tenuta registrazione scritta a disposizione dell'autorità sanitaria ed analogo obbligo vale per l'annotazione delle risultanze dei controlli sui servizi essenziali del ciclo dell'acqua (ivi comprendendo le analisi di routine effettuate, le modalità dell'eventuale trattamento dell'acqua, ecc.), che vanno almeno mensilmente comunicate, anche in forma sintetica, all'unità sanitaria locale.
Ai sensi della presente normativa le acque destinate al consumo umano debbono rispondere ai requisiti indicati nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
1) L'unità sanitaria locale sulla base del riscontro analitico relativo all'acqua, alla captazione o al livello di impianto di trasporto, trattamento o raccolta propone al sindaco o al presidente della giunta regionale, a seconda dei casi, l'adozione o meno di provvedimenti cautelativi (quali, ad esempio, la sospensione ell'immissione in rete di distribuzione) per le acque che superino per uno o più dei vari parametri presi in considerazione nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, i relativi valori limite numerici od organolettici fintanto che non si ripristini (anche in conseguenza di un opportuno trattamento di potabilizzazione) una condizione di normalità. La promozione o meno di detti interventi cautelativi va infatti modulata in relazione allo specifico impatto igienico-sanitario o semplicemente estetico-organolettico del parametro o dei parametri riscontrati al di fuori dei limiti previsti nonché in relazione a fenomeni di arricchimento naturale delle acque.
Per durezza totale, anidride carbonica libera, ossigeno disciolto, cloruri e conteggio delle colonie su agar, parametri per i quali nell'allegato I al decreto del Presidente 24 maggio 1988, n. 236, vengono riportati solo i valori consigliati ovvero considerazioni sulle loro ripercussioni sugli aspetti qualitativi dell'acqua, il sindaco adotta su proposta dell'unità sanitaria locale, volta per volta, sulla base del rapporto rischi/benefici per la popolazione i provvedimenti relativi all'immissione, con o senza limitazione d'uso, nella rete di distribuzione delle acque che risultino disattendere tali osservazioni.
Per conducibilità elettrica specifica, sostanze estraibili con cloroformio, calcio, potassio e boro, parametri per i quali al momento non sono fissati dalla vigente legislazione le C.M.A. relative, è auspicabile infine che i valori riscontrati agli esami analitici non si discotino in maniera eccessiva dai rispettivi valori guida, anche per la loro interdipendenza con altri parametri; in caso contrario, il sindaco adotta, su proposta dell'unità sanitaria locale, i provvedimenti relativi all'immissione o meno, con o senza limitazioni d'uso, delle acque con dette caratteristiche nella rete di distribuzione.
2) Fermo restando quanto esplicitato precedentemente, nell'ipotesi in cui qualche esame analitico evidenziasse eventuali indici di inquinamento nell'acqua prelevata dalla rete di distribuzione, il sindaco, su proposta dell'unità sanitaria locale, adotta, caso per caso, gli opportuni provvedimenti cautelativi, nel punto o nel tratto di rete interessato, sulla base del rapporto rischi/benefici per la popolazione.