Approfondimenti / Strumenti volontari
Dr.ssa Ivana Brancaleone
Consulente e Valutatore di Sistemi di Gestione
Data di redazione: 20/10/2004. Aggiornato il 14/10/2008
Aggiornamenti:
20-12-2018 Regolamento Emas, modificato l'allegato IV sulla
Comunicazione ambientale
Con Regolamento Unione Europea 19 dicembre 2018, n. 2026 è stato modificato l'allegato IV del regolamento (CE) n.
1221/2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che stabilisce i
requisiti della comunicazione ambientale...
15-12-2017
EMAS, Nuove linee guida UE sulle misure per l'adesione
La Commissione ha ritenuto opportuno che le organizzazioni interessate ricevano ulteriori informazioni e linee guida
in merito alle misure necessarie per aderire al sistema. Le informazioni e le linee guida sono aggiornate sulla base
dell'esperienza acquisita attraverso la gestione di EMAS e per rispondere alla esigenza di orientamenti supplementari...
30-08-2017
Regolamento EMAS, allineamento alla nuova ISO 14001:2015
Il regolamento sostituisce gli allegati I, II e III del
regolamento (CE) n. 1221/2009, sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), per
allinearlo alla nuova ISO 14001:2015 (terza edizione della
norma) che ha sostituito la versione 2004 della stessa (che era citata negli
allegati EMAS)...
23-12-2009
EMAS III – Pubblicato il nuovo Regolamento europeo n. 1221/2009
Il nuovo regolamento, che abroga il precedente
regolamento (CE) n. 761/2001 (cd. Emas II) e le decisioni della Commissione
2001/681/CE e 2006/193/CE, entrerà in vigore l’11 gennaio 2010...
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Il Regolamento (CE) n 761 del 2001 introduce il sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS - Eco Management and Audit Scheme), che si propone l'obiettivo di favorire, su base volontaria, una razionalizzazione delle capacità gestionali dal punto di vista ambientale delle organizzazioni, basata non solo sul rispetto dei limiti imposti dalle leggi, che rimane comunque un obbligo dovuto, ma sul miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, sulla creazione di un rapporto nuovo e di fiducia con le istituzioni e con il pubblico e sulla partecipazione attiva dei dipendenti.
A luglio 2008 la Commissione Europea ha presentato il testo
definitivo della proposta di
revisione del regolamento EMAS III per aumentare la
partecipazione delle aziende e ridurre I costi e gli oneri
amministrativi, in particolare per le PMI. Le proposte adottate
dalla Commissione dovranno seguire l’iter approvativo in Parlamento,
al Consiglio ed al Comitato Economico e Sociale.
L’iniziativa della Commissione si inserisce nell’ambito della
politica di promozione da parte dell’UE di un pacchetto di azioni a
favore della produzione e del consumo sostenibile.
Che cos'è EMAS?
Siccome gli aspetti ambientali diventano più complessi e numerosi,
c’é bisogno di gestirli con modalità diverse: un approccio
sistematico è dunque essenziale.
Il Sistema di ecogestione e audit (Eco-Management and Audit Scheme =
EMAS) è un sistema ad adesione volontaria per le imprese e le
organizzazioni che desiderano impegnarsi a valutare e a migliorare
la propria efficienza ambientale: è lo strumento che consente di
migliorare continuamente le prestazioni ambientali in qualsiasi tipo
di organizzazione.
Chi può partecipare ad EMAS?
EMAS è aperto a qualsiasi organizzazione del settore pubblico o
privato che intenda migliorare la propria efficienza ambientale.
Al sistema possono aderire gli Stati membri dell'Unione europea e
dello Spazio economico europeo; anche un numero crescente di paesi
candidati lo sta già attuando, in preparazione all'adesione all'UE.
La Commissione europea si è impegnata ad applicare il sistema EMAS
all'interno dei propri servizi ed edifici.
Quale impegno comporta l’adesione ad EMAS?
L'organizzazione che intende aderire al Regolamento EMAS è tenuta a
svolgere i seguenti compiti:
effettuare l'analisi ambientale iniziale con la quale viene stabilita la posizione iniziale dell'organizzazione rispetto alle condizioni ambientali;
stabilire la propria politica ambientale cioè gli obiettivi ed i principi generali di azione rispetto all'ambiente, definendo il quadro di riferimento per fissare obiettivi specifici e target;
elaborare il programma ambientale che contiene una descrizione delle misure adottate per raggiungere gli obiettivi specifici ed i target, conseguenti alla politica ambientale;
attuare il sistema di gestione ambientale, cioè quella parte del sistema complessivo di gestione (struttura, pianificazione, responsabilità, pratiche, procedure, processi e risorse) che consente di sviluppare, mettere in atto, realizzare e mantenere la politica ambientale;
effettuare l'auditing cioè svolgere una valutazione sistematica, periodica, documentata e obiettiva delle prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione ambientale e dei processi destinati a proteggere l'ambiente;
redigere la dichiarazione ambientale, rivolta al pubblico, che comprende la politica ambientale, una breve descrizione del sistema di gestione ambientale, una descrizione dell'organizzazione, degli aspetti ambientali significativi, degli obiettivi e target ambientali ed in generale delle prestazioni ambientali dell'organizzazione.
Il Regolamento stabilisce che la dichiarazione ambientale sia sottoposta ad esame per la convalida da parte di un Verificatore Ambientale Accreditato indipendente dall'impresa. Una volta che la Dichiarazione ambientale sia stata convalidata, l'organizzazione può chiedere la registrazione, da parte dell'Organismo nazionale competente, per essere inserita in un apposito Elenco EMAS europeo. Ottenuta la registrazione, le organizzazioni possono utilizzare un apposito logo.
Quali vantaggi dalla registrazione EMAS?
L'adesione ad EMAS produce una serie di
miglioramenti come la riorganizzazione interna e la conseguente crescita dell'efficienza
(gestione ambientale di qualità) e la riduzione dei costi a seguito
di una razionalizzazione nell'uso delle risorse e nell'adozione di
tecnologie più pulite ed inoltre diversivantaggi tra cui:
Creazione di un rapporto di maggiore fiducia con gli organismi preposti al controllo ambientale e con quelli che rilasciano le autorizzazioni;
Riduzione delle probabilità di eventi che possono arrecare danno all'ambiente;
Maggiori garanzie in termini di certezza del rispetto e conformità
alle normative ambientali e minori rischi di sanzioni correlate;
Crescita della motivazione dei dipendenti e della loro partecipazione, con conseguente riduzione delle conflittualità interne;
Riconciliazione con i cittadini che percepiscono l'impegno al miglioramento ambientale da parte dell'organizzazione;
Crescita delle conoscenze tecnico-scientifiche e loro uso per il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
Riequilibrio sul territorio tra necessità di sviluppo e difesa dell'ambiente;
Maggiori garanzie di successo nelle azioni che vengono intraprese in materia ambientale, a seguito di una più attenta valutazione;
Riduzione del carico burocratico ("corsie preferenziali") per le organizzazioni aderenti ad EMAS;
Maggiori garanzie di accesso ai finanziamenti per le piccole imprese;
Incremento del valore patrimoniale per la garanzia di una corretta gestione ambientale che ne esalta la valutazione;
Maggiori opportunità per le imprese nei mercati dove i processi di produzione ecologica sono importanti;
Impiego del logo EMAS come strumento di marketing.
Dal Regolamento (CE) n. 1836/93 al Regolamento EMAS n. 761/2001
EMAS è stato lanciato nel 1993 ed è stato sottoposto a revisione nel 2001.
Tale revisione ha introdotto in particolare:
l’adesione di organizzazioni di tutti i settori (imprese, istituti di istruzione, amministrazioni pubbliche, aziende turistiche, ecc..);
adozione di un nuovo logo EMAS
integrazione della norma UNI EN ISO 14001 come sistema di gestione di EMAS;
la partecipazione dei dipendenti.
EMAS è destinato principalmente a migliorare l'ambiente e a fornire alle organizzazioni, ai legislatori e ai cittadini uno strumento di valutazione e gestione dell'impatto ambientale di un'organizzazione.
Il Regolamento EMAS n. 761/2001, attualmente in vigore, infatti è il risultato di una evoluzione che ha accentuato la sua capacità di favorire cambiamenti profondi nel comportamento delle imprese e delle organizzazioni in direzione di una attenzione alle problematiche ambientali che va al di là del semplice controllo dell'impatto da esse generato. Il nuovo Regolamento discende dalla precedente versione del 1993 (Regolamento (CE) n. 1836/93) di portata più limitata, al quale sono state introdotte sostanziali modifiche migliorative che hanno consentito tra l'altro di:
Estendere il campo applicativo, inizialmente limitato ai soli siti produttivi industriali, in modo da poter trasferire i concetti e la cultura EMAS globalmente all'intero nostro modo di vivere, di lavorare, di viaggiare, di usare il tempo libero. Oggi è possibile registrare EMAS gli alberghi, i supermercati, gli ospedali, i servizi pubblici, le banche, le aziende di trasporto, le amministrazioni pubbliche, ecc;
Considerare lungo l'analisi ambientale iniziale, anche gli aspetti ambientali indiretti che derivano dalle attività svolte dalle organizzazioni interessate ad EMAS. Esse dovranno dunque preoccuparsi anche dell'impatto ambientale generato dall'uso e dallo smaltimento finale dei loro prodotti, di quello connesso alle attività svolte dai propri fornitori, di quello legato ai comportamenti dei propri clienti o, nel caso delle Autorità locali, di quello derivante dal comportamento dei cittadini e degli operatori economici presenti in una determinata area geografica.
Introdurre questioni inerenti la qualità ambientale del territorio. Il nuovo regolamento EMAS, infatti, soprattutto attraverso l'emanazione di apposite linee guida (Decisione della Commissione 2001/681/CE e Raccomandazione della Commissione 2001/680/CE), consente di considerare aree e distretti industriali, nonché introduce specifiche prescrizioni per le Autorità locali, in connessione con i compiti specifici di tali organizzazioni relativi alla gestione del territorio ed al miglioramento della qualità della vita dei cittadini che vi abitano.
Oggi EMAS si presenta come uno strumento formidabile ad ampio spettro per attuare concretamente i principi dello sviluppo sostenibile.
Quali differenze tra la certificazione ISO 14001 e la registrazione EMAS?
L'Unione europea ha preso atto che la norma internazionale per i
sistemi di gestione ambientale, EN/ISO 14001, può rappresentare il
primo passo verso EMAS. L'integrazione del sistema di gestione
ambientale della ISO 14001 nella struttura di EMAS,
infatti, permette alle organizzazioni di passare dalla ISO 14001 a
EMAS senza dover duplicare le procedure.
EMAS va però ben oltre la norma ISO 14001.
Le organizzazioni che partecipano ad EMAS devono anche:
Impegnarsi a migliorare continuamente le proprie prestazioni ambientali;
Dimostrare la conformità alla normativa ambientale;
Rendere disponibili al pubblico le proprie politiche e programmi ambientali, il sistema di gestione e i principali dati sulle prestazioni ambientali;
Intrattenere un dialogo aperto con le parti interessate (dipendenti, autorità locali, fornitori, clienti, ecc..);
Ottenere la convalida di un verificatore accreditato e registrarsi presso un organismo competente nazionale.
La credibilità del sistema EMAS è dovuta a criteri di
assoluto rigore da parte di tutti i soggetti che operano all'interno
del sistema stesso.
In primo luogo le imprese e, più in generale, le organizzazioni che
scelgono questa strada su base volontaria. Quindi i verificatori
ambientali accreditati che devono interpretare il loro compito con
rigore e professionalità. Inoltre gli Organismi di accreditamento
dei verificatori ambientali e gli Organismi nazionali competenti che
devono svolgere il ruolo affidato loro dallo Stato con assoluta
competenza, indipendenza e imparzialità.
Questi presupposti hanno spinto, negli ultimi anni in Italia, le
Autorità, soprattutto locali, a prestare particolare attenzione
all'introduzione nella legislazione e nei finanziamenti di specifici
benefici per le imprese EMAS.
Le imprese sono state così orientate verso
EMAS anche rispetto alla
norma ISO 14001, la
quale non comportando l'obbligo della Dichiarazione
ambientale, di una sua convalida e di una registrazione ufficiale,
da parte dell'Organismo nazionale competente, in un elenco pubblico,
non garantisce lo stesso livello di trasparenza di EMAS.
Quali sono le fasi di attuazione di EMAS?
Per ottenere la
registrazione EMAS un'organizzazione deve procedere nel modo
seguente:
1. Effettuare un'analisi ambientale
Esaminare tutti gli impatti ambientali delle attività svolte:
processi produttivi, prodotti e servizi, metodi di valutazione,
quadro normativo e pratiche o procedure di gestione ambientali già applicate.
2. Dotarsi di un sistema di gestione ambientale
Sulla base dei risultati dell'analisi ambientale, creare un sistema
efficace di gestione ambientale che punti a realizzare la politica
ambientale dell'organizzazione definita dalla dirigenza. Il sistema
deve specificare responsabilità, obiettivi, mezzi, procedure
operative, esigenze di formazione, sistemi di monitoraggio e di
comunicazione.
3. Effettuare un audit ambientale
Valutare il sistema di gestione creato e le prestazioni ambientali
alla luce della politica e del programma ambientali
dell'organizzazione e delle norme vigenti.
4. Fornire una dichiarazione ambientale
La dichiarazione ambientale deve specificare i risultati raggiunti
rispetto agli obiettivi ambientali fissati e deve indicare in che
modo l'organizzazione prevede di migliorare continuamente le proprie
prestazioni in campo ambientale.
5. Ottenere la verifica indipendente di un verificatore EMAS
Un verificatore EMAS accreditato presso l'organismo di
accreditamento EMAS di uno Stato membro deve esaminare e verificare
l'analisi ambientale, il sistema di gestione ambientale, la
procedura di audit e la dichiarazione ambientale.
6. Registrazione presso l'organismo competente dello Stato membro
La dichiarazione ambientale convalidata deve essere inviata
all'organismo competente EMAS per la registrazione, Comitato per l’Ecolabel
e l’Ecoaudit - Sezione EMAS Italia, ed essere messa a disposizione
del pubblico.
A questo punto l'organizzazione riceve un numero di registrazione e
ha diritto ad utilizzare il logo EMAS.
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