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20-12-2018
Regolamento Emas, modificato l'allegato IV sulla Comunicazione ambientale
Con Regolamento Unione Europea 19 dicembre 2018, n. 2026
è stato modificato l'allegato IV del regolamento (CE) n.
1221/2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che stabilisce i
requisiti della comunicazione ambientale.
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009, che stabilisce i requisiti di
comunicazione ambientale, è stato modificato per inserirvi i
miglioramenti individuati alla luce dell'esperienza acquisita nel
funzionamento di EMAS.
Come riportato nel preambolo del Regolamento (UE) 2018/2026, le organizzazioni registrate a EMAS sono tenute
a predisporre o aggiornare su base annuale una dichiarazione
ambientale a norma dell'allegato IV del regolamento (CE) n.
1221/2009. Tranne nel caso delle organizzazioni di piccole dimensioni
esentate a norma dell'articolo 7 del suddetto regolamento, la dichiarazione
ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata deve essere
convalidata da un verificatore ambientale accreditato o abilitato
nell'ambito della verifica di tale organizzazione conformemente all'articolo
18 del regolamento suddetto. Le organizzazioni che si preparano alla
registrazione EMAS sono tenute inoltre a presentare una dichiarazione
ambientale convalidata nell'ambito della domanda di registrazione.
Il nuovo Regolamento, in vigore dall’8 gennaio 2018,
prevede un periodo transitorio al fine di permettere
alle organizzazioni di adeguarsi alle modifiche apportate e, in
particolare:
- Se la convalida della dichiarazione ambientale o della
dichiarazione ambientale aggiornata deve essere effettuata ai sensi
del regolamento (CE) n. 1221/2009 dopo la data di entrata in vigore
del presente regolamento ma prima del 9 gennaio 2020, in tale
occasione la dichiarazione può, di concerto con il verificatore
ambientale e l'organismo competente, essere convalidata senza tener
conto della modifica apportata dall'articolo 1 del presente
regolamento.
- Se una dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata deve
essere trasmessa a un organismo competente ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1221/2009 dopo la data di
entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 9 gennaio
2020, in tale occasione la dichiarazione può, di concerto con
l'organismo competente, essere elaborata senza tener conto della
modifica apportata dall'articolo 1 del presente regolamento.