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News / Nazionali / Strumenti volontari

20-12-2018

Regolamento Emas, modificato l'allegato IV sulla Comunicazione ambientale

Con Regolamento Unione Europea 19 dicembre 2018, n. 2026 è stato modificato l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che stabilisce i requisiti della comunicazione ambientale.

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009, che stabilisce i requisiti di comunicazione ambientale, è stato modificato per inserirvi i miglioramenti individuati alla luce dell'esperienza acquisita nel funzionamento di EMAS.

Come riportato nel preambolo del Regolamento (UE) 2018/2026, le organizzazioni registrate a EMAS sono tenute a predisporre o aggiornare su base annuale una dichiarazione ambientale a norma dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009. Tranne nel caso delle organizzazioni di piccole dimensioni esentate a norma dell'articolo 7 del suddetto regolamento, la dichiarazione ambientale o la dichiarazione ambientale aggiornata deve essere convalidata da un verificatore ambientale accreditato o abilitato nell'ambito della verifica di tale organizzazione conformemente all'articolo 18 del regolamento suddetto. Le organizzazioni che si preparano alla registrazione EMAS sono tenute inoltre a presentare una dichiarazione ambientale convalidata nell'ambito della domanda di registrazione.

Il nuovo Regolamento, in vigore dall’8 gennaio 2018, prevede un periodo transitorio al fine di permettere alle organizzazioni  di adeguarsi alle modifiche apportate e, in particolare:

  • Se la convalida della dichiarazione ambientale o della dichiarazione ambientale aggiornata deve essere effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 9 gennaio 2020, in tale occasione la dichiarazione può, di concerto con il verificatore ambientale e l'organismo competente, essere convalidata senza tener conto della modifica apportata dall'articolo 1 del presente regolamento.
  • Se una dichiarazione ambientale aggiornata non convalidata deve essere trasmessa a un organismo competente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1221/2009 dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento ma prima del 9 gennaio 2020, in tale occasione la dichiarazione può, di concerto con l'organismo competente, essere elaborata senza tener conto della modifica apportata dall'articolo 1 del presente regolamento.

 


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