Whistleblowing, in Gazzetta la nuova disciplina

Pubblicato in GU il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 sul whistleblowing riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

Whistleblowing: applicazione

Il dlgs 24/2023, in vigore dal 15 luglio 2023, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, disciplina la protezione dei whistleblowers, ossia delle persone che segnalano:

  • violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea,
  • che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato,

di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. 

La norma si applica di regola alle aziende private che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fatto salvo alcuni casi per cui si applica anche in presenza di numero di lavoratori inferiori.

Il decreto è composto da quattro Capi suddivisi in 25 articoli e un allegato, che in sintesi trattano:

Soggetti tutelati

Le tutele del decreto whistleblowing si rivolgono a coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di:

  • dipendenti o collaboratori, 
  • lavoratori subordinati e autonomi, 
  • liberi professionisti 
  • altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, 
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai c.d. “facilitatori” (coloro che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata), colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

Sia i soggetti del settore pubblico che i soggetti del settore privato devono attivare propri canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza dell’identità del whistleblower. Le segnalazioni, scritte o orali, possono essere interne o esterne all’Anac in determinati casi (es. la segnalazione interna non ha avuto seguito).

Tutela

La tutela del whistleblower consiste:

  • nella garanzia della riservatezza del segnalante;
  • nel divieto di ritorsione;
  • in misure si sostegno;
  • nella protezione dalle ritorsioni;
  • nella limitazione della responsabilità (la rivelazione di segreti è giusta causa che può esonerare il lavoratore da responsabilità civile e penale), salvo il caso di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

Violazioni

La tutela dei soggetti “segnalanti” riguarda le informazioni sulla violazione di disposizioni normative (nazionali o europee) che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione pubblica o dell’Ente privato di natura amministrativa, contabile, civile o penale.

Tra cui si segnalano le violazioni in materia di:

  • appalti pubblici;
  • trasporto interno di merci pericolose;
  • qualunque tipo di reato contro la tutela dell’ambiente disciplinato dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 12;
  • norme su ambiente e clima (gas a effetto serra, efficienza energetica, energie rinnovabili);
  • gestione dei rifiuti;
  • inquinamento marino, atmosferico e acustico.

Sanzioni

L’Anac applica al responsabile sanzioni amministrative pecuniarie:

  •  a) da 10.000 a 50.000 euro – in caso di ritorsioni, segnalazione ostacolata, violazione dell’obbligo di riservatezza;
  •  b) da 10.000 a 50.000 euro – in caso di mancata istituzione dei canali segnalazione, non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
  • c) da 500 a 2.500 euro – nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale, anche in primo grado, della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

Testo

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

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