Veneto, nuova disciplina Vas, Via, Vinca e Aia

La regione Veneto, con legge n. 12/2024, ha approvato la nuova disciplina per le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale Vas, Via, Vinca e Aia.

Sintesi

La legge, che entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi (salvo alcune disposizioni, cfr. art. 27), disciplina le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale:

  • a) Capo II, la valutazione ambientale strategica (VAS);
  • b) Capo III, la valutazione di impatto ambientale (VIA);
  • c) Capo IV, la valutazione di incidenza ambientale (VINCA);
  • d) Capo V, l’autorizzazione integrata ambientale (AIA).

I procedimenti per i quali è stato comunicato l’avvio del procedimento prima della data di entrata in vigore dei citati regolamenti sono conclusi secondo le disposizioni previgenti.

La legge si pone l’obiettivo di riformare la disciplina in materia ambientale, nell’ottica della semplificazione, adeguando la normativa regionale attraverso il rinvio integrale alle disposizioni legislative nazionali attuative delle direttive comunitarie, con contestuale abrogazione delle norme regionali incompatibili, e/o superate.

VIA

L’allegato A riparte le le competenze in materia di VIA, secondo a quanto previsto dai commi 3 e 8 dell’articolo 7 bis del TUA.

Le competenze sono ripartite tra Regione e Province/Città metropolitana di Venezia, in particolare:

  • la Regione è autorità competente per le procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA, con riferimento:
    • a) ai progetti di interventi ed opere individuati nella ripartizione di cui all’Allegato A;
    • b) agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;
    • c) ai progetti di interventi ed opere di competenza provinciale o della Città metropolitana di Venezia localizzati nel territorio di due o più Province o della Città metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali ovvero transfrontalieri;
    • d) ai progetti di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi di preminente interesse regionale individuati dalla Giunta regionale;
    • e) all’espressione del parere richiesto per progetti di interventi ed opere di competenza statale di cui all’Allegato II alla Parte Seconda del TUA e per progetti di interventi ed opere di competenza statale di cui all’Allegato II-bis alla Parte Seconda del TUA per i quali sia riconosciuto il concorrente interesse regionale;
    • f) all’adozione dei provvedimenti di competenza nelle ipotesi di cui all’articolo 30 del TUA (Impatti ambientali interregionali).
  • Le Province e la Città metropolitana di Venezia sono autorità competenti per le procedure in materia di VIA di cui al Titolo III della Parte Seconda del TUA, con riferimento ai progetti di interventi ed opere individuati nella ripartizione di cui all’Allegato A.

AIA

L’articolo 20 richiama il comma 4-ter dell’articolo 7 del TUA: “sono sottoposti ad AIA, in sede regionale, i progetti di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del TUA che non risultano ricompresi anche nell’Allegato XII alla Parte Seconda del TUA e le loro modifiche sostanziali”.

L’allegato B ripartisce tra Regione e Province/Città metropolitana di Venezia la competenza in materia di Autorizzazione integrata ambientale (Aia), in particolare:

  • la Regione è autorità competente per i procedimenti di rilascio dell’AIA con riferimento ai progetti individuati nella ripartizione di cui all’Allegato B, nonché per i procedimenti di rilascio dell’AIA con riferimento agli impianti di piano individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali e agli impianti di competenza provinciale o della Città metropolitana di Venezia localizzati nel territorio di due o più Province o della Città metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali ovvero transfrontalieri;
  • le Province e la Città metropolitana di Venezia sono autorità competenti per i procedimenti di rilascio dell’AIA con riferimento ai progetti individuati nella ripartizione di cui all’Allegato B.

Testo

Legge Regionale 27 maggio 2024, n. 12

Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA).

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