UE, Orientamenti tecnici applicazione principio DNSH

Pubblicata sulla GUUE la Comunicazione della Commissione “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH «non arrecare un danno significativo all’ambiente» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” che gli Stati membri devono declinare nelle misure dei rispettivi PNRR.

La Comunicazione

Gli orientamenti tecnici contenuti nella Comunicazione sono destinati ad aiutare le autorità nazionali nella preparazione dei piani per la ripresa e la resilienza (PNRR) a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility) stabilisce che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza (RRP, Recovery and Resilience Plan) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) Tassonomia n. 2020/852, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, tramite la definizione di un sistema di classificazione («tassonomia») delle attività economiche ecosostenibili.

La Comunicazione ha in appendice quattro Allegati:

  • Allegato I – Lista di controllo DNSH;
  • Allegato II – Elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH prevista dalla parte 2 della lista di controllo;
  • Allegato III – Condizioni specifiche applicabili alla conformità all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici del principio DNSH nel dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) riguardo alle misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione;
  • Allegato IV – Simulazioni esemplificative di valutazione alla luce del principio DNSH.

Gli obiettivi ambientali

I sei obiettivi ambientali che il regolamento sulla Tassonomia contempla sono:

  • mitigazione dei cambiamenti climatici,
  • adattamento ai cambiamenti climatici,
  • uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine,
  • transizione verso un’economia circolare,
  • prevenzione e riduzione dell’inquinamento,
  • protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Il principio DNSH

Ai fini del regolamento RRF, il principio DNSH «do no significant harm» va interpretato ai sensi dell’art. 17 del regolamento Tassonomia, che definisce il «danno significativo» per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento Tassonomia il quale considera che un’attività arreca un danno significativo se incide ai seguenti aspetti:

  1. mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
  2. adattamento ai cambiamenti climatici se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
  3. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine se contribuisce in modo sostanziale a conseguire al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
  4. economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
  5. prevenzione e riduzione dell’inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
  6. protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l’Unione.

Valutazione delle misure

In particolare gli orientamenti tecnici riguardano le questioni chiave alla base della valutazione delle misure alla luce del principio DNSH («valutazione DNSH»):

  • il fatto che la valutazione DNSH debba riguardare tutte le misure (sezione 2.1),
  • anche se per talune può assumere una forma semplificata (sezione 2.2);
  • la pertinenza della legislazione ambientale e delle valutazioni d’impatto UE (sezione 2.3);
  • i principi guida fondamentali della valutazione (sezione 2.4);
  • l’applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del regolamento Tassonomia (sezione 2.5).

C/2023/00111

Comunicazione della Commissione C/2023/111 – Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza

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