UE, Nuove norme comunicazione societaria su sostenibilità

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità, che introduce l’obbligo di certificazione delle informazioni comunicate sulla sostenibilità e una migliore accessibilità delle informazioni contrastando il greenwashing.

L’obiettivo della proposta, sulla quale si è raggiunto l’accordo il 21 giugno scorso, è quello di colmare le lacune nelle norme vigenti in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, che erano di qualità insufficiente per consentire agli investitori di tenerne debitamente conto. Tali lacune ostacolano la transizione verso un’economia sostenibile.

Le società dovranno fornire informazioni riguardo all’impatto delle imprese sui diritti umani e sull’ambiente, garantendo più trasparenza per i cittadini, i consumatori e gli investitori.

Quali sono le nuove norme?

La direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità modifica la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario del 2014. Introduce obblighi di comunicazione più dettagliati e garantisce che le grandi imprese siano tenute a comunicare informazioni relative alle questioni di sostenibilità, come i diritti ambientali, i diritti sociali, i diritti umani e i fattori di governance.

La direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità introduce anche l’obbligo di certificazione delle informazioni comunicate sulla sostenibilità e una migliore accessibilità delle informazioni, imponendone la comunicazione in una sezione specifica delle relazioni sulla gestione delle imprese.

Il Gruppo consultivo europeo sull’informativa finanziaria (EFRAG) sarà incaricato di stabilire le norme europee, previo parere tecnico di diverse agenzie europee.

A chi si applicherà la direttiva?

Le norme dell’UE in materia di informazioni di carattere non finanziario si applicano a tutte le grandi imprese e tutte le società quotate in mercati regolamentati. Queste imprese sono anche responsabili della valutazione delle informazioni a livello di imprese figlie.

Le norme si applicano anche alle PMI quotate, tenendo conto delle loro specificità. Per le PMI sarà possibile una deroga (“opt-out”) durante un periodo transitorio, il che significa che esse saranno esentate dall’applicazione della direttiva fino al 2028.

Per quanto riguarda le imprese non europee, l’obbligo di presentare una relazione sulla sostenibilità si applica a tutte le imprese che realizzano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell’UE e che hanno almeno un’impresa figlia o una succursale nell’UE. Queste imprese devono fornire un’informativa sui loro impatti ESG, vale a dire le sfide ambientali, sociali e di governance definite nella direttiva.

Chi garantisce la qualità dell’informativa?

L’informativa deve essere certificata da un revisore o da un certificatore indipendente accreditato. Per assicurare che le imprese rispettino le norme in materia di informativa, un revisore o un certificatore indipendente garantirà la conformità delle informazioni sulla sostenibilità ai principi di certificazione adottati dall’Unione. L’informativa delle imprese non europee deve essere anch’essa certificata da un revisore europeo o con sede in un paese terzo.

Da quando si applicano le norme?

Il regolamento si applicherà in tre fasi:

  • 1º gennaio 2024 per le imprese già soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario
  • 1º gennaio 2025 per le grandi imprese attualmente non soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario
  • 1º gennaio 2026 per le PMI quotate, gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive.

Prossime tappe

L’accordo provvisorio concluso oggi dovrà essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Per quanto riguarda il Consiglio, prima di passare alle fasi formali della procedura di adozione, l’accordo politico provvisorio dovrà essere approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper). La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Sito internet: Consiglio dell’Unione Europea

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