UE, norme armonizzate certificazione biocarburanti

Il regolamento detta norme armonizzate per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che valgono per tutto il sistema di certificazione dei biocarburanti in conformità alla Direttiva (UE) 2018/2001 e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni.

Tali norme armonizzate offrono la necessaria certezza del diritto in merito alle norme applicabili agli operatori economici e ai sistemi volontari in relazione a tutto il sistema di certificazione per stabilire se i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e i carburanti derivanti da carbonio riciclato siano conformi alla direttiva (UE) 2018/2001.

La direttiva (UE) 2018/2001 amplia il ruolo dei sistemi volontari includendo la certificazione della conformità dei combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e la certificazione della conformità dei carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

È possibile servirsi dei sistemi volontari anche per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni.

In particolare, il Regolamento 996/2022 stabilisce le modalità di esecuzione per verificare in modo efficiente e armonizzato che gli operatori economici:

a) soddisfino i criteri di sostenibilità di cui all’art. 29, paragrafi da 2 a 7, della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
b) forniscano dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
c) soddisfino i criteri per la certificazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2019/807.

Il Regolamento entra in vigore il 30 giugno 2022 e si applica dal 30 dicembre 2023.


Regolamento Unione Europea 14 giugno 2022, n. 996
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/996 DELLA COMMISSIONE del 14 giugno 2022 recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d’uso dei terreni.

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