UE, Imballaggi accordo tra Consiglio e Parlamento

Il Consiglio dell’UE ed il Parlamento Europeo il 4 marzo 2024 hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla proposta di regolamento per rendere gli imballaggi più sostenibili e ridurre i rifiuti di imballaggio nell’UE.

Accordo provvisorio

La presidenza del Consiglio dell’UE e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

L’obiettivo è contrastare l’aumento dei rifiuti di imballaggio prodotti nell’UE, armonizzando nel contempo il mercato interno degli imballaggi e promuovendo l’economia circolare.

La proposta prende in considerazione l’intero ciclo di vita degli imballaggi. Stabilisce prescrizioni per garantire che gli imballaggi siano sicuri e sostenibili, imponendo che tutti gli imballaggi siano riciclabili e che la presenza di sostanze che destano preoccupazione sia ridotta al minimo. Stabilisce inoltre prescrizioni di armonizzazione in materia di etichettatura per migliorare l’informazione dei consumatori.

In linea con la gerarchia dei rifiuti, la proposta mira a ridurre in modo significativo la produzione di rifiuti di imballaggio fissando obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando l’uso di determinati tipi di imballaggi monouso e imponendo agli operatori economici di ridurre al minimo gli imballaggi utilizzati.

L’accordo raggiunto è provvisorio in attesa dell’adozione formale da parte di entrambe le istituzioni.

Vediamo nei prossimi punti i principali elementi dell’accordo.

Prescrizioni sostenibilità

Il testo dell’accordo provvisorio mantiene la maggior parte delle prescrizioni di sostenibilità per tutti gli imballaggi immessi sul mercato e gli obiettivi principali proposti dalla Commissione.

Rafforza le prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi introducendo una restrizione sull’immissione sul mercato di imballaggi a contatto con i prodotti alimentari contenenti sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) al di sopra di determinate soglie.

Per evitare sovrapposizioni con altri atti legislativi, i colegislatori hanno incaricato la Commissione di valutare la necessità di modificare tale restrizione entro quattro anni dalla data di applicazione del regolamento.

Contenuto riciclato imballaggi

L’accordo provvisorio mantiene gli obiettivi principali per il 2030 e il 2040 per quanto riguarda il contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica.

I colegislatori hanno convenuto di esentare da tali obiettivi gli imballaggi di plastica compostabile e gli imballaggi la cui componente di plastica rappresenta meno del 5% del peso totale degli imballaggi.

La Commissione dovrà riesaminare l’attuazione degli obiettivi per il 2030 e valutare la fattibilità degli obiettivi per il 2040.

L’accordo invita inoltre la Commissione a valutare, tre anni dopo l’entrata in vigore del regolamento, lo stato dello sviluppo tecnologico degli imballaggi di plastica a base biologica e, sulla base di tale valutazione, a stabilire prescrizioni di sostenibilità per il contenuto a base biologica negli imballaggi di plastica.

Riduzione imballaggi superflui

Le nuove norme ridurrebbero gli imballaggi superflui fissando al 50% la proporzione massima di spazio vuoto negli imballaggi multipli, per il trasporto e per il commercio elettronico e imponendo ai fabbricanti e agli importatori di garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo, fatta eccezione per i modelli di imballaggio protetti (a condizione che tale protezione sia già applicabile alla data di entrata in vigore del regolamento).

Obiettivi riutilizzo e obblighi ricarica

Il testo fissa nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040.

Gli obiettivi variano a seconda del tipo di imballaggio utilizzato dagli operatori:

  • bevande alcoliche e analcoliche (esclusi vino e vini aromatizzati, latte e altre bevande altamente deperibili),
  • imballaggi per il trasporto e la vendita (esclusi gli imballaggi utilizzati per merci pericolose o attrezzature su larga scala e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con i prodotti alimentari)
  • imballaggi multipli
  • anche gli imballaggi in cartone sono generalmente esentati da tali prescrizioni.

Deroghe ed esenzioni

L’accordo introduce una deroga generale di cinque anni rinnovabile al conseguimento degli obiettivi di riutilizzo a condizioni specifiche, tra cui:

  • lo Stato membro che concede l’esenzione supera di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio da conseguire entro il 2025 e dovrebbe superare di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio per il 2030
  • lo Stato membro che concede l’esenzione è sulla buona strada per conseguire i suoi obiettivi di prevenzione dei rifiuti
  • gli operatori hanno adottato piani aziendali di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti stabiliti nel regolamento.

Le nuove norme esentano inoltre le microimprese dal conseguimento di tali obiettivi e introducono la possibilità per gli operatori economici di formare raggruppamenti di massimo cinque distributori finali per conseguire gli obiettivi di riutilizzo concernenti le bevande.

I colegislatori hanno stabilito l’obbligo per le imprese che vendono prodotti da asporto di offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande fredde o calde o con alimenti pronti, senza costi aggiuntivi. Inoltre, entro il 2030, le attività che offrono prodotti da asporto devono cercare di proporre il 10% dei prodotti in formati di imballaggio adatti al riutilizzo.

Sistemi deposito cauzionale e restituzione

In base alle nuove norme, entro il 2029 gli Stati membri devono garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori di metallo monouso per bevande all’anno. Per conseguire questo obiettivo, sono tenuti a istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione per tali formati di imballaggio. Le prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione non si applicheranno ai sistemi già esistenti prima dell’entrata in vigore del regolamento, se i sistemi in questione raggiungeranno l’obiettivo del 90% entro il 2029.

I colegislatori hanno convenuto di aggiungere un’esenzione dall’obbligo di introdurre un sistema di deposito cauzionale e restituzione per gli Stati membri che raggiungono un tasso di raccolta differenziata superiore all’80% nel 2026 e che presentano un piano di attuazione con una strategia per conseguire l’obiettivo generale di raccolta differenziata del 90%.

Restrizioni uso formati imballaggi

Le nuove norme introducono restrizioni concernenti determinati formati di imballaggio, compresi gli imballaggi di plastica monouso per prodotti ortofrutticoli, per alimenti e bevande, condimenti e salse nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering, e per i piccoli prodotti cosmetici e per l’igiene utilizzati nel settore alberghiero e della ristorazione (ad esempio flaconi di shampoo o lozione per il corpo) nonché per le borse di plastica in materiale ultraleggero (ad esempio quelle offerte sui mercati dei generi alimentari sfusi).

Prossime tappe

L’accordo provvisorio sarà ora sottoposto per approvazione ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (Coreper) e alla commissione per l’ambiente del Parlamento. Se approvato, il testo dovrà poi essere formalmente adottato dalle due istituzioni, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, prima che il regolamento possa essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrare in vigore.

Il regolamento si applicherà 18 mesi dopo la data di entrata in vigore.

Aggiornamento

29.4.2024 Imballaggi, Parlamento Ue approva regolamento: il Parlamento Ue ha approvato mercoledì scorso il regolamento sugli imballaggi che deve essere approvato formalmente anche dal Consiglio prima di essere pubblicato sulla GUUE.


Fonte: Sito Consiglio dell’UE

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