Ue, etichettatura energetica ed ecodesign smartphone e tablet

Con regolamenti Ue 2023/1669 e 2023/1670 sono stabiliti i requisiti per l’etichettatura energetica e la progettazione ecocompatibile degli smartphone e dei tablet.

Regolamento (UE) 2023/1669 – etichettatura energetica

Il regolamento, in vigore il 20 settembre 2023 e che si applica dal 20 giugno 2025, è composto da otto articoli e nove allegati e prevede obblighi in capo agli importatori e ai distributori.

Il regolamento, in particolare, stabilisce i requisiti per l’etichettatura degli smartphone e dei tablet e la fornitura di informazioni supplementari sul prodotto per gli smartphone e i tablet.

Il regolamento non si applica ai seguenti prodotti:

  • telefoni cellulari e tablet dotati di display principale flessibile che l’utente può srotolare e arrotolare completamente o in parte;
  • smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza.

Obblighi dei fornitori

L’articolo 3 prevede che i fornitori provvedano affinché:

  • ogni smartphone o tablet sia corredato di un’etichetta stampata nel formato di cui all’allegato III;
  • i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;
  • su richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato cartaceo;
  • il contenuto della documentazione tecnica, di cui all’allegato VI, sia inserito nella banca dati dei prodotti;
  • i messaggi pubblicitari visivi riguardanti uno specifico modello di smartphone o tablet riportino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figuranti sull’etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII;
  • il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di smartphone o tablet, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza figuranti sull’etichetta, conformemente all’allegato VII;
  • un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto nell’allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di smartphone e tablet;
  • una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell’allegato V sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di smartphone e tablet.

Obblighi dei distributori

L’articolo 4 prevede che i distributori provvedano affinché:

  • nei punti vendita, comprese le fiere, ogni smartphone e tablet rechi l’etichetta, messa a disposizione dai fornitori in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), esposta in prossimità del prodotto o appesa ad esso o posta in modo tale da essere chiaramente visibile e univocamente associata allo specifico modello;
  • per la vendita a distanza, siano fornite l’etichetta e la scheda informativa del prodotto in conformità agli allegati VII e VIII;
  • i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di smartphone o tablet, anche su Internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza figuranti sull’etichetta conformemente all’allegato VII;
  • il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di smartphone o tablet, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza figuranti sull’etichetta, conformemente all’allegato VII.

L’etichetta energetica dovrà contenere tra l’altro:

  • le informazioni sulla loro efficienza energetica (da A a G),
  • la durata della batteria,
  • l’affidabilità in caso di caduta libera,
  • la classe di riparabilità,
  • il grado di protezione da agenti esterni (polvere e acqua).

Regolamento (UE) 2023/1670 – ecodesign

Il regolamento, in vigore il 20 settembre 2023 e che si applica dal 20 giugno 2025 (tranne l’articolo 6 sull’elusione, che si applica dal 20 settembre 2023), è composto da dieci articoli e cinque allegati.

Il regolamento, in particolare, stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato di smartphone, altri telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet.

Il regolamento non si applica ai seguenti prodotti:

  • telefoni cellulari e tablet dotati di display principale flessibile che l’utente può srotolare e arrotolare completamente o in parte;
  • smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza.

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile, stabilite nell’allegato II, riguardano tra l’altro:

  • la resistenza alle cadute accidentali e graffi,
  • la protezione da polvere e acqua,
  • la durata della batteria,
  • la possibilità di smontare e riparare il prodotto in questione (con pezzi di ricambio fino a 7 anni dopo l’uscita di produzione dei prodotti e prezzi ragionevoli per non scoraggiare la riparazione),
  • la disponibilità di aggiornamenti della versione del sistema operativo,
  • la cancellazione dei dati e il trasferimento delle funzionalità dopo l’uso,
  • la fornitura di informazioni appropriate per gli utenti, i riparatori e i riciclatori.

Testo

Regolamento Unione Europea 16 giugno 2023, n. 1669

Regolamento delegato (UE) 2023/1669 della Commissione del 16 giugno 2023 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli smartphone e dei tablet (Testo rilevante ai fini del SEE)

Regolamento Unione Europea 16 giugno 2023, n. 1670

Regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione del 16 giugno 2023 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

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