Ue, ecodesign apparecchi per il riscaldamento

Con regolamento (UE) 2024/1103 sono stabilite le specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento.

Ultima modifica 23 Maggio 2024 di Giorgio Ferrari

Campo di applicazione

Il Regolamento – in vigore dal 9 maggio 2024 e che si applica dal 01/07/2025, ad eccezione dei divieti previsti all’art. 6 per i fabbricanti, gli importatori o i mandatari che si applicano dal 09/05/2024 – stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale:

  • per uso domestico aventi potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW;
  • per uso commerciale aventi potenza termica nominale del prodotto o di un segmento individuale di tubo radiante pari o inferiore a 300 kW.

Il Regolamento stabilisce anche le specifiche di progettazione ecocompatibile dei dispositivi di controllo separati.

 Il regolamento non si applica:

  • agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale che utilizzano per la produzione di calore un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento azionato da energia elettrica o combustibili;
  • agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale progettati, provati, commercializzati e dichiarati esclusivamente per l’uso in ambienti esterni;
  • agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale la cui potenza termica diretta è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e della potenza termica indiretta combinate alla potenza termica nominale;
  • ai prodotti di riscaldamento dell’aria;
  • alle stufe per sauna;
  • agli apparecchi di cottura.

Tra le novità, il nuovo regolamento, rispetto al precedente regolamento (UE) 2015/1188:

  • chiarisce e amplia l’ambito di applicazione;
  • perfeziona la definizione dei prodotti esenti;
  • include nell’ambito di applicazione gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale immessi sul mercato senza un dispositivo di controllo della temperatura, compresi cavi e tappetini riscaldanti a regolazione automatica.

Abrogazione

Dalla sua entrata in vigore il precedente regolamento (UE) 2015/1188 è abrogato.

Aggiornamento

Rettifica

L’allegato III, che riporta i metodi di misurazione e i calcoli dell’efficienza energetica degli apparecchi di riscaldamento, è stato sostituito, come da rettifica pubblicata nella GUUE del 17.5.2024.


Testo

Regolamento Unione Europea 18 aprile 2024, n. 1103

REGOLAMENTO (UE) 2024/1103 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2024 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione.

Rettifica del regolamento (UE) 2024/1103

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