Con regolamento (UE) 2024/1103 sono stabilite le specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento.
Ultima modifica 23 Maggio 2024 di Giorgio Ferrari
Campo di applicazione
Il Regolamento – in vigore dal 9 maggio 2024 e che si applica dal 01/07/2025, ad eccezione dei divieti previsti all’art. 6 per i fabbricanti, gli importatori o i mandatari che si applicano dal 09/05/2024 – stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale:
- per uso domestico aventi potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW;
- per uso commerciale aventi potenza termica nominale del prodotto o di un segmento individuale di tubo radiante pari o inferiore a 300 kW.
Il Regolamento stabilisce anche le specifiche di progettazione ecocompatibile dei dispositivi di controllo separati.
Il regolamento non si applica:
- agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale che utilizzano per la produzione di calore un ciclo a compressione di vapore o un ciclo di assorbimento azionato da energia elettrica o combustibili;
- agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale progettati, provati, commercializzati e dichiarati esclusivamente per l’uso in ambienti esterni;
- agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale la cui potenza termica diretta è inferiore al 6 % della potenza termica diretta e della potenza termica indiretta combinate alla potenza termica nominale;
- ai prodotti di riscaldamento dell’aria;
- alle stufe per sauna;
- agli apparecchi di cottura.
Tra le novità, il nuovo regolamento, rispetto al precedente regolamento (UE) 2015/1188:
- chiarisce e amplia l’ambito di applicazione;
- perfeziona la definizione dei prodotti esenti;
- include nell’ambito di applicazione gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale immessi sul mercato senza un dispositivo di controllo della temperatura, compresi cavi e tappetini riscaldanti a regolazione automatica.
Abrogazione
Dalla sua entrata in vigore il precedente regolamento (UE) 2015/1188 è abrogato.
Aggiornamento
Rettifica
L’allegato III, che riporta i metodi di misurazione e i calcoli dell’efficienza energetica degli apparecchi di riscaldamento, è stato sostituito, come da rettifica pubblicata nella GUUE del 17.5.2024.
Testo
Regolamento Unione Europea 18 aprile 2024, n. 1103
REGOLAMENTO (UE) 2024/1103 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2024 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione.