Tutela penale dell’ambiente, nuova direttiva Ue

Sulla GUUE del 30/4/2024 è stata pubblicata la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

La direttiva – come recita l’art. 1 – “stabilisce norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l’ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all’applicazione efficace del diritto ambientale dell’Unione“.

La direttiva era stata approvata dal Parlamento Ue il 27 febbraio 2024, a cui si rimanda per il Comunicato.

Campo di applicazione

La direttiva, composta da 30 articoli, rivede l’elenco dei reati ambientali (art. 3) di cui alla direttiva 2008/99/CE e aggiunge altre categorie di reati sulla base delle violazioni più gravi della legislazione ambientale dell’Unione.

Le condotte illecite sono dettagliatamente descritte all’art. 3, tra cui:

  • lo scarico, emissione o immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora;
  • la raccolta, il trasporto o il trattamento dei rifiuti, la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura, nonché l’attività effettuata in quanto commerciante o intermediario per determinate fattispecie;
  • la produzione, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione, l’uso, o il rilascio dei gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele.

Tra i nuovi reati si segnalano quelli riguardanti:

  • il commercio illegale di legname,
  • l’esaurimento delle risorse idriche,
  • le gravi violazioni della legislazione in materia di sostanze chimiche,
  • l’inquinamento provocato dalle navi.

Sanzioni

Le sanzioni sono previste all’art. 5 (per le persone fisiche) e all’art. 7 (per le persone giuridiche) di cui si regola la Responsabilità giuridica (art. 6). Fissa i termini di prescrizione all’art. 11. Gli Stati membri sono incaricati di adottare le misure necessarie affinché i reati siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

A tal riguardo, la direttiva fissa sanzioni minime da applicare, a seconda della gravità, nel caso di determinati reati ambientali con pena massima di almeno 10 anni di reclusione nel caso di morte di una persona.

Per i trasgressori, la direttiva prevede anche sanzioni non penali, quali il risarcimento del danno ed il ripristino dell’ambiente danneggiato, oltre a sanzioni pecuniarie pari al 3 o 5% del fatturato annuo mondiale per le persone giuridiche.

Inoltre, dovranno predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici in forma anonima sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria per quanto riguarda i reati di cui agli articoli 3 e 4, per monitorare l’efficacia delle loro misure di lotta contro i reati ambientali.

La direttiva, in vigore dal 20 maggio 2024, deve essere recepita dagli Stati membri entro il 21 maggio 2026.


    Testo

    Direttiva Unione Europea 11 aprile 2024, n. 1203

    DIRETTIVA (UE) 2024/1203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

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