Sulla GU n. 68 del 22 marzo 2022 è stata pubblicata la legge 9 marzo 2022, n. 22 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale“, che inserisce nel codice penale le norme per la tutela dei beni culturali e del paesaggio, con conseguenze anche in materia di responsabilità delle persone giuridiche, ex D.lgs. 231/2001.
La legge, in vigore dal 23 marzo 2022 e composta da 7 articoli, in sintesi:
- inserisce nel codice penale il nuovo Titolo VIII-bis (delitti contro il patrimonio culturale), riordinando gli illeciti penali attualmente previsti nel codice penale e nel codice dei beni culturali;
- introduce nuove fattispecie di reato, ad es. Art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici);
- innalza le pene edittali vigenti;
- introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.
Per quanto riguarda la responsabilità amministrativa degli Enti, la legge inserisce l’art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Ai sensi dell’articolo 2 del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004), il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
- Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
- Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
Legge 9 marzo 2022, n. 22
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.