La regione Toscana, con delibera della Giunta n. 1332/2023, approva le disposizioni relative all’uso agronomico dei sottoprodotti della vinificazione.
La delibera stabilisce, in particolare, le condizioni e le modalità, i limiti e i divieti per l’uso dei sottoprodotti della vinificazione impiegati con funzione di ammendante sui terreni ad uso agricolo e utilizzati tal quale dopo il loro ottenimento.
La distribuzione dei sottoprodotti sui terreni agricoli è ammessa fino a un limite massimo di 30 q /ha.
E’ fatto divieto di spandimento dei sottoprodotti della vinificazione:
- entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua, fatte salve disposizioni diverse che il comune può disporre in ragione di particolari condizioni locali;
- per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 10 metri di distanza dall’inizio dell’arenile;
- sui terreni gelati, innevati e saturi d’acqua, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d’acqua;
- in tutte le situazioni in cui l’autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie
infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l’uomo e per la difesa dei corpi idrici; - nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all’articolo 18 della legge regionale n.38/2004 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e della utilizzazione delle acque minerali, di sorgenti e termali);
- nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 del Dlgs 152/06;
- nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 del Consiglio, a partire dal 1 dicembre per successivi 90 giorni.
Delibera Giunta Regionale 20 novembre 2023, n. 1332
Decreto ministeriale 30 marzo 2023, n. 185138. Disposizioni in materia di uso alternativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.