Toscana, funzioni bonifica e procedimento inquinamento diffuso

La regione Toscana, con legge n. 35/2024, conferisce ai comuni le funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina il procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso.

Sintesi

In seguito alle modifiche del quadro normativo statale di riferimento, la legge, in vigore dal 27 agosto 2024, integra le disposizioni della Lr 30/2006 disciplinando i poteri di indirizzo e coordinamento delle funzioni dei comuni da parte della Regione confermando il conferimento già effettuato ai comuni delle funzioni in materia di bonifica dei siti inquinati.

Infatti, la Regione mediante la Lr 30/2006 – abrogata dalla legge in commento – aveva già conferito ai comuni le funzioni amministrative relative ai procedimenti di bonifica dei siti inquinati che interessano il territorio di un unico comune.

A tal proposito, la legge intende:

a) stabilire mediante quali modalità è fornito il supporto tecnico-amministrativo agli enti a cui sono trasferite le funzioni;
b) disciplinare l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione in caso di verificata inerzia dei comuni.

Inoltre, in attuazione dell’articolo 240, comma 3, del d.lgs. 152/2006, la legge individua le modalità operative di gestione per le aree interessate da inquinamento diffuso e disciplina i piani degli interventi di bonifica e ripristino ambientale.

Da ultimo, la legge apporta modifiche alla Lr 25/1998 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), in particolare:

  • sostituito l’articolo 5 bis “Banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e ripristino ambientale”;
  • modificati gli articoli 9 e13, riguardanti i contenuti e gli effetti del piano regionale;
  • modificato l’articolo 13 bis sugli interventi edilizi ammessi.

Competenza bonifica

La legge, in particolare, al Capo I disciplina:

  • il conferimento da parte della regione ai comuni delle funzioni amministrative relative alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza, nonché alle misure di riparazione e di ripristino ambientale di siti contaminati di cui agli articoli 242 e 242 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che ricadono nell’ambito del territorio di un solo comune.
  • i poteri regionali di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni conferite, nonché il supporto tecnico-amministrativo e l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione stessa.

Rimangono di competenza della Regione le funzioni amministrative in materia di bonifica relative:

  • a) ai procedimenti disciplinati dall’articolo 242 ter del d.lgs. 152/2006;
  • b) ai procedimenti disciplinati dall’articolo 249 del d.lgs. 152/2006;
  • c) ai siti di cui all’articolo 36 bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
  • d) alla gestione della banca dati dei siti interessati da procedimento di bonifica di cui all’articolo 251 del d.lgs. 152/2006 e di cui all’articolo 5 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme in materia dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);
  • e) ai procedimenti disciplinati dall’articolo 242 del d.lgs. 152/2006 che interessano situazioni di potenziale contaminazione oppure contaminazione accertata, senza soluzione di continuità fra il territorio di più comuni limitrofi;
  • f) ai procedimenti relativi all’accertamento, alla pianificazione ed attuazione degli interventi, nonché alle disposizioni di salvaguardia direttamente collegate alle situazioni riconosciute di inquinamento diffuso disciplinate dal capo II della presente legge.

Procedimento inquinamento diffuso

Il capo II disciplina il procedimento diretto ad accertare l’esistenza di aree interessate da inquinamento diffuso presenti nella regione, nonché alle modalità operative di gestione, bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate da inquinamento diffuso, ad eccezione dell’inquinamento da attività agricole che determinano contaminazione da nitrati o fitosanitari, regolati dalle relative norme di settore.

Spetta agli enti locali e all’ARPAT, nell’esercizio delle proprie funzioni, segnalare con una relazione alla struttura regionale competente la potenziale esistenza di un’area interessata da inquinamento diffuso.

    In caso di esito positivo della verifica di completezza formale da parte della struttura regionale competente viene:

    • avviato il procedimento per l’area caratterizzata da potenziale inquinamento diffuso;
    • attivato un tavolo tecnico con il compito accertare la presenza o meno di inquinamento diffuso nell’area;
    • in caso di esito positivo dell’accertamento, elaborato il piano di interventi di bonifica e ripristino ambientale.

    Testo

    Legge Regionale 2 agosto 2024, n. 35

    Conferimento ai comuni delle funzioni in materia di bonifica di siti contaminati e disciplina del procedimento per la bonifica dei siti interessati da inquinamento diffuso. Modifiche alla l.r. 25/1998.

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