La regione Toscana, con la legge n. 25/2024 di “manutenzione dell’ordinamento 2024”, affida al Consiglio Regionale la competenza per individuare misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene.
La legge, in vigore dal 9 luglio 2024, tra l’altro modifica la Lr 9/2010 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente” inserendovi le emissioni odorigene, in particolare:
- Art. 71 – Competenze della Regione.
- Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 9/2010 è aggiunta la seguente:
- “b bis) individua, nell’ambito del piano di cui alla lettera a), le misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene di cui all’articolo 272 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in conformità alla legislazione nazionale ed europea di riferimento ed in coerenza con gli indirizzi elaborati ai sensi del medesimo articolo 272 bis, comma 2;”
- Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 9/2010 è aggiunta la seguente:
- Art. 72 – Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente.
- Dopo la lettera e) del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 9/2010 è inserita la seguente:
- “e bis) prevede le misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui all’articolo 272 bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in conformità alla legislazione nazionale ed europea di riferimento ed in coerenza con gli indirizzi elaborati ai sensi del medesimo articolo 272 bis, comma 2;”.
- Dopo la lettera e) del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 9/2010 è inserita la seguente: