La Regione Toscana, con Dpgr n. 20/2024, definisce le condizioni per l’autorizzazione agli scarichi con limiti di emissione diversi da quelli di cui all’Allegato 5 alla parte III del dlgs 152/2006.
Il provvedimento, in attuazione alle disposizioni del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 20/2006 definisce le condizioni di autorizzazione allo scarico di acque reflue con limiti di emissione diversi da quelli di cui all’allegato 5 alla parte III, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del d.lgs. 152/2006, nel rispetto dei vincoli posti dal legislatore statale ed in conformità a quanto stabilito dagli articoli 17 e 21 della medesima l.r. 20/2006.
A tal fine, viene inserito nel regolamento emanato con d.p.g.r. 46/R/2008 un allegato 7 bis contenente indicazioni tecnico-operative per:
- individuare elementi decisionali utili per la valutazione di eventuali richieste di limiti diversi di cui all’articolo 101 comma 2, del d.lgs. 152/2006;
- fornire ai proponenti uno strumento di supporto per strutturare gli studi e le eventuali attività scientifiche necessari.
L’individuazione di valori limite diversi deve essere richiesta dal proponente con apposita istanza corredata dalla documentazione indicata dall’allegato 7 bis del regolamento.
Le disposizioni non si applicano alle acque di restituzione come definite all’articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 20/2006 ed agli scaricatori di piena come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera v) della l.r. 20/2006.
Decreto Presidente Giunta Regionale 4 giugno 2024, n. 20/R
Disposizioni per la definizione delle condizioni per l’autorizzazione agli scarichi con limiti di emissione diversi da quelli di cui all’Allegato 5 alla parte III, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del d. lgs. 152/2006 e dell’articolo 21, comma 2 della l.r. 20/2006. Modifiche al regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”).