Tar, prescrizioni introdotte con l’Aia e Bat

Il Tar Lazio, con sentenza n. 13872/2023, si è pronunciato in merito alle prescrizioni introdotte con l’AIA affermando che non devono necessariamente essere ancorate alle migliori tecniche disponibili (BAT).

Le prescrizioni introdotte con l’AIA non devono necessariamente ancorarsi alle BAT (quali “migliori tecniche disponibili”). La tesi opposta non trova corrispondenza nella disciplina nazionale approntata in materia ambientale, laddove da un lato è contemplata la possibilità che l’Amministrazione, nell’esercizio del potere tecnico-discrezionale ad essa spettante in sede autorizzatoria, addivenga alla fissazione di limiti di emissione più rigidi rispetto a quelli previsti dalle migliori tecniche disponibili e dall’altro è attribuito all’Amministrazione medesima il potere di introdurre nell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) “ulteriori condizioni specifiche … giudicate opportune …”

Nel caso di specie, la parte ricorrente censurava:

  • la prescrizione in tema di efficienza energetica assumendo l’illegittimità di una misura volta ad introdurre un valore minimo più stringente di quello previsto dalle BAT,
  • l’ulteriore prescrizione con la quale è stato imposto, in tema di emissioni convogliate, il rispetto di un limite al flusso di massa annuale, laddove non prevedono, per quanto concerne la disciplina in rilievo in rilievo (BAT) alcun limite al flusso di massa.

A tal riguardo, il Tar, respingendo il ricorso, ha affermato di non condividere l’assunto posto alla base della doglianza sul punto articolata, consistente nella premessa logico-giuridica secondo cui le prescrizioni introdotte con il titolo autorizzativo dovrebbero necessariamente ancorarsi in ogni caso alle BAT (quali “migliori tecniche disponibili”).


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