Tar Piemonte, modifiche non sostanziali e silenzio assenso

Il Tar Piemonte, con la Sentenza 737/2022, si è pronunciato sull’istituto del silenzio-assenso affermandone, nel caso in esame, l’inapplicabilità alle istanze di modifica non sostanziale per l’abbancamento di rifiuti.

Secondo il Tar, l’applicabilità dell’istituto del silenzio-assenso alla vicenda in esame (istanza di modifica non sostanziale per l’abbancamento di rifiuti) è esclusa, innanzitutto, dalla disciplina generale contenuta nel comma 4 dell’art. 20, l. 241/90, che non prevede l’operatività di tale meccanismo ad atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, materia nella quale rientra a pieno titolo il procedimento in esame.

Peraltro, l’art. 29 nonies, comma 1, del D.lgs. 152/2006 non introduce alcun meccanismo di silenzio assenso, ma stabilisce soltanto che, in caso di modifiche ritenute sostanziali dall’amministrazione, questa ne dia notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione ricevuta, ai fini dei previsti adempimenti di legge; decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

La norma, pertanto, contempla la mera facoltà per il richiedente di procedere con le variazioni progettate, senza però prevedere alcuna perentorietà del termine concesso all’amministrazione, e senza stabilire in termini inequivoci che decorso detto termine l’autorizzazione richiesta debba intendersi resa.

A tal riguardo, l’art. 29 nonies, comma 1, del D.lgs. 152/2006 stabilisce che “il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”.


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