Tar, Ordinanza sindacale art. 192 dlgs 152/2006

Il Tar Lazio, con Sentenza n. 216/2023, si è pronunciato in merito all’abbandono di rifiuti affermando l’illegittimità dell’ordinanza sindacale, ex art. 192 dlgs 152/2006, non preceduta da comunicazione di avvio del relativo procedimento.

In particolare, il Tar ha aderito all’orientamento giurisprudenziale affermando che è illegittima l’ordinanza sindacale ex 192, d.lgs. n. 152, con cui si ingiungono la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, nonché la bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata, che non sia stata preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento al soggetto interessato.

In tale caso, prosegue il Tar, risulta violato il diritto di questi alla partecipazione, anche al fine di poter dimostrare l’assenza del requisito soggettivo del dolo o della colpa e delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito di rifiuti.

Difatti, sotto il profilo procedimentale, in caso di abusivo abbandono di rifiuti, la comunicazione prevista dagli artt. 7, l. n. 241 cit. e 192, d.lgs. n. 152 cit., non è un adempimento strumentale alla sola partecipazione del privato, ma è anche essenziale per assicurare un’adeguata istruttoria ai fini dell’accertamento delle reali responsabilità.


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