Tar, obblighi proprietario non responsabile inquinamento

Il Tar Puglia, con sentenza n. 929/2023, si è pronunciato sugli obblighi del proprietario non responsabile dell’inquinamento affermando che è tenuto ad adottare le sole misure di prevenzione.

Il proprietario, non responsabile dell’inquinamento, è tenuto ad adottare le sole misure di prevenzione, di cui all’art. 240, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 152 del 2006 (ovverosia le misure di messa in sicurezza d’emergenza, dette anche provvisorie) non anche le misure di riparazione (ossia la messa in sicurezza definitiva, né gli interventi di bonifica, né tanto meno quelle di ripristino ambientale).

Tutto ciò peraltro in conformità al noto principio di matrice comunitaria (art. 197 TFUE, ex art. 174 Tratt. CE; direttiva 2004/35/CE) c.d. “chi inquina paga” (“polluter pays principle”), che si riaggancia alla teoria economica pigouviana di c.d. “internalizzazione” delle esternalità negative sull’ambiente, secondo cui ciascun attore economico è tenuto a farsi carico delle esternalità, che produce la propria attività.

Detto principio è declinato normativamente dall’art. 3-ter del d.lgs. n. 152 del 2006 (inserito dal d.lgs. n. 4 del 2008), secondo cui: “La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali […] deve essere garantita […] mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione […] nonché al principio «chi inquina paga» […]”.

Nel caso di specie, viene impugnata l’ordinanza sindacale, emessa ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. 152 del 2006, avente ad oggetto la rimozione di rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi in un fondo, della estensione di circa 24 ha, recintato, un tempo cava per l’estrazione di materiale lapideo (esaurita e non più coltivata da molti anni).

Come ricordato dal Tar, giurisprudenza costante ha evidenziato in materia che i soggetti responsabili in solido con l’autore della violazione del divieto di abbandono rifiuti, di cui all’art. 192 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, possono essere legittimamente destinatari dell’ordinanza di rimozione, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, solo ove sia dimostrato che agli stessi la violazione di tale divieto di abbandono sia imputabile a titolo di dolo o di colpa: elementi non trapelati nell’ordinanza e quindi annullata.


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