Il Tar Umbria, con sentenza n. 592/2024, si è pronunciato sui regimi autorizzativi per la realizzazione di impianti di produzione di energia da FER.
Innanzitutto nella sentenza si richiama il recente decreto ministeriale 21 giugno 2024, con cui è stata data attuazione alla previsione di cui all’art. 20, c. 1, del d.lgs. n. 199/2021 relativa alla determinazione dei criteri per l’individuazione delle aree idonee e di quelle non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.
Le sue disposizioni (in particolare l’art. 1) confermano che la tipizzazione delle aree ai fini della realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non si limita alla dicotomia tra aree idonee e aree non idonee, contemplando anche la categoria delle “aree ordinarie”, ovvero quelle non qualificabili né come idonee né come non idonee.
Pertanto, una volta individuate le aree “idonee” (per le quali è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione e l’esercizio degli impianti) e quelle “non idonee” (le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal par. 17 e dall’all. 3 delle linee guida emanate con decreto ministeriale del 10.09.2010), residuano le aree “ordinarie”, diverse dalle prime due e in relazione alle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011.