Il Tar Piemonte, con la sentenza n. 938/2024, si è pronunciato in materia di End of Waste e sul requisito “l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”, ex art. 184 ter, c. 1, lett. d) D.lgs. 152/2006.
Un fondamentale precetto dell’art. 184 ter, comma 1, lett. d) D.lgs. 152/2006 indica quale autonomo requisito rilevante ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto che “l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”.
Benché tale requisito sia espressione di un principio informatore della disciplina dei rifiuti e non possa di per sé dirsi innovativo, tuttavia, la sua autonoma considerazione da parte del legislatore vale a chiarire che, affinché il rifiuto sia sottratto al regime tutorio suo proprio, occorre che l’assenza di effetti negativi sull’ambiente o la salute sia accertata prima che il materiale sia utilizzato o commercializzato alla stregua di un prodotto “primario”.
Fino a tale momento dovrà trovare applicazione, ai sensi del comma 5 dell’art. 184 ter, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti.