Il Tar Puglia, con sentenza n. 245/2023, si è pronunciato sulla competenza ad adottare l’ordine di rimozione di rifiuti abbandonati.
La questione della competenza ad adottare l’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati e ripristino dello stato dei luoghi ex art. 192, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 va risolta nel senso dell’appartenenza al Sindaco stante l’incompetenza del “Responsabile del settore” che sussiste anche in caso di delega a suo favore adottata dal dirigente del settore.
L’art. 192, comma 3, del citato Decreto n. 152, nel prevedere espressamente la competenza del Sindaco, è norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza), comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), per il quale “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I del titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3 e dall’articolo 54” e su di essa prevalente.
Nel caso di specie, l’ordine proveniva dal Responsabile dell’UT.C. del Comune che aveva verificato che il materiale depositato era ascrivibile all’azienda a seguito delle operazioni di scavo del piano interrato ubicato in corrispondenza dell’accesso di servizio alla stessa e utilizzato dalle maestranze durante l’esecuzione dei lavori di costruzione della struttura.