Il Tar Campania, con sentenza n. 103/2023, si è pronunciato sulla fattispecie di abbandono rifiuti in un fondo altrui affermando che il proprietario del fondo non può essere ritenuto responsabile – della rimozione dei rifiuti abbandonati e il ripristino dello stato dei luoghi – per la sola omessa recinzione del fondo.
“In virtù dell’art. 192, d.lgs. n. 152/2006, l’obbligo di rimozione dei rifiuti grava in via principale sull’inquinatore e, in solido, sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento dell’area, qualora a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio, secondo il principio di matrice eurounitaria in materia ambientale per cui « chi inquina paga ».
Secondo il Tar, la disposizione in questione è, infatti, chiara nell’imporre, in via solidale, le conseguenze ripristinatorie della condotta lesiva dell’ambiente anche al proprietario nell’eventualità in cui quest’ultimo si sia reso colpevole di inidonea vigilanza sui beni interessati dall’abbandono di rifiuti. Ciò implica l’insufficienza della sola titolarità del diritto reale o di godimento sulle aree interessate, richiedendo, invero, il legislatore l’accertamento della sussistenza dell’elemento psicologico in ordine ai fatti contestati.
Ne consegue che, in linea generale, prima di ordinare la rimozione dei rifiuti abbandonati e il ripristino dello stato dei luoghi, il Comune è tenuto ad accertare che il proprietario « non responsabile » dell’abbandono abbia tenuto una condotta quanto meno colposa, con la precisazione che, ai fini dell’accertamento de quo, l’omessa recinzione del fondo inquinato non costituisce ex se un indice di negligenza, posto che nel nostro sistema (art. 841 c.c.) la recinzione è una facoltà (ossia un agere licere) del dominus, come tale la scelta di non fruirne non può tradursi in un fatto colposo (art. 1127, comma 1, c.c.) ovvero in un onere di ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2, c.c.) che circoscrive (recte, elide) il diritto al risarcimento del danno”.
Vedi anche: Consiglio di Stato, rimozione rifiuti proprietario terreno