Spedizioni transfrontaliere rifiuti, nuovo regolamento Ue

Pubblicato nella GUUE del 30 aprile 2024 il Regolamento (UE) 2024/1157 che aggiorna la normativa europea in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

Sintesi

Il regolamento, come recita l’articolo 1 “stabilisce le misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana e a contribuire alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalle spedizioni dei rifiuti e dal trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione.

Stabilisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione”.

Il nuovo Regolamento Ue – composto da 86 articoli e 13 allegati (l’ultimo è la Tabella delle concordanze con il precedente Regolamento) – entra in vigore il 20 maggio 2024, ma si applica dal 21 maggio 2026 con scadenze differenziate per alcuni obblighi (riassunti all’art. 86).

Spedizioni di rifiuti nell’UE

Il regolamento (artt. 4 e ss.) vieta le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento all’interno dell’UE, tranne se permessi e autorizzati nell’ambito della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte.

Invece le spedizioni intra-UE di rifiuti destinati a operazioni di recupero (rifiuti “elenco verde”) continueranno ad essere autorizzate secondo la procedura meno rigorosa stabilita dagli obblighi generali di informazione.

Spedizioni di rifiuti verso paesi Extra-UE

Il Regolamento (artt. 37 e ss.) mantiene il divieto per gli Stati membri di esportare rifiuti destinati allo smaltimento verso paesi terzi e di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero verso paesi non appartenenti all’OCSE.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica:

  • a) alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;
  • b) alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;
  • c) alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi;
  • d) alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.

Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione, tra cui:

  • i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;
  • i rifiuti radioattivi;
  • i sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
  • le acque reflue;
  • le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi;

Abrogazioni

L’articolo 85 dispone l’abrogazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 dal 20 maggio 2024, ma le disposizioni continueranno ad applicarsi fino al 21 maggio 2026 ad eccezione per:

  • a) l’articolo 30, che cessa di applicarsi a decorrere dal 20 maggio 2024;
  • b) l’articolo 37, che continua ad applicarsi fino al 21 maggio 2027;
  • c) l’articolo 51, che continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025.

Inoltre, il regolamento n. 1013/2006 continua ad applicarsi anche alle spedizioni per le quali è stata presentata una notifica conformemente all’art. 4 del medesimo regolamento e per le quali l’autorità competente di destinazione ha fornito conferma di ricevimento conformemente all’art. 8 del medesimo regolamento prima del 21 maggio 2026.

Sarà altresì abrogato il regolamento n. 1418/2007 della Commissione a decorrere dal 21 maggio 2027.

Articolato

Il regolamento è così articolato:

  • Titolo I – Disposizioni generali, vedi in particolare le Definizioni (art. 3)
  • Titolo II – Spedizioni all’interno dell’unione con o senza transito attraverso paesi terzi
  • Titolo III – Trasporto di rifiuti esclusivamente all’interno degli stati membri
  • Titolo IV – Esportazioni dall’unione verso paesi terzi
  • Titolo V – Importazioni nell’unione da paesi terzi
  • Titolo VI – Transito nell’unione da e verso paesi terzi
  • Titolo VII – Gestione ecologicamente corretta e garanzia dell’osservanza delle norme
  • Disposizioni Finali

Testo

Regolamento Unione Europea 11 aprile 2024, n. 1157

REGOLAMENTO (UE) 2024/1157 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 aprile 2024 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006

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