Il regolamento (UE) 2024/2571 stabilisce le informazioni da fornire nel certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento, ai sensi dell’art. 15 del reg. (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti.
Il regolamento, in vigore dal 17 ottobre 2024 e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, in particolare prevede:
- il certificato attestante l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di smaltimento (allegato I);
- le istruzioni specifiche per la compilazione del certificato (allegato II).
Il regolamento (UE) 2024/1157 citato stabilisce la procedura di notifica e autorizzazione preventive per le spedizioni di determinati rifiuti, comprese le operazioni intermedie di recupero o smaltimento, il cui articolo 15 contiene disposizioni specifiche relative alle spedizioni di rifiuti destinati ad operazioni intermedie di recupero e smaltimento.
Gli impianti che effettuano i processi successivi di trattamento dei rifiuti, sia intermedi che non intermedi, sono tenuti a informare gli impianti che effettuano le suddette operazioni intermedie del fatto che hanno completato i processi per i quali i rifiuti sono stati loro conferiti.
Tale conferma avviene tramite un certificato rilasciato dagli impianti che hanno effettuato il successivo processo di trattamento dei rifiuti: tramite il certificato, detti impianti attestano l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero e intermedia o non intermedia di smaltimento.
Regolamento Unione Europea 19 luglio 2024, n. 2571
Regolamento delegato (UE) 2024/2571 della Commissione, del 19 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le informazioni da fornire nel certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva intermedia o non intermedia di recupero o smaltimento