Sicurezza sul lavoro, rivalutate le sanzioni dal 1° luglio 2023

Pubblicato sulla GU n. 242 del 16 ottobre 2023, il Decreto Ministeriale del 20 settembre 2023 che rivaluta dal 1° luglio 2023 gli importi delle sanzioni in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Decreto 30 settembre 2023

In particolare, il decreto 111/2023 rivaluta dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,90%, le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e da atti aventi forza di legge.

L’aumento è deciso in attuazione dell’articolo 306, comma 4-bis, del citato dlgs n. 81/2008, che recita:

“Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore”.

L’aumento con effetto retroattivo, che si applica agli importi delle sanzioni vigenti al 30 giugno 2023, si applica per tutte le violazioni accertate a partire dal 1° luglio scorso, con la conseguenza che per le violazioni accertate entro il 30 giugno, e non ancora sanzionate, si applicano i valori vigenti a tale ultima data.

Aggiornamento

INL Nota prot. n. 1159 del 10/11/2023: prospetto sanzioni rivalutate

L’Istituto Nazionale del Lavoro (INL), con Nota prot. n. 1159 del 9 novembre 2023, nelle more dell’aggiornamento dell’applicativo SMART, fornisce in allegato il prospetto con tutte le sanzioni (sia penali sia amministrative) oggetto di rivalutazione.

INL. Nota prot. n. 724 del 30/10/2023: sanzioni rivalutate dal 6 ottobre 2023 (e non dal 1° luglio 2023).

L’Istituto Nazionale del Lavoro (INL), con Nota prot. n. 724 del 30 ottobre 2023 precisa che – in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi, che riguarda sia le violazioni punite penalmente sia quelle punite in via amministrativa – la rivalutazione di cui al D.D. n. 111 trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre u.s. (art. 25, comma 2, Cost; v. anche art. 2 c.p. e art. 1, L. n. 689/1981).

La nota inoltra osserva che l’incremento degli importi non si applica alle “somme aggiuntive”, ex articolo 14 del Dlgs 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che devono essere versate ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, in quanto non costituiscono «propriamente sanzione».

Allegato alla nota è riportato un quadro riepilogativo delle contravvenzioni più ricorrenti con l’indicazione degli importi rivalutati da decreto 1/2023.


Testo

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 settembre 2023 (Gazzetta Ufficiale)

Rivalutazione delle ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche’ da atti aventi forza di legge.

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