Riutilizzo semplificato rifiuti, notificato regolamento all’Ue

Notificata all’Ue la nuova versione dello schema di regolamento, recante “Determinazione delle condizioni per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata.”, ai sensi dell’articolo 214-ter del DLgs. 152 del 2006.

L’articolo 1 dello schema di regolamento dispone:

1. Ai sensi degli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento definisce:

  • a) le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;
  • b) le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività di cui al punto a);
  • c) le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
  • d) le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

A tal riguardo, il regolamento è di attuazione dell’art. 214-ter del TUA, che prevede l’adozione di un apposito decreto per la definizione delle modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Come riportato nel messaggio, l’intervento regolatorio ha l’obiettivo di fornire gli elementi utili per gli operatori al fine di svolgere attività di operazioni di preparazione per il riutilizzo in linea con la gerarchia dei rifiuti. La norma consente anche il perseguimento degli obiettivi definiti dalla CE per i rifiuti preparati per il riutilizzo e il recupero.

Si segnala, inoltre, che lo schema di regolamento è stato già oggetto di una precedente notifica, alla quale non è seguita alcuna osservazione. Lo schema di regolamento viene notificato nuovamente in quanto è stato modificato all’articolo 4 a seguito del parere interlocutorio del Consiglio di Stato.


Per ulteriori informazioni, si rimanda alla pagina della Commissione Europea:

Schema di regolamento

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