RENTRI, trasmesso schema di regolamento alla Ue

Il 29 settembre è stato trasmesso alla Commissione europea lo schema di regolamento sulla disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri), redatto ai sensi del comma 1 dell’articolo 188 bis del Dlgs 152/2006.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 del decreto, dalla data di entrata in vigore del regolamento l’iscrizione al RenTRi è effettuata con le seguenti tempistiche:

  1. a decorrere da 18 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
  2. a decorrere da 24 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
  3. a decorrere da 30 mesi ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2018.

La bozza di regolamento riporta anche i nuovi modelli del registro cronologico di carico e scarico (allegato I) e del formulario di identificazione del rifiuto (allegato II), che abrogheranno i modelli attualmente vigenti (Dm 145/1998 e Dm 148/1998).

Per quanto riguarda i costi previsti per il funzionamento del RENTRI (a carico degli iscritti), la bozza prevede un contributo annuale (più un diritto di segreteria di 10 euro) in misura inferiore rispetto a quelli previste per il Sistri (allegato III):

  • per le imprese di maggiori dimensioni: € 100,00 per il primo anno; € 60 per gli anni successivi (p.to 1 sopra citato);
  • per le medie imprese: € 50,00 per il primo anno; € 30 per gli anni successivi (p.to 2 sopra citato);
  • per le piccole imprese: € 15,00 per il primo anno; € 10 per gli anni successivi (p.to 3 sopra citato).

Anche la dotazione hardware appare più semplice: le imprese non dovranno dotarsi di particolari strumenti quali chiavette o black box, ma solo i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi dovranno dotarsi di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi (tranne i soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti).

Fino al 30 dicembre 2022 (termine dello status quo) le Istituzioni europee e gli Stati membri potranno esprimere un parere sullo schema: decorso tale termine, se non verranno chiesti maggiori approfondimenti, il Ministero potrà procedere con la pubblicazione ufficiale in GU.


Per ulteriori informazioni, si rimanda alla pagina del sito istituzionale della Commissione Europea:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/it/search/?trisaction=search.detail&year=2022&num=656.

Torna in alto