Con decreto direttoriale n. 97/2023 è stata adottata la “Tabella scadenze Rentri“, che riporta le indicazioni per il rispetto, da parte dei soggetti interessati, delle tempistiche di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e le scadenze per la tenuta dei nuovi registri e formulari, ex Dm 59/2023.
In particolare, in riferimento alle tempistiche previste dal Dm n. 59/2003, il decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 adotta la “Tabella scadenze RENTRI” relativa:
- le tempistiche per l’iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI);
- l’entrata in vigore dei nuovi modelli (registro di carico e scarico e FIR);
- le date per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale;
- la data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale”.
Tempistica Rentri
La Tabella prevede che l’iscrizione al RENTRI debba essere effettuata:
- dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;
- dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.
I nuovi modelli di Registro e di FIR sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dal 13 febbraio 2025.
Inoltre, per i soggetti tenuti ad iscriversi al Rentri, l’obbligo della tenuta/emissione digitale decorre dal:
- Registro di scarico e carico (13 febbraio 2025 o dalla data di iscrizione al RENTRI in base alla categoria di appartenenza),
- FIR (13 febbraio 2026).
Decreto direttoriale 22 settembre 2023, n. 97
Tabella scadenze RENTRI