Pubblicato nella GU del 10 settembre 2024 il D.lgs. 125/2024 di recepimento della Direttiva UE 2022/2464/UE (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) sulla rendicontazione societaria di sostenibilità.
Sintesi
Il d.lgs. 125/2024, in vigore dal 25 settembre 2024, introduce requisiti di rendicontazione più dettagliati attraverso l’obbligo per le grandi società e le PMI quotate di pubblicare informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità in materia ambientale, sociale e di governance societaria – ESG.
Il provvedimento in sintesi disciplina:
- le tipologie di società alle quali si rivolge il decreto;
- i contenuti da inserire nella relazione individuale e in quella consolidata;
- l’attestazione sulla conformità della rendicontazione;
- il regime delle responsabilità e delle sanzioni.
Il decreto, per dare attuazione alla direttiva CSRD, apporta anche modifiche alla disciplina sugli obblighi di rendicontazione, in particolare al:
- decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 – Revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (art. 9);
- decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (art. 12);
- decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private (art. 13);
- decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 – Bilanci d’esercizio, bilanci consolidati e le relative relazioni di talune tipologie di imprese (art. 14);
- decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 – Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (abrogato, art. 17).
Soggetti obbligati
Il decreto legislativo (art. 2) si applica alle società costituite nella forma giuridica della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata nonché della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali soci le società costituite nelle forme dell’allegato I alla direttiva 2013/34/UE, o, se non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, che abbiano forma giuridica comparabile a quelle indicate nel predetto allegato I.
Inoltre, si applica – indipendentemente dalla loro forma giuridica – alle imprese di assicurazione (di cui all’art. 88 comma 1 e 95 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) e agli enti creditizi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Non rientrano fra i soggetti obbligati alla rendicontazione:
- la Banca d’Italia;
- specifici prodotti finanziari;
- le micro-imprese, anche qualora queste abbiano valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea;
- Cassa depositi e prestiti S.p.A. è tenuta a fare esclusivo riferimento alle informazioni relative alle società sulle quali essa esercita attività di direzione e coordinamento, e alle società sulle quali queste ultime esercitano tale attività.
Applicazione
Le disposizioni del decreto si applicano:
Inizio di esercizio | Soggetti obbligati |
1° gennaio 2024 o data successiva | 1) Imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico con oltre 500 dipendenti medi nell’esercizio. 2) Enti di interesse pubblico ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sono società madri di gruppi di grandi dimensioni con oltre 500 dipendenti medi nell’esercizio su base consolidata. |
1° gennaio 2025 o data successiva | 1) Imprese di grandi dimensioni diverse da quelle del punto precedente. 2) Società madri diverse da quelle del punto precedente. |
1° gennaio 2026 o data successiva | 1) Piccole e medie imprese quotate (escluse le micro-imprese). 2) Enti piccoli e non complessi secondo l’art. 4 del Regolamento (UE) n. 575/2013, purché siano imprese di grandi dimensioni o PMI quotate (escluse micro-imprese). 3) Imprese di assicurazione e riassicurazione captive, secondo la Direttiva 2009/138/CE, purché siano imprese di grandi dimensioni o PMI quotate (escluse micro-imprese). |
1° gennaio 2028 o data successiva | Le disposizioni di cui all’articolo 5 (Relazione di sostenibilità delle imprese di paesi terzi) si applicano a partire da questa data. |
Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125
Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.