Il Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie stabilisce i requisiti, la responsabilità estesa del produttore e la gestione dei rifiuti di batterie.
Il regolamento, in particolare, stabilisce requisiti in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’Unione.
Inoltre, il regolamento:
- stabilisce i requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione;
- impone gli obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie nei confronti degli operatori economici che immettono sul mercato o mettono in servizio batterie;
- stabilisce i requisiti per gli appalti pubblici verdi riguardanti batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie.
Il Regolamento europeo sulle batterie è composto da 96 articoli e XV allegati tecnici ed ha come obiettivo di ridurre gli effetti negativi delle batterie sull’ambiente, proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo e riducendo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di batterie.
Il regolamento si applica dal 18 febbraio 2024, salvo alcune disposizioni che si applicano successivamente:
- a tutte le categorie di batterie, vale a dire le batterie portatili, le batterie per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione (batterie per autoveicoli), le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse;
- alle batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti.
Tra le disposizione del provvedimento, si segnala l’articolo 7 che prevede una dichiarazione dell’impronta di carbonio per le batterie per veicoli elettrici, le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh e le batterie per mezzi di trasporto leggeri. Le informazioni dell’impronta devono essere indicate tramite un’etichetta ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile.
Gestione rifiuti di batterie
La gestione dei rifiuti di batterie è disciplinata al capo VIII (artt. 54-76), che in particolare prevede:
- l’autorità competente;
- il registro dei produttori;
- la responsabilità estesa del produttore (Epr) e relativa organizzazione;
- la raccolta;
- i sistemi di restituzione su cauzione per le batterie;
- la partecipazione delle autorità pubbliche, dei punti di raccolta volontari;
- restrizioni e obblighi degli Stati membri;
- il trattamento;
- gli obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali;
- la spedizione;
- la preparazione per il riutilizzo o preparazione per il cambio di destinazione;
- le informazioni relative alla prevenzione e alla gestione;
- i requisiti minimi per la comunicazione alle autorità competenti;
- la comunicazione alla Commissione.
Regolamento Unione Europea 12 luglio 2023, n. 1542
REGOLAMENTO (UE) 2023/1542 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.