Il Regolamento (UE) 2022/586 modifica l’allegato XIV sulle autorizzazioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento Reach) inserendo 5 nuove sostanze.
In particolare, il regolamento (UE) 2022/586, in vigore dal 6 maggio 2022, modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006, che elenca le sostanze soggette ad autorizzazione REACH inserendo le seguenti 5 voci (da 55 a 59):
- piombo tetraetile;
- alcol 4,4’-bis(dimetilammino)-4»-(metilammino)tritilico (con ≥ 0,1 % di chetone di Michler (n. CE 202-027-5) o base di Michler (n. CE 202-959-2)];
- prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP) (con 4-eptilfenolo, ramificato e lineare in conc. ≥ 0,1 % p/p);
- 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (DOTE);
- massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di reazione di DOTE e MOTE).
A tal riguardo, l’allegato XIV specifica:
- la data entro la quale le aziende devono presentare la domanda di autorizzazione all’uso della sostanza (per le nuove sostanze è il 1° novembre 2023), che consente di proseguirne l’utilizzo in attesa dell’eventuale rilascio o diniego dell’autorizzazione;
- la data oltre la quale le aziende non potranno più immette sul mercato, né utilizzare la sostanza in assenza di autorizzazione (per le nuove sostanze è il 1° maggio 2025).
Regolamento Unione Europea 8 aprile 2022
Regolamento (UE) 2022/586 della Commissione, dell’8 aprile 2022, che modifica l’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)