Regolamento POP, fissati limiti per esaclorobenzene

La Commissione Ue, con regolamento 2022/2291 dell’8 settembre 2022, apporta modifiche all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021/UE sugli inquinanti organici persistenti (Regolamento POPs) per quanto riguarda l’esaclorobenzene.

Il Regolamento, in vigore il 13 dicembre 2022, in particolare, modifica la Parte A dell’Allegato I del Regolamento 20/06/2019, n. 1021 al fine di chiarire la situazione giuridica e facilitare l’applicazione per quanto riguarda l’uso di sostanze, miscele o articoli contenenti esaclorobenzene come contaminante non intenzionale in tracce, fissando il limite UTC di 10 mg/kg (0,001 % in peso) per l’esaclorobenzene.

L’esaclorobenzene figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, ma senza valore limite come contaminante non intenzionale in tracce (UTC).

Il nuovo testo ora prevede:

Nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, nella quarta colonna («Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni») della voce esaclorobenzene è aggiunto il testo seguente:

«Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica all’esaclorobenzene presente in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).».


Regolamento Unione Europea 8 settembre 2022, n. 2291
Regolamento delegato (UE) 2022/2291 della Commissione dell’8 settembre 2022 recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda l’esaclorobenzene.

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