Il regolamento (UE) 2023/1132 modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, al fine di recepire la nuova classificazione delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR).
Il Regolamento, in particolare, modifica l’allegato XVII (Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi) del Regolamento Reach (Reg. 18/12/2006, n. 1907) sostituendo o aggiungendo alcune voci nelle appendici 1, 2, 5 e 6.
A tal riguardo, le sostanze classificate come CMR sono elencate nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2022/692.
La nuova classificazione delle citate sostanze si applica dal 1° dicembre 2023 e quindi, anche la restrizione introdotta dal regolamento in parola per quanto riguarda le sostanze classificate dal regolamento (UE) 2022/692 come CMR si applica dalla medesima data.
Regolamento Unione Europea 8 giugno 2023, n. 1132
REGOLAMENTO (UE) 2023/1132 DELLA COMMISSIONE dell’8 giugno 2023 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione soggette a restrizioni. (GUUE L 09/06/2023, n. 149)