Nella GUUE del 12 dicembre 2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/3005 sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG).
Oggetto
Il regolamento – in vigore dal 1° gennaio 2025 e che si applicherà dal 2 luglio 2026 direttamente negli Stati membri – introduce un approccio normativo comune al fine di rafforzare l’integrità, la trasparenza, la comparabilità ove possibile, la responsabilità, l’affidabilità, la buona governance e l’indipendenza delle attività di rating ESG, contribuendo così alla trasparenza e alla qualità dei rating ESG e all’agenda dell’Unione in materia di finanza sostenibile.
Esso mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, conseguendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori e prevenendo il greenwashing e altri tipi di disinformazione, compreso il social washing, mediante l’introduzione di obblighi di trasparenza relativi ai rating ESG e norme sull’organizzazione e sulla condotta dei fornitori di rating ESG.
Campo di applicazione
Il regolamento si applica ai rating ESG emessi da fornitori di rating ESG operanti nell’Unione Europea che sono considerati tali:
- quando pubblicano i rating sul proprio sito web,
- li distribuiscono tramite abbonamenti a imprese finanziarie regolamentate nell’Unione, a imprese che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 2013/34/UE e 2004/109/CE, a istituzioni, organi e organismi dell’Unione, o ad autorità pubbliche degli Stati membri.
Anche i fornitori di rating stabiliti al di fuori dell’UE rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento se distribuiscono i rating ESG agli stessi soggetti di cui sopra.
Il regolamento non si applica invece ai:
- rating ESG privati non destinati a essere comunicati al pubblico o alla distribuzione,
- rating ESG emessi da imprese finanziarie regolamentate nell’Unione utilizzati esclusivamente per finalità interne o per la fornitura di prodotti o servizi finanziari interni o infragruppo,
- rating ESG emessi da imprese finanziarie regolamentate nell’Unione che:
- sono incorporati in un prodotto o servizio, se tali prodotti o servizi sono già disciplinati dal diritto dell’Unione,
- sono comunicati a terzi.
Autorizzazione
I fornitori di rating ESG stabiliti nell’Unione dovranno essere autorizzati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), essere soggetti alla sua vigilanza e rispettare obblighi di trasparenza, in particolare per quanto riguarda la metodologia utilizzata e le fonti di informazione.
I fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’Unione che desiderano operare nell’Unione dovranno ottenere l’avallo dei loro rating ESG da parte di un fornitore di rating ESG autorizzato nell’UE, un riconoscimento basato su un criterio quantitativo o essere inclusi nel registro UE dei fornitori di rating ESG sulla base di una decisione di equivalenza.
Testo
Regolamento Unione Europea 27 novembre 2024, n. 3005
Regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Vedi anche New: Consiglio Ue, nuovo regolamento Rating ESG