RAEE, ridefiniti i raggruppamenti

Il Mase con decreto 20 febbraio 2023, n. 40 ridefinisce i raggruppamenti di rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) indicati nell’Allegato 1 del Dm 185/2007.

In particolare il Dm 40/2023, in vigore il 5 maggio 2023, sostituisce l’Allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente 25 settembre 2007, n. 185 riguardante i raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) effettuate dai Centri di raccolta, alla luce dell’allegato IV del dlgs 49/2014 che individua in modo non esaustivo le AEE rientranti nel campo di applicazione del medesimo decreto.

Il Dm indica come i Centri di raccolta devono raggruppare i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche specificando che «indipendentemente dalle condizioni fisiche nelle quali i predetti rifiuti sono conferiti, agli stessi sono attribuiti i codici EER dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche».

Aggiornamento

Il Mase sul proprio sito segnala un refuso nell’Allegato 1 al decreto: il “Raggruppamento 2″ include erroneamente il paragrafo “4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.”. Si tratta di un refuso, in quanto il medesimo paragrafo è riportato correttamente anche nel “Raggruppamento 4”.

La Direzione generale competente sta avviando la procedura finalizzata alla rettifica del refuso sopra evidenziato.

Per la notizia, si rimanda alla pagina del Mase: https://www.mase.gov.it/notizie/decreto-raggruppamenti-raee


Decreto Ministeriale 20 febbraio 2023, n. 40 (Testo Gazzetta Ufficiale)

Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 20 febbraio 2023, n. 40

Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell’Allegato 1
del decreto 25 settembre 2007, n. 185. (23G00049)

(GU n.93 del 20-4-2023)
Vigente al: 5-5-2023

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

e

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
che ha ridenominato il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l’articolo 4 che ridenomina il
«Ministero della transizione ecologica» in «Ministero dell’ambiente e
della sicurezza energetica»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme
in materia ambientale e, in particolare, la Parte Quarta recante
norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati;
Visto l’articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, recante «Attuazione delle direttive 2002/95/CE,
2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
(AEE), nonche’ allo smaltimento dei rifiuti» che prevede che con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri delle attivita’ produttive e dell’economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata, siano definite le
modalita’ di costituzione e di funzionamento di un centro di
coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per
l’ottimizzazione delle attivita’ di competenza dei sistemi
collettivi, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni
operative;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185 che attua la
disposizione di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legislativo
n. 151 del 2005 e, in particolare, l’allegato 1 che individua i
raggruppamenti nei quali, presso i centri di raccolta, confluiscono i
RAEE;
Vista la direttiva (UE) 2012/19 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE);
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche» e in particolare l’allegato II che elenca
in modo indicativo le AEE;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo
n. 49 del 2014, che ha disposto che i rifiuti derivanti da pannelli
fotovoltaici provenienti da nuclei domestici siano conferiti ai
centri di raccolta nel raggruppamento n. 4 dell’allegato 1 del
regolamento n. 185 del 2007;
Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
49 del 2014, che prevede che, dal 15 agosto 2018, le disposizioni ivi
contenute si applichino a tutte le AEE come classificate nelle
categorie del suo Allegato III e elencate a titolo esemplificativo
nell’Allegato IV del medesimo decreto, e che, pertanto, a partire da
tale data, l’allegato II del citato decreto, sia sostituito
dall’allegato IV dello stesso;
Ritenuta, pertanto, la necessita’ di ridefinire i raggruppamenti
indicati nell’Allegato 1 del regolamento del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2007, alla luce
dell’allegato IV del decreto legislativo n. 49 del 2014 che individua
in modo non esaustivo le AEE rientranti nel campo di applicazione del
medesimo decreto;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso
con nota prot. n. 6665 del 29 marzo 2022;
Acquisito il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze
con nota prot. n. 3119 del 28 marzo 2022;
Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta dell’11
maggio 2022;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 30 agosto 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
effettuata ai sensi della legge n. 400 del 1988;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. L’Allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e’
sostituito dall’Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce
parte integrante.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 20 febbraio 2023

Il Ministro dell’ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Giorgetti

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita’ sostenibili e del Ministero della transizione
ecologica, registrazione n. 1164

Allegato

“Allegato 1 (articolo 9, comma 3)

Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di
raccolta di cui all’articolo 4, comma 1, lettera mm), del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatto salvo il disposto di cui
all’articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi.
I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
sono conferiti nei centri di raccolta ed ivi raggruppati come di
seguito indicato. Indipendentemente dalle condizioni fisiche nelle
quali i predetti rifiuti sono conferiti, agli stessi sono attribuiti
i codici EER dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche.

+——————————————————————-+
|Raggruppamento 1 – Apparecchiature per lo scambio di temperatura |
|con fluidi |
|Le apparecchiature indicate ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, |
|4.2 dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, |
|di seguito elencate: |
| – 1.1 Frigoriferi; |
| – 1.2 congelatori; |
| – 1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti |
| freddi; |
| – 1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore; |
| – 1.5 radiatori a olio; |
| – 1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con |
| fluidi diversi dall’acqua; |
| – 4.2 asciugatrici. |
+——————————————————————-+
|Raggruppamento 2 – Altri grandi bianchi |
|Le apparecchiature indicate ai punti 4.1, 4.3, 4.4 dell’allegato IV|
|del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate: |
| – 4.1 Lavatrici; |
| – 4.3 lavastoviglie; |
| – 4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre |
| riscaldanti elettriche; |
| – 4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle |
| elencate nel paragrafo 4 dell’allegato IV del decreto |
| legislativo 14 marzo 2014, n. 49. |
+——————————————————————-+
|Raggruppamento 3 – TV e Monitor |
|Gli schermi, i monitor e le apparecchiature dotate di schermi di |
|superficie superiore a 100 cm2 indicati al paragrafo 2 |
|dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di |
|seguito elencati: |
| – 2.1 Schermi; |
| – 2.2 televisori; |
| – 2.3 cornici digitali LCD; |
| – 2.4 monitor; |
| – 2.5 laptop, notebook; |
+——————————————————————-+
|Raggruppamento 4 – IT e Consumer electronics, apparecchi di |
|illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro |
|Le apparecchiature di grandi dimensioni elencante al paragrafo 4 |
|dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, |
|tranne quelle rientranti nei raggruppamenti R1 e R2, le |
|apparecchiature di piccole dimensioni elencante al paragrafo 5 e le|
|piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni |
|(con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) elencate al |
|paragrafo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di |
|seguito elencate: |
| – 4.5 lampadari; |
| – 4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, |
| apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne |
| installati nelle chiese); |
| – 4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria; |
| – 4.7 mainframe; |
| – 4.6 grandi stampanti; |
| – 4.9 grandi copiatrici; |
| – 4.10 grandi macchine a gettoni; |
| – 4.11 grandi dispositivi medici; |
| – 4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo; |
| – 4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente |
| prodotti e denaro; |
| – 5.1 aspirapolvere; |
| – 5.2 scope meccaniche; |
| – 5.3 macchine per cucire; |
| – 5.4 lampadari; |
| – 5.5 forni a microonde; |
| – 5.6 ventilatori elettrici; |
| – 5.7 ferri da stiro; |
| – 5.8 tostapane; |
| – 5.9 coltelli elettrici; |
| – 5.10 bollitori elettrici; |
| – 5.11 sveglie e orologi; |
| – 5.12 rasoi elettrici; |
| – 5.13 bilance; |
| – 5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del |
| corpo; |
| – 5.15 calcolatrici; |
| – 5.16 apparecchi radio; |
| – 5.17 videocamere, videoregistratori; |
| – 5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature |
| per riprodurre suoni o immagini |
| – 5.19 giocattoli elettrici ed elettronici; |
| – 5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, |
| immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.; |
| – 5.21 rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, |
| piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli |
| dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di |
| controllo; |
| – 5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente |
| prodotti; |
| – 5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici |
| integrati; |
| – 6.1 telefoni cellulari; |
| – 6.2 navigatori satellitari (GPS); |
| – 6.3 calcolatrici tascabili; |
| – 6.4 router; |
| – 6.5 PC; |
| – 6.6 stampanti; |
| – 6.7 telefoni; |
| – altre apparecchiature di grandi e piccole dimensioni, anche |
| informatiche e per telecomunicazioni, non menzionate nei |
| paragrafi 4, 5 e 6 dell’allegato IV del decreto legislativo |
| 14 marzo 2014, n. 49. |
+——————————————————————-+
|Raggruppamento 4 – Sezione A “pannelli fotovoltaici” |
|I pannelli fotovoltaici indicati al punto del paragrafo 4 |
|dell’allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di |
|seguito elencati: |
| – 4.14 pannelli fotovoltaici |
+——————————————————————-+
|Raggruppamento 5 – Sorgenti luminose |
|Le apparecchiature elencate al paragrafo 3 dell’allegato IV del |
|decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate: |
| – 3.1 Tubi fluorescenti; |
| – 3.2 lampade fluorescenti compatte; |
| – 3.3 lampade fluorescenti; |
| – 3.4 lampade a scarica ad alta densita’, comprese lampade a |
| vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro |
| metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione; |
| – 3.5 LED. |
+——————————————————————-+”

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