Il decreto legislativo n. 203 del 25 novembre 2022 reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Sintesi
Le modifiche sono volte a recepire specifiche osservazioni formulate dalla Commissione europea, nonché a risolvere situazioni di criticità che si sono verificate nella prima fase di attuazione del dlgs 101/2020 e a correggere refusi e incongruenze editoriali della prima stesura.
Inoltre, l’adozione del decreto legislativo 203/2022, in vigore dal 18 gennaio 2023, introduce chiarimenti, precisazioni ed integrazioni al fine di garantire la piena conformità dell’ordinamento nazionale alla direttiva Euratom.
Disciplina dlgs 203/2022
Il provvedimento, di modifica del dlgs. 101/2020 sulla radioprotezione, si compone di 74 articoli suddivisi in XV Capi:
- Capo I (artt.1-2) detta modifiche ai titoli II e III relativi alle definizioni e alle autorità competenti;
- Capo II (artt. 3-10) detta modifiche al titolo IV relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti;
- Capo III (artt. 11-14) detta modifiche al titolo VI relativo al regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo;
- Capo IV (artt. 15-20) dispone modifiche al titolo VII relativo al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattivi;
- Capo V (art. 21) modifica il decreto sulla radioprotezione all’articolo 105, per rendere conforme la disposizione alla normativa europea che, in base alla direttiva 2014/87/Euratom, di modifica della 2009/71/Euratom, non prevede più la relazione ogni tre anni e pertanto sopprime – in conformità alla normativa vigente dell’Unione europea – la previsione della predisposizione e dell’invio di ulteriori relazioni periodiche (interministeriali) alla Commissione europea in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari;
- Capo VI (artt. 22-32) detta modifiche al titolo XI relativo all’esposizione dei lavoratori;
- Capo VII (artt. 33-34) reca modifiche al titolo XII elativo all’esposizione della popolazione;
- Capo VIII (artt. 35-36) modifica rispettivamente (art. 35) all’articolo 158 sulla mancanza nella prima stesura del decreto di un’indicazione esplicita di “Livelli Diagnostici di Riferimento” adottati a livello nazionale (osservazione VI della nota del 9 aprile 2021 della Commissione europea) e all’articolo 182 (art. 336) per prevedere il coinvolgimento del Ministero della transizione ecologica nell’emanazione del piano nazionale di emergenza;
- Capo IX (artt. 37-40) reca modifiche al titolo XV del decreto sulla radioprotezione, relativo a particolari situazioni di esposizione esistente;
- Capo X (artt. 41-46) dispone alcune modifiche al titolo XVI relativo all’apparato sanzionatorio;
- Capo XI (artt. 47-49) detta modifiche al titolo XVII relativo a disposizioni transitorie e finali;
- Capo XII (artt. 50-70) reca modifiche agli allegati del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, tra cui l’allegato XIX relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all’elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica;
- Capo XIII (art. 71) reca modifiche, all’articolo 29-sexies del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (T.U. Ambiente) sull’autorizzazione integrata ambientale;
- Capo XIV (art. 72) modifica il DPR 13 marzo 2013, n. 59, recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale, al fine di operare conseguenti armonizzazioni con il decreto sulla radioprotezione.
- Capo XV (artt. 73-74), reca infine norme di coordinamento (art.73) e la clausola di invarianza finanziaria (art.74).
Testo
Decreto Legislativo 25 novembre 2022, n. 203 (Gazzetta Ufficiale)
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2022, n. 203
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31
luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla
protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle
radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e
riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20,
comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (22G00207)
(GU n.2 del 3-1-2023)
Vigente al: 18-1-2023
Capo I
Modifiche ai titoli II e III del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativi alle definizioni e alle autorità competenti
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 e, in
particolare, l’articolo 20;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea, e, in
particolare, l’articolo 31;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante
attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli
derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di
settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della
legge 4 ottobre 2019, n. 117;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l’articolo 2 che ha ridenominato il
«Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» in
«Ministero della transizione ecologica», l’articolo 3, che ha
trasferito la Direzione generale per l’approvvigionamento,
l’efficienza e la competitivita’ energetica e la Direzione generale
per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e
geominerari del Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
della transizione ecologica e l’articolo 5 che ha ridenominato il
«Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in «Ministero delle
infrastrutture e della mobilita’ sostenibili»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 2022;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
espresso nella seduta del 14 settembre 2022;
Considerato che le competenti Commissioni parlamentari non si sono
espresse nel prescritto termine;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 novembre 2022;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, del Ministro della salute, del
Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministro dell’ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con i Ministri dell’interno, della
difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’economia e
delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alle definizioni
1. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1), le parole: «electron volt» sono sostituite dalla
seguente: «elettronvolt»;
b) al punto 7), prima delle parole «e’ il quoziente di dN fratto
dt» sono inserite le seguenti: «l’attivita’ di una determinata
quantita’ di un radionuclide in uno stato particolare di energia in
un momento determinato;» e dopo le parole: «L’unita’ di» sono
inserite le seguenti: «misura dell’»;
c) al punto 13), le parole: «s-1 » sono sostituite dalle
seguenti: «s-1 »;
d) al punto 23), dopo le parole: «di cui ai numeri» la parola:
«precedenti» e’ sostituita dalle seguenti «16), 66), 67), 68), 69) e
116)»;
e) al punto 31), le parole: «e cioe’» sono sostituite dalle
seguenti: «, ovvero»; dopo le parole: «l’energia media» e’ inserita
la seguente: «depositata» e dopo le parole: «L’unita’ di» sono
inserite le seguenti: «misura della»;
f) al punto 32), le parole: «fattore di peso», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «fattore di ponderazione» e dopo le
parole: «L’unita’ di» sono inserite le seguenti: «misura dell’»;
g) al punto 33), le parole: «wT la» sono sostituite dalle
seguenti: «wT . La», dopo le parole: «L’unita’ di» sono inserite le
seguenti: «misura della» e la parola «sievert» e’ sostituita dalle
seguenti: «sievert (Sv)»;
h) al punto 34), le parole: «radiazione R;» sono sostituite dalle
seguenti: «radiazione R.», le parole: «WR e’ il fattore di peso» sono
sostituite dalle seguenti: «wR e’ il fattore di ponderazione», le
parole: «valori relativi a wR» sono sostituite dalle seguenti:
«valori relativi a wR » e dopo le parole: «L’unita’ di» sono inserite
le parole: «misura della»;
i) al punto 35), dopo la formula, le parole: «in cui avviene
l’introduzione, HT (τ)» sono sostituite dalle seguenti: «in cui
avviene l’introduzione, HT (t)» e dopo le parole: «l’unita’ di» sono
inserite le seguenti: «misura della»;
l) al punto 39), secondo periodo, le parole «sono disciplinate
dall’articolo 130» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate
dall’articolo 129»;
m) al punto 43), la parola: «previsto» e’ sostituita dalla
seguente: «previsto,»;
n) al punto 57), dopo le parole: «”generatore di radiazioni”»
sono inserite le seguenti: «o “macchina radiogena”»;
o) al punto 64), la parola: «e’» e’ sostituita dalla seguente:
«sia»;
p) al punto 68), le parole: «37 TBq)» sono sostituite dalle
seguenti: «37 TBq»;
q) al punto 75), le parole: «che,» sono sostituite dalla
seguente: «che», le parole: «spedizione o,» sono sostituite dalle
seguenti: «spedizione o» e le parole: «sostanze, o» sono sostituite
dalle seguenti: «sostanze o»;
r) al punto 84), le parole: «concentrazioni di attivita’ in
relazione» sono sostituite dalle seguenti: «concentrazioni di
attivita’, in relazione»;
s) al punto 86), le parole «(da livello di azione)» sono
soppresse, le parole: «esposizioni, derivanti» sono sostituite dalle
seguenti: «esposizioni derivanti», e le parole: «sebbene non
rappresenti un limite di dose» sono sostituite dalle seguenti: «,
anche se non e’ un limite che non puo’ essere superato»;
t) dopo il punto 86) e’ inserito il seguente: «86-bis) “luogo di
lavoro sotterraneo”: ai fini dell’applicazione del Capo I del Titolo
IV, locale o ambiente con almeno tre pareti sotto il piano di
campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto
contatto con il terreno circostante o meno;»;
u) al punto 90), le parole: «(CEEA) e cioe’ le materie fissili
speciali, le materie grezze e i minerali nonche’» sono sostituite
dalle seguenti: «(CEEA), nonche’»;
v) al punto 131), le parole: «denominazione specifica dell’» sono
soppresse;
z) al punto 156), dopo le parole «dell’ICRP» sono inserite le
seguenti: «e successivi aggiornamenti».
Art. 2
Introduzione dell’articolo 8-bis nel decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, relativo alla pubblicita’ delle informazioni
1. Dopo l’articolo 8 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, e’ inserito il seguente:
«Art. 8-bis. (Pubblicita’ delle informazioni (Direttiva
2013/59/Euratom, articolo 77). – 1. Le autorita’ competenti pongono
in atto le misure affinche’ le informazioni relative alla
giustificazione di classi o tipi di pratiche, alla regolamentazione
in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione, siano rese
accessibili agli esercenti, ai lavoratori, agli individui della
popolazione, nonche’ ai pazienti e ad altre persone soggette a
esposizioni mediche.
2. Le autorita’ competenti pubblicano sui rispettivi siti web
istituzionali le informazioni nei settori di propria competenza, che
sono rese accessibili ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 42 della legge 3
agosto 2007, n. 124.».
Capo II
Modifiche al titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti
Art. 3
Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo ai livelli di riferimento radon
1. All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
«d) il livello di cui all’articolo 17, comma 4, e’ fissato in 6
mSv in termini di dose efficace annua o del corrispondente valore di
esposizione integrata annua riportato nell’Allegato II, sez. I, punto
1.»
Art. 4
Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla registrazione dei dati radon
1. All’articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
al comma 1, dopo il secondo periodo e’ aggiunto il seguente: «L’ISS
assicura l’accesso ai dati dell’ANR, per le rispettive finalita’
istituzionali, a dette amministrazioni, che ne facciano richiesta, e
all’ISIN».
Art. 5
Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo all’esercente nei luoghi di lavoro
1. All’articolo 17 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Fermo
restando quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 nei luoghi
di lavoro in locali semisotterranei e situati al piano terra
l’esercente e’ tenuto a completare le misurazioni entro 18 mesi
dall’individuazione di cui all’articolo 11 comma 3 da parte delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.»;
b) al comma 4, l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente: «Nel
caso in cui i risultati della valutazione siano superiori ai valori
indicati all’articolo 12, comma 1, lettera d), l’esercente adotta i
provvedimenti previsti dal Titolo XI, ad esclusione dell’articolo
109, commi 2, 3, 4 e 6, lettera f) e dell’articolo 130, commi 3, 4, 5
e 6.».
Art. 6
Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo al radon nelle abitazioni
1. All’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, le parole «servizi di misurazione» sono sostituite
dalle seguenti: «servizi di dosimetria».
Art. 7
Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo agli obblighi dell’esercente in presenza di sorgenti
di radiazioni ionizzanti di origine naturale
1. All’articolo 22 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il terzo periodo e’ sostituto dal seguente:
«L’esercente trasmette la relazione tecnica di cui al comma 7 con i
risultati delle valutazioni di dose efficace all’ISIN, nonche’ alle
ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell’INL territorialmente
competenti e conserva la relativa documentazione per un periodo di 6
anni.»;
b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «Le misurazioni sono
effettuate» sono inserite le seguenti: «su un numero rappresentativo
di campioni dei materiali presenti nel ciclo produttivo e dei
residui» e la parola «organismi» e’ sostituita dalle seguenti:
«servizi di dosimetria».
Art. 8
Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla classificazione dei residui
1. All’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Sono
classificati esenti i residui solidi contenenti radionuclidi di
origine naturale che soddisfano i criteri, le modalita’ e i livelli
allontanamento stabiliti nell’allegato II, sezione II, paragrafo 4.».
Art. 9
Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo all’autorizzazione per gli impianti di gestione di
residui ai fini dello smaltimento nell’ambiente
1. All’articolo 26 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101,
dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. Le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate
ai sensi del presente articolo sono espressamente riportate
nell’autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo III-bis
della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei
casi in cui e’ prevista.».
Art. 10
Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alle radiazioni gamma emesse da materiali da
costruzione
1. All’articolo 29 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
al comma 6, le parole «all’allegato II,» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma 1,».
Capo III
Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo
Art. 11
Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo all’ autorizzazione al commercio di materiali
radioattivi
1. All’articolo 36 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «di materiale o sorgenti radioattivi e»
sono sostitute dalle seguenti: «di materiale o sorgenti radioattivi,
qualora la Comunita’ europea per l’energia atomica non abbia
esercitato il diritto di opzione ai sensi dell’articolo 57 del
Trattato e fatta salva la disciplina sull’approvvigionamento delle
materie fissili previste dal Trattato, nonche’»;
b) il comma 3 e’ soppresso.
Art. 12
Modifiche all’articolo 37 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo all’importazione e produzione a fini commerciali di
sorgenti di radiazioni ionizzanti
1. All’articolo 37 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
comma 1, alinea, il segno di interpunzione finale «.» e’ sostituito
dal seguente: «:».
Art. 13
Modifiche all’articolo 39 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo al divieto di pratiche
1. All’articolo 39, comma 2, la lettera e) e’ sostituita dalla
seguente:
«e) la produzione, l’importazione, l’impiego o comunque
l’immissione sul mercato di puntatori e mirini montati su armi
destinate al commercio, o facsimili di armi usati a scopo ludico, che
emettono radiazioni ionizzanti a livelli superiori a 0,1 microSv/ora
alla distanza di 10 cm.»
Art. 14
Modifiche all’articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo al registro delle operazioni commerciali
1. All’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, le parole «attrezzature radiogene medico-radiologici
che non siano sorgenti radioattive» sono soppresse.
Capo IV
Modifiche al titolo VII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattivi
Art. 15
Modifiche all’articolo 46 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla notifica di pratica
1. All’articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, dopo le parole «e dei Servizi territoriali di
assistenza sanitaria al personale navigante USMAF-SASN.» e’ aggiunto
il seguente periodo: «Alle pratiche dalle quali derivano materiali
solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze radioattive puo’
essere dato avvio a condizione che sia stata preventivamente
rilasciata l’autorizzazione all’allontanamento di cui all’articolo 54
nei casi ivi previsti».
Art. 16
Modifiche all’articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo all’esonero dall’obbligo di notifica di pratica
1. All’articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2020, dopo il
comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e’ esentato
dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 46 per quanto concerne
le sorgenti di taratura finalizzate al corretto funzionamento della
strumentazione di radioprotezione impiegata nell’ambito dei propri
compiti istituzionali, qualora il valore dell’attivita’ totale o
della concentrazione di attivita’ dei seguenti radionuclidi contenuti
in dette sorgenti non sia superiore a quanto di seguito riportato:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 17
Modifiche all’articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo al registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti
1. All’articolo 48 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. Decorso il termine previsto dal comma 4 per la conclusione
dell’accordo e fino alla sua conclusione, fermo restando quanto
previsto al comma 5, si applicano anche alle strutture sanitarie le
disposizioni dei commi 1 e 2 limitatamente alle materie radioattive
contenenti radionuclidi con tempo di dimezzamento maggiore di 60
giorni, nonche’, a valle della comunicazione cumulativa di inventario
iniziale, a un aggiornamento cumulativo trimestrale dell’inizio della
detenzione di generatori di radiazioni e a un aggiornamento
cumulativo annuale della cessazione della detenzione di generatori di
radiazioni stessi.».
Art. 18
Modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo al nulla osta per le pratiche con sorgenti di
radiazioni ionizzanti
1. All’articolo 50 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «nell’Allegato XIV», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «nella Tabella I-1A dell’Allegato I»
e alla lettera c), n. 2), le parole «superiore per un fattore 50 ai
valori indicati» sono sostituite dalle seguenti: «superiore per un
fattore 50.000 ai valori indicati»;
b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Sono inoltre
soggette a nulla osta preventivo le seguenti pratiche con sorgenti di
radiazioni ionizzanti che comportano:
a) l’aggiunta intenzionale, direttamente o mediante attivazione
di materie radioattive nella produzione e manifattura di prodotti di
consumo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al
comma 1;
b) l’impiego di acceleratori, di generatori di radiazioni o di
materie radioattive per radiografia industriale, per trattamento di
prodotti e per ricerca, ferme restando le condizioni di cui al comma
1;
c) la somministrazione intenzionale di materie radioattive, a
fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o veterinaria, a persone
e, per i riflessi concernenti la radioprotezione di persone, ad
animali, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al
comma 1;
d) l’impiego di acceleratori, di generatori di radiazioni o di
materie radioattive per esposizione di persone a fini di terapia
medica, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui al
comma 1;
e) l’impiego di sorgenti sigillate ad alta attivita’ secondo le
disposizioni di cui al Titolo VIII;
f) la somministrazione di sostanze radioattive a fini
diagnostici, su mezzi mobili, ferme restando le condizioni di cui al
comma 1;
g) l’impiego di sorgenti di radiazioni mobili da parte dello
stesso soggetto in uno o piu’ siti, luoghi o localita’ non
determinabili a priori e presso soggetti differenti da quello che
svolge la pratica, in relazione alle caratteristiche di sicurezza
delle sorgenti e alle modalita’ di impiego, ai sensi di quanto
previsto nei provvedimenti applicativi, ferme restando le condizioni
di cui al comma 1;
h) l’impiego con mezzi mobili di apparati a raggi x a scopo
medico-radiodiagnostico, inclusi gli apparati mobili usati nella
radiologia domiciliare e nella diagnostica veterinaria, in uno o piu’
siti, luoghi o localita’ non determinabili a priori, con energia
massima delle particelle accelerate maggiore o uguale a 200 keV,
ferme restando le condizioni di cui al comma 1.»;
c) il comma 8 e’ sostituito dal seguente:
«8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
pratiche disciplinate al Titolo V e al Titolo IX e alle attivita’
lavorative comportanti l’esposizione alle sorgenti naturali di
radiazioni di cui al Titolo IV, salvo diverse indicazioni stabilite
nei singoli Titoli.».
Art. 19
Interpretazione autentica dell’articolo 54 del decreto legislativo 31
luglio 2020, n. 101, relativo all’allontanamento dal regime
autorizzatorio
1. L’articolo 54 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
s’interpreta nel senso che la disciplina da esso prevista si applica
anche ai materiali solidi, liquidi o aeriformi contenenti sostanze
radioattive che provengono dalle attivita’ di cui al Titolo IX.
Art. 20
Modifiche all’articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla sorveglianza radiometrica su materiali, o
prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo
1. All’articolo 72, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, le parole «le autorita’ di cui al comma 4» sono
sostituite dalle seguenti: «le autorita’ di cui al comma 5».
Capo V
Modifiche al titolo X del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi
Art. 21
Modifiche all’articolo 105 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo a relazioni e revisioni tra pari
1. All’articolo 105, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, le parole: «e, successivamente, ogni tre anni» sono
soppresse.
Capo VI
Modifiche al titolo XI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all’esposizione dei lavoratori
Art. 22
Modifiche all’articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e
preposti
1. All’articolo 109 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
il comma 9 e’ sostituito dal seguente:
«9. I datori di lavoro trasmettono all’archivio nazionale dei
lavoratori esposti, di cui all’articolo 126, comma 1, istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati
delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione
per i lavoratori esposti, secondo le modalita’ previste dal decreto
di cui all’articolo 126, comma 2.».
Art. 23
Modifiche all’articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla informazione e formazione dei dirigenti e dei
preposti
1. All’articolo 110 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «almeno ogni tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «almeno ogni cinque anni»;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. La formazione di cui al comma 1 integra quella prevista
dall’articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle
radiazioni ionizzanti.».
Art. 24
Modifiche all’articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla informazione e formazione dei lavoratori
1. All’articolo 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola «triennale» e’ sostituita dalla
seguente: «quinquennale»;
b) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
«6. La formazione di cui ai commi 2, 3, e 4 integra quella
prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle
radiazioni ionizzanti.».
Art. 25
Modifiche all’articolo 115 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo ad altre attivita’ presso terzi
1. All’articolo 115 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. I datori di lavoro e i dirigenti che svolgono e dirigono
attivita’ alle quali non si applicano le disposizioni del presente
decreto e che si avvalgono di lavoratori dipendenti da altro datore
di lavoro o di lavoratori autonomi per compiere attivita’ alle quali
si applicano le disposizioni del presente decreto adottano,
coordinandosi con il datore di lavoro dei predetti lavoratori o con i
lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei
propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformita’
alle norme del presente Titolo e alle relative disposizioni
attuative.».
Art. 26
Modifiche all’articolo 124 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alle esposizioni accidentali o di emergenza
1. All’articolo 124 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
il comma 12 e’ sostituito dal seguente:
«12. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e della
transizione ecologica, sentito il Dipartimento della protezione
civile sono stabilite le modalita’ di esposizione dei lavoratori e
del personale di intervento nelle situazioni di esposizione di
emergenza.».
Art. 27
Modifiche all’articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo all’abilitazione degli esperti di radioprotezione
1. All’articolo 129 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L’abilitazione di terzo grado, di cui al comma 2, lettera d),
comprende tutte le altre abilitazioni.»;
b) al comma 4:
1) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) previsione
di una formazione post-universitaria corrispondente almeno al master
di primo livello per il primo grado e almeno al master di secondo
livello per il secondo grado, il terzo grado sanitario e il terzo
grado ovvero ad una scuola di specializzazione per tutti i gradi, che
contempli anche un tirocinio pratico della durata minima di 20, 40,
60 e 80 giorni lavorativi rispettivamente per il primo, il secondo,
il terzo grado sanitario e il terzo grado;»;
2) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d)
aggiornamento professionale assicurato mediante corsi tenuti da
universita’, albi professionali, associazioni scientifiche o
associazioni di categoria professionale che operano in ambito di
radiazioni ionizzanti, della durata minima di 60 ore ogni tre anni o
corrispondenti crediti formativi universitari;».
3) la lettera f) e’ soppressa.
Art. 28
Modifiche all’articolo 130 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alle attribuzioni dell’esperto di radioprotezione
1. All’articolo 130, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, le parole «2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «3,
4, 5 e 6».
Art. 29
Modifiche all’articolo 131 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alle comunicazioni al datore di lavoro e relativi
adempimenti
1. All’articolo 131, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
31 luglio 2020, n. 101, le parole «gli individui dei gruppi di
riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «l’individuo
rappresentativo».
Art. 30
Modifiche all’articolo 133 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla classificazione dei lavoratori e degli ambienti
di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica
1. All’articolo 133, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, le parole «del paragrafo 5» sono sostituite dalle
seguenti: «dei paragrafi 1 e 4».
Art. 31
Modifiche all’articolo 136 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo a visite mediche periodiche e straordinarie
1. All’articolo 136, commi 5, 6 e 8, del decreto legislativo 31
luglio 2020, n. 101, le parole «comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 4».
Art. 32
Modifiche all’articolo 138 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo all’elenco dei medici autorizzati
1. All’articolo 138, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: «b) previsione di
una formazione post-universitaria corrispondente almeno al corso di
perfezionamento universitario, con verifica dell’apprendimento, in
materia di prevenzione dagli effetti delle radiazioni ionizzanti che
comprenda una parte pratica corrispondente a 30 giorni lavorativi;»;
b) la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) aggiornamento
professionale, nell’ambito del programma di educazione continua in
medicina (ECM) di cui all’Accordo 2 febbraio 2017, concluso ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
sul documento “La formazione continua nel settore salute” e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017,
assicurato mediante corsi tenuti da istituti universitari, dagli Albi
professionali dei medici o dalle associazioni scientifiche o di
categoria dei medici autorizzati con la previsione della percentuale
non inferiore al 30% dei crediti ECM previsti al comma 3
dell’articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in
materia di prevenzione dagli effetti delle esposizioni alle
radiazioni ionizzanti;»;
c) la lettera f) e’ soppressa.
Capo VII
Modifiche al titolo XII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all’esposizione della popolazione
Art. 33
Modifiche all’articolo 151 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla protezione operativa degli individui della
popolazione e agli obblighi degli esercenti
1. All’articolo 151, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, dopo la parola «agli» e’ inserita la seguente:
«articoli».
Art. 34
Modifiche all’articolo 155 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo al riconoscimento dei servizi di dosimetria
individuale e degli organismi di misura
1. All’articolo 155 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 la lettera c) e’ sostituita dalla seguente:
«c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a
verificare i livelli di smaltimento nell’ambiente dei rifiuti o dei
residui, e il rispetto delle prescrizioni autorizzative relative allo
smaltimento medesimo»;
b) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. I soggetti che svolgono attivita’ di servizio di dosimetria
individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e
22, comma 6, devono essere riconosciuti idonei, nell’ambito delle
norme di buona tecnica, tenendo anche conto delle decisioni, delle
raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla
Commissione europea o da organismi internazionali. Nel procedimento
di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e
delle metodiche impiegate. Con uno o piu’ decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della
salute, sentiti i Ministri dell’ambiente e della sicurezza energetica
e dell’interno, nonche’ l’ISIN, l’Istituto di metrologia primaria
delle radiazioni ionizzanti e l’INAIL, sono disciplinate, nel
rispetto dei requisiti minimi di cui al comma 3-bis e dell’allegato
II, le modalita’ per il riconoscimento dei soggetti che svolgono
attivita’ di servizio di dosimetria e il riconoscimento degli
organismi di misura. Ai fini del riconoscimento e’ acquisito il
parere tecnico dell’ISIN e dell’INAIL.
3-bis. I servizi di dosimetria e gli organismi di misura
riconosciuti idonei garantiscono i seguenti requisiti minimi:
a) hanno una organizzazione conforme ai requisiti della norma
tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ovvero sono in possesso di un
accreditamento in conformita’ alla norma 17025 per il servizio di
dosimetria;
b) operano con personale tecnico dipendente o con rapporto
esclusivo di collaborazione;
c) garantiscono l’effettuazione di test di interlaboratorio
per verificare la correttezza della misura dosimetrica e
radiometrica;
d) utilizzano un sistema di misurazione conforme allo stato
della tecnica;
e) assicurano la formazione e informazione e l’aggiornamento
del personale addetto ai servizi di dosimetria;
f) stipulano una polizza assicurativa a copertura delle
attivita’ oggetto del servizio di dosimetria o dell’organismo di
misura.
I decreti di cui al comma 3 indicano i titoli di studio e
professionali per il personale del servizio di dosimetria o
dell’organismo di misura, che deve essere in numero sufficiente per
poter svolgere il servizio.
4. Nelle more dell’adozione dei decreti di cui al comma 3, i
soggetti che svolgono il servizio di dosimetria assicurano il
rispetto delle previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 127, e sono
attribuite le funzioni di servizio di dosimetria al laboratorio di
difesa atomica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, limitatamente ai servizi dedicati al
personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al
Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari, limitatamente
ai servizi dedicati all’Amministrazione della Difesa.»
Capo VIII
Modifiche al titolo XIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle esposizioni mediche
Art. 35
Modifiche all’articolo 158 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo all’applicazione del principio di ottimizzazione alle
esposizioni mediche
1. All’articolo 158 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. Il responsabile dell’impianto radiologico, ai fini
dell’ottimizzazione dell’esecuzione degli esami in radiodiagnostica e
medicina nucleare nonche’ delle procedure di radiologia
interventistica, garantisce che si tenga conto dei livelli
diagnostici di riferimento, laddove disponibili, tenendo conto delle
indicazioni pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanita’, e, in
particolare, dei rapporti ISTISAN 17/33 “Livelli diagnostici di
riferimento nazionali per la radiologia diagnostica e
interventistica” e ISTISAN 22/20 “Livelli diagnostici di riferimento
per la pratica nazionale di radiologia diagnostica e interventistica
e di medicina nucleare diagnostica. Aggiornamento del Rapporto
ISTISAN 17/33″ e loro successivi aggiornamenti, nonche’ della linea
guida in allegato XXVI.».
Art. 36
Modifiche all’articolo 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo al piano nazionale di emergenza
1. All’articolo 182 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «Ministero dell’interno» sono
inserite le seguenti: «, il Ministero della transizione ecologica»;
b) al comma 2, dopo le parole «dell’Istituto Superiore di
Sanita’» sono inserite le seguenti: «, del Ministero della
transizione ecologica,».
Capo IX
Modifiche al titolo XV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a particolari situazioni di esposizione esistente
Art. 37
Modifiche all’articolo 199 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo ai principi della radioprotezione per le misure
correttive e protettive
1. All’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, le parole: «di cui all’articolo 146, comma 8.» sono
sostituite dalle seguenti: «su proposta dei Ministri dell’ambiente e
della sicurezza energetica e della salute, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri,
sentiti ISIN, INL, INAIL e ISS.».
Art. 38
Modifiche all’articolo 202 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo all’attuazione delle misure correttive e protettive
1. All’articolo 202, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, la parola «capi» e’ sostituita dalla seguente:
«Titoli».
Art. 39
Modifiche all’articolo 203 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo a disposizioni particolari per taluni tipi di beni di
consumo
1. All’articolo 203 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. In caso di comprovata giustificazione, con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della sicurezza energetica e sentito l’ISIN, possono essere concesse
deroghe ai divieti di cui al comma 1, anche disponendo se del caso
limitazioni sui livelli di concentrazione di attivita’, per specifici
o singoli beni di consumo, nel rispetto dei principi generali di cui
agli articoli 1 e 199.»
Art. 40
Modifiche all’articolo 204 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo al rinvenimento di materiale radioattivo
1. All’articolo 204 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole «comma 4» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 3» e le parole «nell’Allegato I» sono
sostituite dalle seguenti: «nella Tabella I-1A dell’Allegato I»;
b) al comma 3, le parole «comma 4» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 3».
Capo X
Modifiche al titolo XVI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all’apparato sanzionatorio
Art. 41
Modifiche all’articolo 205 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo IV
1. All’articolo 205 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. L’esercente che non
effettua con le modalita’ e scadenze indicate le misurazioni e le
valutazioni di cui agli art. 17, commi 1, 1-bis, 2 e 3, e articolo
22, commi 1, 2 e 3, e’ punito con l’arresto da uno a sei mesi o con
l’ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00.»
b) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. L’omissione della
notifica prevista dall’articolo 24 e’ punita con l’arresto da sei
mesi ad un anno o con l’ammenda da euro 5.000.00 ad euro 30.000,00.
L’inottemperanza alle prescrizioni date dall’amministrazione
competente e’ punita con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda
da euro 1.500,00 ad euro 5.000,00.».
Art. 42
Modifiche all’articolo 208 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo VII
1. All’articolo 208, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«commi 1 e 2».
Art. 43
Modifiche all’articolo 210 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, riguardante le sanzioni penali relative ai Titoli IX e X
1. All’articolo 210 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Chiunque pone in essere
l’attivita’ di cui all’articolo 96 senza il prescritto titolo
autorizzativo o in violazione delle condizioni e dei requisiti per
l’esercizio dell’attivita’ e’ punito con l’arresto da sei mesi ad un
anno o con l’ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. La
violazione delle prescrizioni dettate nell’autorizzazione e’ punita
con l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da euro 10.000,00 ad
euro 30.000,00.».
Art. 44
Modifiche all’articolo 211 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, riguardante le sanzioni penali relative al Titolo XI
1. All’articolo 211, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 2, 3 e 9».
Art. 45
Modifiche all’articolo 218 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, riguardante le sanzioni amministrative relative al Titolo VII
1. All’articolo 218, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, le parole: «dall’articolo 53, comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «dall’articolo 46, comma 1 o dall’articolo 53, comma
1».
Art. 46
Modifiche all’articolo 231 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla destinazione degli importi delle sanzioni
amministrazione
All’articolo 231 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, il
comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Le somme derivanti
dall’applicazione delle sanzioni amministrative previste dai Capi I e
II nonche’ dall’articolo 225 sono versate ad apposito capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni
competenti, ai sensi dell’articolo 9, all’adozione del provvedimento
sanzionatorio, per essere destinate ad attivita’ dirette alla
protezione dell’ambiente, dei lavoratori o della popolazione contro i
rischi connessi alle radiazioni ionizzanti, in cio’ compreso anche il
finanziamento delle attivita’ di controllo e di informazione. Gli
introiti delle medesime sanzioni, ove irrogate dall’ISIN ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, sono versati direttamente al bilancio
dell’ISIN ai fini del potenziamento delle predette attivita’.».
Capo XI
Modifiche al titolo XVII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a disposizioni transitorie e finali
Art. 47
Modifiche all’articolo 233 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo al regime transitorio per i procedimenti
autorizzativi in corso
1. All’articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, le parole: «ai sensi dell’articolo 55, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230» sono sostituite dalle seguenti: «,
ai sensi dell’articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, o dell’articolo 98 del presente decreto» e le parole: «ai sensi
delle previgenti disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai
sensi dell’articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860».
Art. 48
Modifiche all’articolo 234 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo a particolari disposizioni concernenti le
comunicazioni preventive di pratiche
1. All’articolo 234, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, le parole: «e in corso di esercizio alle
Amministrazioni procedenti, secondo le previsioni di cui all’articolo
151» sono sostituite dalle seguenti: «e in corso di esercizio secondo
le previsioni di cui all’articolo 151, e a comunicare le eventuali
variazioni alle Amministrazioni di cui all’articolo 46, comma 2».
Art. 49
Modifiche all’articolo 235 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo a provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo VII
1. All’articolo 235 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e’ abrogato:
b) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Provvedimenti
autorizzativi diversi da quelli di cui al Titolo IX».
Capo XII
Modifiche agli allegati del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
Art. 50
Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla determinazione delle condizioni e modalita’ di
applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101 per le pratiche
1. All’allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 2.4 le parole «1.1» e sono sostituite dalle seguenti
«2.2»;
b) ai punti 5.2 e 5.3 le parole «U235», «U238», «Th232» sono
sostituite dalle seguenti «U-235», «U-238», «Th-232»;
c) dopo il punto 8.1 e’ inserito il seguente:
«8.1-bis. Per i radionuclidi il cui valore di concentrazione di
attivita’ non risulti essere presente nella Tabella I-1B si dovra’
tenere conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli
orientamenti tecnici forniti dall’Unione europea. Nel caso in cui
alcuna direttiva, raccomandazione o orientamento tecnico fornito
dall’Unione europea fosse disponibile, dovra’ essere utilizzato il
valore di concentrazione di attivita’ piu’ conservativo presente
nella Tabella I-1B.».
d) dopo il punto 8.2 sono inseriti i seguenti:
«8.2-bis. Possono essere esclusi dall’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 54 del presente decreto i rifiuti
radioattivi solidi, impiegati solo in ambito diagnostico e
terapeutico, contaminati da radionuclidi con tempi di dimezzamento
inferiore a 60 giorni, quando la concentrazione di attivita’ e’ pari
o inferiore al 90% dei valori riportati nella Tabella I-1B (livello
di allontanamento derivato).
8.2-ter. Per le miscele di radionuclidi presenti nei rifiuti
solidi di cui al paragrafo 8.2-bis precedente, le condizioni di
esclusione dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
54 del presente decreto sono determinate calcolando i valori per la
concentrazione di attivita’ con la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove,
Ci e’ l’attivita’ specifica del radionuclide i nel rifiuto solido
considerato (Bq/g);
CLi-90% e’ il livello di allontanamento derivato, di cui al
paragrafo 8.2-bis precedente, del radionuclide i nel materiale
(Bq/g);
n e’ il numero di radionuclidi presenti nella miscela.
8.2-quater. I soggetti titolari di nulla osta devono mantenere
aggiornato un registro, conservato presso l’installazione, contenente
tutti i dati relativi agli allontanamenti dei rifiuti solidi di cui
al paragrafo 8.2-bis, in cui siano riportati almeno i seguenti dati:
1) l’elenco dei radionuclidi presenti nei rifiuti solidi;
2) l’attivita’ di ciascuno dei radionuclidi alla data in cui
gli stessi rifiuti solidi sono stati allontanati definitivamente;
3) la massa dei rifiuti solidi allontanati utilizzata ai fini
della verifica dei livelli di allontanamento derivati di cui al punto
8.2-bis.
8.2-quinquies. I soggetti titolari di nulla osta devono
mantenere disponibile presso l’installazione una procedura di
allontanamento dei rifiuti solidi, di cui al punto 8.2-bis, firmata
dallo stesso titolare di nulla osta e, per la parte di competenza,
dall’esperto di radioprotezione incaricato;
8.2-sexies. I rifiuti allontanati secondo le modalita’ del
punto 8.2-bis devono essere esclusivamente destinati a
termodistruzione.»;
e) al punto 8.4 le parole «al paragrafo 8.3» sono sostituite
dalle seguenti «ai paragrafi 8.2 e 8.3»;
f) al punto 9.1 le parole «Dalle condizioni per l’applicazione
delle disposizioni stabilite per le pratiche sono escluse dal computo
di cui ai paragrafi 1, 2 e 3:» sono sostituite dalle seguenti: «Dalle
condizioni per l’applicazione delle disposizioni stabilite per le
pratiche sono esclusi:»;
g) nella Tabella I-1A l’intestazione e’ sostituita dalla
seguente:
=====================================================================
| Radionuclide | Concentrazione | Attivita’ |
+======================+===========================+================+
| | kBq/kg | Bq |
+———————-+—————————+—————-+
h) alla Tabella I-1A, le righe
+—————–+—————–+—————–+
|Am-242 | 1,0E-01 | 1,0E+06 |
+—————–+—————–+—————–+
|Am-242 | 1,0E+03 | 1,0E+04 |
+—————–+—————–+—————–+
|Am-243m* | 1,0E-01 | 1,0E+03 |
+—————–+—————–+—————–+
|Tc-97 | 1,0E+02 | 1,0E+08 |
+—————–+—————–+—————–+
|Sb-125 | 1,0E-01 | 1,0E+06 |
+—————–+—————–+—————–+
sono sostituite dalle seguenti:
+——————-+—————–+—————–+
|Am-242 | 1,0E+03 | 1,0E+06 |
+——————-+—————–+—————–+
|Am-242m+* | 1,0E-01 | 1,0E+04 |
+——————-+—————–+—————–+
|Am-243+* | 1,0E-01 | 1,0E+03 |
+——————-+—————–+—————–+
|Tc-97 | 1,0E+02 | 1,0E+07 |
+——————-+—————–+—————–+
|Sb-125* | 1,0E-01 | 1,0E+06 |
+——————-+—————–+—————–+
i) nella tabella I-2:
1) nella prima e nella seconda parte le parole «I radionuclide
capostipite e I loro prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «I
radionuclidi capostipite e i loro prodotti»;
2) nella seconda parte, prima delle parole: «I radionuclidi» e’
inserita la seguente; «+»;
3) nella seconda parte, le parole: «Parent radionu» sono
sostituite con le seguenti: «Radionuclide capostipite» e la parola:
«Progeny» e’ sostituita con le seguenti: «Prodotti di filiazione;
l) nella Tabella I-4:
1) le righe:
+————-+—————+—————+
|Eu-150 |1,0E+01 |1,0E+06 |
+————-+—————+—————+
|Eu-150 |1,0E+03 |1,0E+06 |
+————-+—————+—————+
|Ta-178 |1,0E+01 |1,0E+06 |
+————-+—————+—————+
|Np-236 |1,0E+03 |1,0E+07 |
+————-+—————+—————+
|Np-236 |1,0E+02 |1,0E+05 |
+————-+—————+—————+
sono sostituite dalle seguenti:
+————-+—————+—————+
|Eu-150 (vita | | |
|breve) |1,0E+01 |1,0E+06 |
+————-+—————+—————+
|Eu-150 (vita | | |
|lunga) |1,0E+03 |1,0E+06 |
+————-+—————+—————+
|Ta-178 (vita | | |
|lunga) |1,0E+01 |1,0E+06 |
+————-+—————+—————+
|Np-236 (vita | | |
|breve) |1,0E+03 |1,0E+07 |
+————-+—————+—————+
|Np-236 (vita | | |
|lunga) |1,0E+02 |1,0E+05 |
+————-+—————+—————+
2) le parole: «Rb (natural)» sono sostituite con le parole: «Rb
(naturale)»;
3) le parole «Re (natural)» sono sostituite con le parole: «Re
(naturale)»;
4) le parole: «Th natural» sono sostituite con le parole: «Th
(naturale)»;
5) le parole: «U natural» sono sostituite con le parole: «U
(naturale)»;
6) le parole: «U enriched=<20%» sono sostituite con le parole:
«U arricchito =< 20%»;
7) le parole: «U depleted» sono sostituite con le parole: «U
(impoverito)»;
m) dopo la tabella I-4, e' inserita la seguente legenda:
+---------------------------------+
| Legenda |
+-------+-------------------------+
| |assorbimento polmonare |
|S |lento |
+-------+-------------------------+
| |assorbimento polmonare |
|M |medio |
+-------+-------------------------+
| |assorbimento polmonare |
|F |veloce |
+-------+-------------------------+
n) la Tabella I-5 e' sostituita dalla seguente:
(+) I radionuclidi capostipite in equilibrio secolare con i
loro prodotti di filiazione sono di seguito elencati (l'attivita' da
prendere in considerazione e' solo quella del radionuclide
capostipite)
=================================================
| | Prodotti di |
|Radionuclide capostipite | filiazione |
+=========================+=====================+
|Sr-90 |Y-90 |
+-------------------------+---------------------+
|Zr-93 |Nb-93m |
+-------------------------+---------------------+
|Zr-97 |Nb-97 |
+-------------------------+---------------------+
|Ru-106 |Rh-106 |
+-------------------------+---------------------+
|Ag-108m |Ag-108 |
+-------------------------+---------------------+
|Cs-137 |Ba-137m |
+-------------------------+---------------------+
|Ce-144 |Pr-144 |
+-------------------------+---------------------+
|Ba-140 |La-140 |
+-------------------------+---------------------+
| |Tl-208 (0.36), Po-212|
|Bi-212 |(0.64) |
+-------------------------+---------------------+
|Pb-210 |Bi-210, Po-210 |
+-------------------------+---------------------+
| |Bi-212, Tl-208 |
|Pb-212 |(0.36), Po-212 (0.64)|
+-------------------------+---------------------+
| |Po-218, Pb-214, |
|Rn-222 |Bi-214, Po-214 |
+-------------------------+---------------------+
| |Rn-219, Po-215, |
| |Pb-211, Bi-211, |
|Ra-223 |Tl-207 |
+-------------------------+---------------------+
| |Rn-220, Po-216, |
| |Pb-212, Bi-212, |
| |Tl-208 (0.36), Po-212|
|Ra-224 |(0.64) |
+-------------------------+---------------------+
| |Rn-222, Po-218, |
| |Pb-214, Bi-214, |
| |Po-214, Pb-210, |
|Ra-226 |Bi-210, Po-210 |
+-------------------------+---------------------+
|Ra-228 |Ac-228 |
+-------------------------+---------------------+
| |Ra-224, Rn-220, |
| |Po-216, Pb-212, |
| |Bi-212, Tl-208 |
|Th-228 |(0.36), Po-212 (0.64)|
+-------------------------+---------------------+
| |Ra-225, Ac-225, |
| |Fr-221, At-217, |
| |Bi-213, Po-213, |
|Th-229 |Pb-209 |
+-------------------------+---------------------+
| |Ra-228, Ac-228, |
| |Th-228, Ra-224, |
| |Rn-220, Po-216, |
| |Pb-212, Bi-212, |
| |Tl-208 (0.36), Po-212|
|Th-naturale* |(0.64) |
+-------------------------+---------------------+
|Th-234 |Pa-234m |
+-------------------------+---------------------+
| |Th-226, Ra-222, |
|U-230 |Rn-218, Po-214 |
+-------------------------+---------------------+
| |Th-228, Ra-224, |
| |Rn-220, Po-216, |
| |Pb-212, Bi-212, |
| |Tl-208 (0.36), Po-212|
|U-232 |(0.64) |
+-------------------------+---------------------+
|U-235 |Th-231 |
+-------------------------+---------------------+
|U-238 |Th-234, Pa-234m |
+-------------------------+---------------------+
| |Th-234, Pa-234m, |
| |U-234, Th-230, |
| |Ra-226, Rn-222, |
| |Po-218, Pb-214, |
| |Bi-214, Po-214, |
| |Pb-210, Bi-210, |
|U-naturale* |Po-210 |
+-------------------------+---------------------+
|Np-237 |Pa-233 |
+-------------------------+---------------------+
|Am-242m |Am-242 |
+-------------------------+---------------------+
|Am-243 |Np-239 |
+-------------------------+---------------------+
(*) Nel caso di Th naturale, il radionuclide capostipite e' il
Th-232; nel caso dell'U naturale il radionuclide capostipite e'
l'U-238.
Art. 51
Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101
1. All'Allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Sezione I - esposizione al radon:
1) al paragrafo 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«abilitazione professionale per lo svolgimento di attivita' di
progettazione di opere edili;»;
2) al paragrafo 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) partecipazione a corsi di formazione dedicati, della durata di 60
ore, organizzati da enti pubblici, universita', ordini professionali,
su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi
correttivi per la riduzione della concentrazione di attivita' di
radon negli edifici. Tali corsi devono prevedere una verifica della
formazione acquisita. Gli esperti in interventi di risanamento radon
devono inoltre partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati dai
medesimi soggetti e di pari contenuto, da effettuarsi con cadenza
triennale, della durata minima di 4 ore che possono essere ricompresi
all'interno delle normali attivita' di aggiornamento professionale;»;
b) la Sezione II e' sostituita dalla seguente:
«Sezione II: Pratiche che comportano l'impiego di materiali
contenenti radionuclidi di origine
1. Elenco dei settori industriali di cui all'articolo 20
L'elenco dei settori industriali e delle relative classi o tipi di
pratiche o scenari critici di esposizione che comportano l'impiego di
materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, compresa la
ricerca e i processi secondari pertinenti, di cui all'articolo 20 e'
riportato nella tabella II-1.
2. Livelli di esenzione in termini di concentrazione di attivita' di
cui all'articolo 22
1) I livelli di esenzione in termini di concentrazione di attivita'
per unita' di massa (kBq/kg) per i materiali solidi contenenti
radionuclidi di origine naturale in equilibrio secolare con i loro
prodotti di decadimento sono riportati nella tabella II-2. I livelli
si applicano a tutti i radionuclidi della catena di decadimento
dell'U-238 e del Th-232.
2) Nel caso di equilibrio secolare i valori della Tabella II-2 del
presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide
capostipite. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq
kg-1 . Nel caso di assenza di equilibrio secolare si dovra' tenere
conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti
tecnici forniti dall'Unione europea.
3) Per i fanghi umidi petroliferi si adottano valori di esenzione 5
volte superiori a quelli della tabella II-2 e 100 kBq kg-1 per U-nat,
Th-230, Th-232, Po-210 o Pb-210 e 10 kBq/kg per Ra-228;
4) I residui devono rispettare i criteri di allontanamento di cui
al paragrafo 4.
3. Livelli di esenzione in termini di dose efficace
Sono fissati i seguenti livelli di esenzione:
1) Il livello di esenzione in termini di dose efficace per i
lavoratori e' fissato in 1 mSv a-1 .
2) Il livello di esenzione in termini di dose efficace per
l'individuo rappresentativo e' 0,3 mSv a-1 .
4. Criteri, modalita' e livelli allontanamento
1) I livelli di allontanamento in termini di concentrazione di
attivita' per unita' di massa (kBq/kg) per i materiali solidi
contenenti radionuclidi di origine naturale in equilibrio secolare
con i loro prodotti di decadimento sono riportati nella tabella II-2.
I livelli si applicano a tutti i radionuclidi della catena di
decadimento dell'U-238 e del Th-232.
2) Nel caso di equilibrio secolare i valori della Tabella II-2 del
presente allegato si applicano singolarmente a ogni nuclide
capostipite. Per il Po-210 o Pb-210 si utilizza il valore di 5 kBq
kg-1 . Nel caso di assenza di equilibrio secolare si dovra' tenere
conto delle direttive, delle raccomandazioni e degli orientamenti
tecnici forniti dall'Unione europea.
3) Per i fanghi petroliferi umidi si adottano valori 5 volte
superiori a quelli della tabella II-2 e 100 kBq/kg per U-nat, Th-230,
Th-232, Po-210 o Pb-210 e 10 kBq/kg per Ra-228.
4) I valori dei livelli di allontanamento per i residui destinati
ad essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di
strade sono, per tutti i radionuclidi, il 50% dei valori di
allontanamento di cui ai punti 1), 2), 3) del presente paragrafo.
Residui con valori di concentrazione di attivita' superiori possono
essere smaltiti in discarica o riutilizzati per la costruzione di
strade se viene dimostrato che la dose efficace per l'individuo
rappresentativo e' inferiore al valore riportato nel paragrafo 3,
punto 2).
5) Nel caso in cui i residui siano destinati all'incenerimento
l'esercente e' sempre tenuto a dimostrare che sia rispettato il
livello di dose efficace per l'individuo rappresentativo di cui al
paragrafo 3 punto 2), indipendentemente dal valore della
concentrazione di attivita' di massa presente nei residui da
smaltire.
6) Nel caso di smaltimento nell'ambiente di residui ed effluenti
che impattano potenzialmente su fonti di acqua potabile si deve
dimostrare che la dose efficace agli individui della
popolazione e' inferiore a 0,1 mSv/a.
7) L'allontanamento di effluenti e di residui, ove i residui
presentino valori di concentrazione di attivita' superiori ai livelli
di livelli di allontanamento di cui ai punti 1, 2, 3 del presente
paragrafo, puo' essere effettuato se viene rispettato il livello di
dose efficace per l'individuo rappresentativo di cui al paragrafo 3,
punto 2).
8) In relazione a particolari situazioni o destinazioni dei
materiali oggetto dell'allontanamento, le autorita' competenti
possono stabilire per i livelli di allontanamento in concentrazione
di massa, per materiali specifici o per destinazioni specifiche,
valori superiori a quelli riportati nella Tabella II-2 richiedendo la
dimostrazione che, in tutte le possibili situazioni prevedibili,
l'allontanamento avvenga nel rispetto il livello di dose efficace per
l'individuo rappresentativo di cui al paragrafo 3, punto 2, tenuto
conto del contributo derivante da tutte le fonti di esposizione.
9) I valori di cui alla Tabella II-2 non possono essere usati per
esonerare l'incorporazione nei materiali da costruzione di residui
provenienti dalle attivita' lavorative di cui all'articolo 22.
c) dopo la Sezione II sono aggiunte le seguenti:
Sezione II-bis: attivita' lavorative che comportano l'esposizione
all'attivita' cosmica
1. Attivita' lavorative di cui all'articolo 28
Le attivita' lavorative che possono comportare per il personale
navigante esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti e una
dose efficace superiore a 1 mSv per anno solare sono quelle relative
a voli effettuati a quote non inferiori a 8.000 metri.
2. Modalita' di valutazione della dose efficace di cui all'articolo
27, comma 1 lettera a)
Nel caso in cui vengano effettuati voli a quote inferiori a 15.000
metri, la valutazione della dose ricevuta dal personale navigante e'
effettuata mediante appositi codici di calcolo, accettati a livello
internazionale e validati da misure su aeromobili in volo su almeno
due rotte di lungo raggio a latitudini diverse.
Nel caso in cui vengano, di regola, effettuati voli a quote uguali
o superiori a 15.000 metri, la valutazione della dose efficace
ricevuta dal personale navigante e' eseguita oltre che avvalendosi
dei suindicati codici di calcolo, mediante dispositivi di misura
attivi in grado di rivelare variazioni significative di breve durata
dei livelli di radiazioni ionizzanti dovuti ad attivita' solare.
Sezione II-ter: radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione
1. Livello di riferimento di cui all'articolo 29, comma 1
Il livello di riferimento applicabile all'esposizione esterna in
ambienti chiusi alle radiazioni gamma emesse da materiali da
costruzione, in aggiunta all'esposizione esterna all'aperto, e'
fissato in 1 mSv a-1 .
2. Elenco dei materiali da costruzione di cui dell'articolo 29, comma
2
I. Materiali naturali:
a) Alum-shale;
b) Materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea
tra cui:
granitoidi (quali graniti, sienite e ortogneiss);
porfidi;
tufo;
pozzolana;
lava;
derivati delle sabbie zirconifere.
II. Materiali che incorporano residui dalle industrie che lavorano
materiali radioattivi naturali tra cui:
ceneri volanti;
fosfogesso;
scorie di fosforo;
scorie di stagno;
scorie di rame;
fanghi rossi (residui della produzione dell'alluminio);
residui della produzione di acciaio.
3. Radionuclidi per cui devono essere misurate le concentrazioni di
attivita' di cui all'articolo 29, comma 3 lettera a)
I radionuclidi da sottoporre a misurazione sono: Ra-226, Th-232 (o
il suo prodotto di decadimento Ra-228) e K-40.
4. Indice di concentrazione di attivita' di cui all'articolo 29,
comma 3 lettera a)
L'indice di concentrazione di attivita' I e' dato dalla seguente
formula:
I = CRa-226 /(300) + CTh-232 /(200)+ CK-40 /(3000)
dove CRa226 , CTh232 e CK40 sono le concentrazioni di attivita' in
Bq kg-1 dei corrispondenti radionuclidi nel materiale da costruzione.
L'indice si riferisce alla dose da radiazioni gamma presente in un
edificio costruito con un determinato materiale da costruzione, in
eccesso rispetto all'esposizione esterna tipica. L'indice si applica
al materiale da costruzione e non ai suoi componenti, tranne nei casi
in cui tali componenti sono anch'essi materiali da costruzione e in
quanto tali sono valutati separatamente. Per l'applicazione
dell'indice a tali componenti, in particolare ai residui delle
industrie che lavorano materiali contenenti radionuclidi presenti in
natura riciclati nei materiali da costruzione, deve essere utilizzato
un fattore di suddivisione appropriato.
5. Valore dell'indice di concentrazione di attivita' di cui
all'articolo 29
Il valore dell'indice di concentrazione di attivita' pari a 1 puo'
essere utilizzato come uno strumento di screening per individuare
materiali che possono portare al superamento del livello di
riferimento di cui all'articolo 29, comma 1.
6. Indicazioni sulla valutazione della dose di cui all'articolo 29,
comma 5
Ai fini della valutazione della dose, si applicano metodi di stima
della dose previsti da standard nazionali e internazionali che
tengano conto di altri fattori, tra cui la densita', lo spessore del
materiale, nonche' fattori relativi al tipo di edificio e all'uso
previsto del materiale (strutturale o superficiali);
d) alla Tabella II-1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nell'intestazione della seconda colonna, dopo le parole
«Classi o tipi di pratiche» sono aggiunte le seguenti: «o scenari
critici di esposizione»;
2) la riga
+-----------------------+---------------------------+
|Impianti per la | |
|filtrazione delle acque|gestione e manutenzione |
|di falda |dell'impianto |
+-----------------------+---------------------------+
e' sostituita dalla seguente:
+-----------------------+---------------------------+
|Industrie dotate di | |
|impianti per la | |
|filtrazione delle acque| gestione e manutenzione |
|di falda |dell'impianto |
+-----------------------+---------------------------+
3) e' soppressa la riga:
+-----------------+---------------------------+
| | manutenzione delle |
|Cartiere |tubazioni |
+-----------------+---------------------------+
Art. 52
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo agli elementi da prendere in considerazione per il
Piano nazionale d'azione per il radon concernente i rischi di lungo
termine dovuti all'esposizione al radon
1. All'allegato III, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, al paragrafo 12, dopo le parole: «dei servizi di dosimetria e
degli» la parola «servizi» e' soppressa.
Art. 53
Modifiche all'allegato VI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla classificazione dei residui
1. All'allegato VI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la prima parte e' sostituita dalla seguente:
Sezione I - Classificazione dei residui
I residui derivanti dalle pratiche di cui all'articolo 20 sono
classificati ai sensi degli articoli 25 e 26.
Tabella
=====================================================================
| Classi | Requisiti | Destinazione finale |
+=============+==========================+==========================+
| |Rispetto dei criteri, | |
| |delle modalita' e dei |Rispetto delle |
| |valori di allontanamento |disposizioni del decreto |
|Residui |definiti nell'allegato II,|legislativo 3 aprile 2006,|
|esenti |sezione II, paragrafo 4 |n. 152 |
+-------------+--------------------------+--------------------------+
| | |Rispetto delle |
| | |disposizioni del decreto |
| | |legislativo 3 aprile 2006,|
| | |n. 152, parte IV, in |
| | |discariche autorizzate ai |
| | |sensi del decreto |
| | |legislativo 13 gennaio |
| |Valori maggiori di quelli |2003, n. 36, con |
|Residui non |previsti per i residui |autorizzazione rilasciata |
|esenti |esenti |ai sensi dell'articolo 26 |
+-------------+--------------------------+--------------------------+
b) la seconda parte e' cosi' ridenominata: «Sezione II - Requisiti
discariche per residui non esenti» e ai punti 6), 7) e 8) la parola
«rifiuti» e' sostituita con la seguente: «residui».
Art. 54
Modifiche all'allegato VIII del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n. 101, relativo all' istanza di autorizzazione e al registro delle
operazioni commerciali
1. All'allegato VIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 1.6 la numerazione «1.6 a)» e' sostituita dalla
seguente: «1.5 a)» e la numerazione: «1.2» e' sostituita dalla
seguente: «1.1»;
b) al paragrafo 1.9 la numerazione: «1.9» e' sostituita dalla
seguente: «1.8»;
Art. 55
Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla importazione e produzione a fini commerciali di
sorgenti di radiazioni ionizzanti
1. All'allegato IX, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 1, nell'intestazione la parola «obblico» e'
sostituita dalla seguente: «obbligo» e la numerazione 1., 2., 3. e'
sostituita dalla seguente: 1.1, 1.2 e 1.3;
b) al paragrafo 3.1.2, lettera a), le parole «con la scritta ben
visibile "Materiale radioattivo"» sono soppresse;
c) al paragrafo 4.1, le parole «almeno trenta giorni prima
dell'inizio della detenzione, alle amministrazioni ed agli organismi
tecnici di cui al comma 2 dell'articolo 46» sono sostituite dalle
seguenti: «secondo le modalita' previste dall'articolo 46»;
d) al paragrafo 6.2 la lettera b) e' soppressa;
f) al paragrafo 6.3 la parola: «contenete» e' sostituita dalla
seguente: «contenente» e le lettere a), a), e) e c) sono sostituite
dalle seguenti: a), b), c) e d);
g) al paragrafo 6.10 le parole «comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 3»;
h) al paragrafo 6.11 la parola «inoltrarne» e' sostituita dalle
seguenti: «di inoltrare».
Art. 56
Modifiche all'allegato XIII del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n. 101, relativo alla determinazione dei criteri e delle modalita'
per il conferimento della qualita' di sorgente di tipo riconosciuto
1. All'allegato XIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 2.1, le parole: «dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione ecologica»;
b) al paragrafo 2.4, la seconda lettera c) e' abrogata e dopo la
lettera j) e' aggiunta la seguente:
«j-bis) indicazione della vita operativa prevista, specificando
in particolare il tempo medio di funzionamento esente da guasti
nonche' le previsioni in ordine alle necessita', modalita' e
frequenza di manutenzione.»;
c) al paragrafo 2.5, lettera j), le parole «all'articolo 19» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 41»
d) al paragrafo 2.8, lettera b), le parole «Ministero della
sanita'» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute»;
e) al paragrafo 2.14, le parole «Ministero della sanita'» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute»;
f) al paragrafo 2.16, le parole «Ministero della sanita'» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute».
Art. 57
Modifiche all'allegato XIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alla determinazione delle condizioni per la
classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle
sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l'esenzione
dal nulla osta e delle modalita' per il rilascio e la revoca del
nulla osta
1. Alla Sezione I dell'allegato XIV del decreto legislativo 31
luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 3.2 le parole: «di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4
devono essere» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai paragrafi
3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, nei casi applicabili,» e le parole «, e
per l'impiego di categoria A» sono soppresse»;
b) al paragrafo 3.4, lettera f), le parole «e ai punti 3 e 4
dell'allegato XXV parte I, ove pertinenti» sono soppresse;
c) al paragrafo 4.13 le parole: «dell'azienda sanitaria locale»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorita' sanitaria indicata
dalla Regione o dalla Provincia Autonoma»;
d) al paragrafo 4.14 le parole: «all'articolo 35» sono sostituite
dalle parole: «all'articolo 61»;
e) dopo il paragrafo 4.14 sono aggiunti i seguenti:
«4.14-bis. Gli esercenti delle pratiche classificate in
categoria A che, in ragione di specifiche modifiche alla pratica
oggetto dell'autorizzazione vigente, abbiano i requisiti per essere
classificate in categoria B, devono presentare istanza di nulla osta
ai sensi dell'articolo 52. Copia dell'istanza di autorizzazione deve
essere inviata alle Amministrazioni di cui all'articolo 51 e
all'ISIN.
4.14-ter. L'Amministrazione che rilascia il nullaosta di cui al
paragrafo 4.14-bis ne invia copia alle Amministrazioni di cui
all'articolo 51 e all'ISIN, vincolandone l'entrata in vigore
all'emissione, da parte del Ministero della transizione ecologica,
del decreto di revoca del previgente nulla osta di categoria A.
4.14-quater. Fino all'emanazione del decreto di revoca di cui
al paragrafo 4.14-ter e' consentita la prosecuzione dell'esercizio
della pratica, incluso l'allontanamento dei materiali e degli
effluenti, nel rispetto delle modalita', limiti e condizioni
stabiliti nel provvedimento autorizzativo rilasciato in precedenza.»;
f) al paragrafo 4.3, lettera d. le parole «a firma del
responsabile dell'impianto radiologico» sono soppresse;
g) al paragrafo 5.1 le parole: «dal comma 11» sono sostituite
dalle seguenti: «dal comma 10»;
h) il paragrafo 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Particolari disposizioni per le pratiche di cui al comma 2,
lettera g) dell'articolo 50 del presente decreto.
6.1 Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 46, le
condizioni per l'esenzione dal nulla osta di cui al paragrafo 1 non
si applicano alle pratiche di cui al comma 2, lettera g)
dell'articolo 50 del presente decreto ad esclusione dell'impiego
delle sorgenti mobili di tipo riconosciuto, ai sensi dell'articolo 49
del presente decreto, per la ricerca di esplosivi, utilizzate in
localita' non determinabili a priori, ai fini di pubblica sicurezza.
6.1.1. Le pratiche comportanti la somministrazione di
sostanze radioattive utilizzando mezzi mobili possono essere svolte
solo presso apposite strutture che siano gia' in possesso del nulla
osta ai sensi degli articoli 51 o 52 al fine della somministrazione
di sostanze radioattive.
6.1.2. L'esercizio della pratica di cui al precedente
paragrafo 6.1.1 comporta una richiesta di modifica al nulla osta, da
parte del titolare del nulla osta stesso, secondo quanto disposto ai
paragrafi 4.4 e 4.5.
6.1.3. Nei casi in cui la presenza del mezzo mobile sia
dovuta alla necessita' di garantire la continuita' assistenziale a
seguito di guasto di un'attrezzatura gia' presente nell'installazione
o sostituzione della stessa e il mezzo mobile non debba stazionare a
tal fine presso la struttura ospitante per piu' di 180 giorni non
reiterabili, la documentazione a corredo della richiesta di modifica
del nulla osta, potra' prevedere in alternativa a quanto indicato ai
punti 4.4 e 4.5 il solo benestare preventivo dell'esperto di
radioprotezione contenente un esplicito riferimento a:
l'idoneita' dell'ubicazione del mezzo mobile in relazione
ai vincoli di dose previsti per la popolazione e per i lavoratori
della struttura ospitante;
l'idoneita' delle barriere protettive di cui il mezzo
mobile e' dotato allo scopo di garantire il rispetto dei vincoli di
dose previsti per la popolazione e per i lavoratori della struttura
ospitante;
le modalita' di gestione dei rifiuti contenenti sostanze
radioattive prodotti a seguito dell'esercizio della pratica sul mezzo
mobile;
le prescrizioni formulate al fine di garantire il rispetto
di quanto indicato ai tre punti precedenti.
Il nulla osta si ritiene modificato qualora l'amministrazione
procedente non formuli eventuali prescrizioni entro 10 giorni dal
ricevimento della domanda di modifica.
6.2. Per le pratiche di cui al comma 2, lettera g)
dell'articolo 50 del presente decreto, classificate in categoria A o
in categoria B in accordo alle disposizioni di cui al paragrafo 2, il
rilascio del nulla osta e' subordinato:
a. alla dimostrazione che la radioprotezione dei lavoratori
e degli individui della popolazione, secondo i principi di cui
all'articolo 1, e' garantita esclusivamente dalle caratteristiche
proprie delle sorgenti di radiazioni che intervengono nella pratica e
dalle modalita' di impiego di esse, indipendentemente dalle
caratteristiche dell'ambito in cui l'impiego avviene;
b. all'inserimento di specifiche prescrizioni tecniche
relative all'obbligo:
i. di informare, almeno quindici giorni prima dell'inizio
dell'impiego in un determinato ambito, gli organi di vigilanza
territorialmente competenti;
ii. di acquisire dall'esperto di radioprotezione incaricato
della sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni ai
sensi dell'articolo 128 del presente decreto e di trasmettere agli
organi di vigilanza di cui al paragrafo 6.2 lettera b) punto 1 una
specifica relazione sul verificarsi della condizione di cui al
paragrafo 6.2 lettera a) con riferimento all'ambito di impiego di cui
al paragrafo 6.2 lettera b) punto 1.
6.3. Il nulla osta per le pratiche di cui al comma 2, lettera
g) dell'articolo 50 del presente decreto, che sia classificato in
categoria B ai sensi del paragrafo 2, ad esclusione di quelle
previste al paragrafo 6.4, viene rilasciato dal prefetto della
provincia in cui e' situata la sede operativa primaria del titolare
del nulla osta.
6.4. Per le pratiche comportanti la somministrazione di
sostanze radioattive a fini diagnostici, su mezzi mobili classificate
in categoria B ai sensi del paragrafo 6.2, il nulla osta viene
rilasciato o modificato dall'autorita' individuata dalle regioni o
dalle province autonome ai sensi del comma 1 dell'articolo 52 del
presente decreto.
6.5. E' consentito l'esercizio delle pratiche di cui al
paragrafo 6.3 in ambiti localizzati al di fuori della provincia, per
la quale il nulla osta stesso era stato rilasciato ai sensi del
paragrafo 6.3.»;
i) al paragrafo 7.1, lettera a), le parole: «dell'articolo 53»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 96»;
l) al paragrafo 7.2, lettera a), le parole: «ai sensi della legge
31 dicembre 1962 n. 1860, come modificata dal decreto del Presidente
della Repubblica 30» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell'articolo 43 del presente decreto»;
2. Alla Sezione III dell'allegato XIV del decreto legislativo 31
luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sez. 6: «Dati relativi ai generatori di radiazioni», al
punto 5, dopo le parole «come indicato dal fabbricante» sono aggiunte
le seguenti: «, ove disponibile»;
b) alla sez. 6: «Dati relativi ai generatori di radiazioni», al
punto 6, dopo le parole «come indicato dal fabbricante» sono aggiunte
le seguenti: «, ove disponibile»;
Art. 58
Modifiche all'allegato XV del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n.101, relativo alla determinazione delle disposizioni procedurali
per il rilascio dell'autorizzazione all'attivita' di raccolta e
trasporto in conto proprio o in conto terzi, anche con mezzi
altrui, di rifiuti radioattivi e delle esenzioni da tale
autorizzazione
1. All'allegato XV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 1.1 le parole «nell'allegato I» sono sostituite
dalle seguenti: «nella Sezione I dell'allegato I»;
b) le parole: «Sezione III - Detentori e destinatari di sorgenti
dismesse» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione II - Detentori e
destinatari di sorgenti dismesse»;
c) le parole: «Sezione IV - Detentori combustibile esaurito» sono
sostituite dalle seguenti: «Sezione III - Detentori combustibile
esaurito».
d) al Tracciato 3, al numero 5, le parole: «Uranio-Thorio» sono
sostituite dalle seguenti: «Uranio-Torio».
Art. 59
Modifiche all'allegato XVI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alle spedizioni, importazioni ed esportazioni di
rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
1. All'allegato XVI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
al paragrafo 9.2 la parola: «32» e' sostituita dalla seguente: «57».
Art. 60
Modifiche all'allegato XVII del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n.101, relativo ai punti di contatto per le comunicazioni con le
autorita' competenti degli altri Stati membri
1. All'allegato XVII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole:
«1. Ministero dello sviluppo economico
Direzione Generale per l'Approvvigionamento l'Efficienza e la
Competitivita' Energetica
Via Veneto, 33 - 00187 Roma
Tel.: (+39) 06 4705 2796
E-mail: dgsaie.dg@pec.mise.gov.it»
sono sostituite dalle seguenti:
«1. Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale competitivita' ed efficienza energetica
Via Veneto 33 - 00187 Roma
Tel.: (+39) 06 4705 2796
E-mail: cee@pec.mite.gov.it»
b) le parole:
«2. Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni
industriali
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel.: (+39) 0646834200
E-mail:dgrapportilavoro@lavoro.gov.it»
sono sostituite dalle seguenti:
«2. Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione Generale per la salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro
Via Flavia 6 - 00187 Roma
Tel.: (+39) 0646835600
E-mail:dgsalutesicurezza@lavoro.gov.it»
c) le parole:
«3. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualita'
dello sviluppo (DG CreSS)
Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma
Pec pec.minambiente.it»
sono sostituite dalle seguenti:
«3. Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma
Tel.: (+39) 06 57228101
E-mail: va@pec.mite.gov.it»
Art. 61
Modifiche all'allegato XVIII del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n. 101 riguardante le modalita' di registrazione e le informazioni
da trasmettere all'ISIN, relative alle sorgenti sigillate ad alta
attivita'
1. All'allegato XVIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo 2.2.3, le parole: «3 per la Categoria C» sono
soppresse;
b) il paragrafo 3.1.2 e' sostituito dal seguente:
«3.1.2 Unita' di misura attivita'
Riportare l'unita' di misura dell'attivita' secondo la seguente
codifica:
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 62
Modifiche all'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo alle modalita' di applicazione, ai contenuti delle
attestazioni della sorveglianza radiometrica e all'elenco dei
prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della
sorveglianza radiometrica
1. All'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, l'allegato 1 e' sostituito dal seguente:
«Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 63
Modifiche all'allegato XXII del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n. 101, relativo alla determinazione dei criteri per l'adozione
della sorveglianza fisica
1. All'Allegato XXII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 1., le parole «2.2» sono sostituite dalle
seguenti: «1.2»;
b) al punto 4.1, lettera a), le parole «paragrafo 7» sono
sostituite dalle seguenti: «paragrafo 6»;
c) al punto 5.3, dopo le parole «soltanto lavoratori scelti» sono
inserite le seguenti: «, su base volontaria,»;
d) al punto 5.6, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) consenso del lavoratore.»;
e) al punto 5.7, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Il
superamento dei limiti di dose in conseguenza di esposizioni soggette
ad autorizzazione speciale non costituisce necessariamente un motivo
di esclusione dall'abituale attivita' di lavoro del lavoratore o di
trasferimento, senza il consenso del lavoratore interessato.»
Art. 64
Modifiche all'allegato XXIII del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n. 101, relativo alla determinazione delle modalita' di tenuta
della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica
della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto
personale di radioprotezione per i lavoratori esterni
1. All'Allegato XXIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 4.2, dopo le parole «relazioni tecniche datate» sono
inserite le seguenti: «, trasmesse al datore di lavoro per via
telematica,»;
b) al punto 10.1, le parole «dall'articolo 84, comma 5» sono
sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 135 e 136»;
c) il punto 14.1 e' sostituito dal seguente: «14.1. I registri
istituiti ai sensi dell'allegato XI al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, conservano la loro validita' e possono essere usati
fino al loro esaurimento.»;
d) al punto 14.2, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le
schede personali e i documenti sanitari istituiti ai sensi
dell'allegato XI al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
conservano la loro validita' e possono essere usati fino al loro
esaurimento.»;
e) al punto 14.3, il numero «90» e' sostituito dal seguente:
«140»;
f) al Modello A, Libretto personale di Radioprotezione:
1) al punto 6) Dati dosimetrici, le parole «Firma dell'RPE»
sono sostituite dalle seguenti: «Firma dell'Esperto di
Radioprotezione»;
2) al punto 7) Dati dosimetrici, le parole «Firma RPE» sono
sostituite dalle seguenti: «Firma dell'Esperto di Radioprotezione»;
g) al Modello B, Scheda personale dosimetrica:
1) alla pagina «Dati occupazionali», le parole «Firma RPE» sono
sostituite dalle seguenti: «Firma dell'Esperto di Radioprotezione»;
2) al rigo «Esposizione presso altri datori di lavoro o lavoro
autonomo» le parole «Firma RPE» sono sostituite dalle seguenti:
«Firma dell'Esperto di Radioprotezione».
Art. 65
Modifiche all'allegato XXIV del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n. 101, relativo alla determinazione dei limiti di dose per i
lavoratori, per gli apprendisti, gli studenti e gli individui della
popolazione nonche' dei criteri di computo e di utilizzazione delle
grandezze radioprotezionistiche connesse
1. All'Allegato XXIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 0.1.2, la formula «1 Mev ≤ En 50 ≤ keV» e'
sostituita dalla seguente: «1 Mev ≤ En ≤ 50 MeV»;
b) al punto 3 la parola «medica» e' sostituita dalla seguente:
«sanitaria»;
c) al punto 3.1 la parola «medica» e' sostituita dalla seguente:
«sanitaria»;
d) il punto 4.5 e' sostituito dal seguente: «4.5 In caso di
esposizione per sommersione a nube di gas inerti si applicano i
valori di dose efficace per unita' di concentrazione integrata in
aria riportati nella pubblicazione 119 dell'International Commission
on Radiological Protection (ICRP) e suoi successivi aggiornamenti.»;
e) al punto 8.1 le parole «lettera e),» sono soppresse;
f) al punto 8.1 la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)
alle esposizioni ricevute in situazioni di emergenza e durante
l'attuazione di misure correttive e protettive, fermo restando quanto
disposto nell'articolo 202, comma 4, per i lavoratori nel caso di
situazioni di esposizioni esistenti;».
Art. 66
Modifiche all'allegato XXV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, relativo a procedure di giustificazione e relativi vincoli di
dose e ottimizzazione per coloro che assistono e confortano persone
sottoposte ad esposizioni mediche
1. All'allegato XXV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte I, al paragrafo 3, le parole le parole
«mSv/trattamento» sono sostituite dalle parole «mSv per ogni ciclo di
trattamento»;
b) le parole «Parte II - Ottimizzazione (articolo 158, comma 7)»
sono sostituite dalle seguenti: «Parte II - Ottimizzazione (articolo
158, comma 9)»;
c) alla parte II, al paragrafo 8, dopo le parole «3 e 4» sono
aggiunte le seguenti: «nel rispetto del principio di ottimizzazione».
Art. 67
Modifiche all'allegato XXVI del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n. 101, relativo ai livelli diagnostici di riferimento
1. All'allegato XXVI sotto le parole «ALLEGATO XXVI» le parole
«(articolo 158, comma 3)» sono sostituite dalle seguenti «(articolo
158, comma 5)».
Art. 68
Modifiche all'allegato XXVIII del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n. 101, relativo alla documentazione del manuale di qualita'
1. All'allegato XXVIII, parte 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente: «d) tipologia delle prove di accettazione e frequenza delle
prove di funzionamento a intervalli regolari di norma annuali o da
definirsi con esplicito riferimento alle norme di buona tecnica
applicabili laddove disponibili;».
Art. 69
Modifiche all'allegato XXXI del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n. 101, relativo alla determinazione dei livelli di intervento nel
caso di emergenze radiologiche e nucleari
1. All'allegato XXXI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.
101, ai paragrafi 2.1 e 3.3 la parola «capo» e' sostituita dalla
parola «Titolo».
Art. 70
Modifiche all'allegato XXXII del decreto legislativo 31 luglio 2020,
n. 101, relativo all'indice del piano di emergenza
1. L'allegato XXXII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101,
e' sostituito dal seguente:
«Allegato XXXII
(Titolo XIV)
Indice
L'indice contiene una serie di elementi non esaustivi che, qualora
applicabili al caso di specie, fungono da guida per la redazione del
piano di emergenza.
1. Parte generale
1.1. Premessa (cenni storici riguardanti il piano; esigenza di
revisione e aggiornamento tenendo conto delle lezioni apprese nel
corso delle esercitazioni o eventi; elenco delle Amministrazioni e
degli enti coinvolti).
1.2. Normativa di riferimento
1.3. Descrizione del sito (realta' ambientale e socio-produttiva
del territorio circostante l'impianto).
1.3.1. Inquadramento territoriale
1.3.2. Idrologia superficiale
1.3.3. Geologia ed idrogeologia
1.3.4. Climatologia locale
1.3.5. Demografia
1.3.6. Assetto urbanistico
1.3.7. Attivita' antropiche
1.3.8. Infrastrutture e servizi
1.4. Descrizione dell'impianto (impianto ed edifici ed assetto
autorizzativo, descrizione dei sistemi controllo degli scarichi
radioattivi aeriformi e liquidi)
1.5. Descrizione dello stato radiologico ambientale (dati della
radioattivita' ambientale circostante l'impianto risultante dalle
attivita' di monitoraggio radiologico condotte dall'esercente o da
altri soggetti, pubblici o privati)
1.6. Descrizione dei mezzi per il monitoraggio radiologico
ambientale in emergenza.
2. Presupposti tecnici della pianificazione (sintesi dei documenti
che costituiscono la base tecnica del piano)
2.1. Analisi dei possibili incidenti
2.2. Incidenti di riferimento
2.3. Conseguenze radiologiche degli incidenti di riferimento
2.4. Conclusioni
3. Strategia di protezione ottimizzta perindividui della popolazione
potenzialmente esposti
4. Obiettivi dellapianificazione
Si ritiene essenziale definire almeno i seguenti obiettivi,
illustrati mediante:
Una definizione iniziale in cui viene spiegata in sintesi la
motivazione per cui lo specifico obiettivo deve essere conseguito
L'individuazione dei soggetti che partecipano alle attivita'
necessarie al conseguimento dei suddetti obiettivi
Le indicazioni di massima che individuano la strategia operativa
per il raggiungimento degli obiettivi precedenti (esempio: misure
protettive da adottarsi in caso di incidente)
4.1. Attivazione del piano e scambio delle informazioni (modalita'
e sistemi per l'attivazione del piano, informazioni trasmesse e
relativi flussi, anche in forma grafica)
4.2. Coordinamento operativo (autorita' responsabile del
coordinamento dell'emergenza, della direzione unitaria dei soccorsi
ed enti che concorrono a questo obiettivo, anche ai fini della
valutazione radiologica)
4.3. Rilevamenti radiometrici e controllo della contaminazione
ambientale e delle matrici alimentari (enti che concorrono
all'esecuzione dei rilievi radiometrici sulle matrici ambientali ed
alimentari campionate nel territorio interessato).
4.4. Provvedimenti a tutela della salute pubblica (misure a tutela
della salute pubblica, sia dirette che indirette, da adottarsi ai
fini della riduzione dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti)
4.5. Informazione alla popolazione (modalita' con le quali sara'
garantita l'informazione alla popolazione, sia preventiva, sia in
emergenza).
5. Modello di intervento (responsabilita' e compiti per la gestione
dell'emergenza ai fini del raggiungimento degli obiettivi della
pianificazione)
5.1. Classificazione degli stati dell'emergenza (per esempio stato
di preallarme e stato di allarme)
5.2. Disposizioni da adottare in caso di stato di preallarme
(azioni compiute dalle autorita' e dagli enti coinvolti nello stato
di preallarme)
5.3. Disposizioni da adottare in caso di allarme (azioni compiute
dalle autorita' e dagli enti coinvolti nello stato di allarme con la
descrizione delle modalita' di passaggio tra lo stato di preallarme e
quello di allarme)
5.4. Transizione dalle situazioni di esposizione di emergenza alle
situazioni di esposizione esistenti
5.5 Transizione dalle situazioni di esposizione esistente alla
situazione ordinaria, ove prevista.
5.6 Cessazione dello stato di emergenza (modalita' con cui e'
dichiarata la cessazione dell'emergenza).
6. Esercitazioni (cadenza, modalita' e tipologia di esercitazioni
previste per testare il piano, anche ai fini del suo aggiornamento)
7. Allegati: documenti tecnici di riferimento, quali ad esempio il
documento dei presupposti tecnici, cartografia di inquadramento e
dati territoriali dell'area interessata dall'applicazione del piano,
livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza,
livelli di riferimento per l'esposizione accidentale o di emergenza
dei lavoratori (all'articolo 124, commi 6 e 7), criteri generici
predefiniti per particolari misure protettive, programma di
monitoraggio radiometrico nelle varie fasi dell'emergenza, dati
territoriali, demografici, patrimonio agricolo e zootecnico dell'area
di riferimento, schema di diramazione degli stati dell'emergenza,
schema del flusso delle informazioni, elenco telefonico di
reperibilita', ogni altro documento ritenuto di utile supporto alla
predisposizione e all'applicazione efficiente ed efficace del piano,
caratteristiche idrodinamiche e regime dei venti nella rada portuale
e carta nautica nel caso di piani di emergenza esterna per le aree
portuali.»
Capo XIII
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale
Art. 71
Modifiche all'articolo 29-sexies del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, relativo all'autorizzazione integrata ambientale
1. All'articolo 29-sexies del decreto legislativo del 3 aprile
2006, n. 152, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Per le pratiche assoggettate al decreto legislativo del
31 luglio 2020, n. 101, il Prefetto trasmette i provvedimenti
adottati all'autorita' competente per il rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale. Le relative prescrizioni sono espressamente
riportate nell'autorizzazione e ad esse sono armonizzate le
condizioni ivi previste.».
Capo XIV
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, relativo alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazioni
Art. 72
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
13 marzo 2013, n. 59, relativo all'autorizzazione unica ambientale
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, dopo la lettera g) sono aggiunte le
seguenti:
«g-bis) autorizzazione di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
g-ter) notifica di pratica di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo 31 luglio 2020, n. 101.»
Capo XV
Disposizioni finali
Art. 73
Norme di coordinamento
1. Al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorra, la parola: «EURATOM» e' sostituita dalla
seguente: «Euratom»;
b) ovunque ricorrano, le parole: «Direttiva 59/2013/Euratom» sono
sostituite delle seguenti: «Direttiva 2013/59/Euratom»;
c) ovunque ricorrano, le parole: «uranio 235», «uranio 233» e
«plutonio 239» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«uranio-235», «uranio-233» e «plutonio-239»;
d) all'articolo 108, alla rubrica, le parole «(decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 8, articolo 16)» sono sostituite dalle
seguenti: «(decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 16)».
Art. 74
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 novembre 2022
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri
Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR
Schillaci, Ministro della salute
Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Piantedosi, Ministro dell'interno
Crosetto, Ministro della difesa
Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Nordio, Ministro della giustizia
Tajani, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio